Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16735 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16735 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME come da procura allegata alla costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato .
– controricorrente – avverso la sentenza della CTR del Lazio, n. 24/2020 depositata l’otto gennaio 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia in sede di controllo automatizzato ex art. 36 -bis d.p.r. n. 600/1973, disconosceva il maggior credito d’imposta vantato dalla ricorrente e, pertanto, recuperava a tassazione IRPEF per l’anno 2012 a mezzo cartella ex art.36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, quanto illegittimamente compensato, oltre interessi e sanzioni.
In entrambi i gradi di merito la contribuente risultava soccombente e pertanto propone ricorso in cassazione fondato su tre motivi, mentre l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
TRIBUTI
Da ultimo la contribuente ha depositato tempestive memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis, d.p.r. n. 600/1973 e 2697 cod. civ., ritenendo la contribuente che la liquidazione dell’imposta sarebbe stata illegittima in quanto non sussistono i presupposti in fatto e in diritto della pretesa erariale avanzata, non sussistendo alcun omesso o carente versamento di minor credito che possa costituire imposta IRPEF non versata.
In particolare, la pronuncia sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto che ‘l’ufficio ha proceduto alla ripresa a tassazione’ e ove statuisce che ‘si è determinato il presupposto per il recupero dell’eccedenza di credito…’.
Ciò secondo la contribuente in ragione della ‘permanenza del maggior credito della contribuente, sia perché riguardo al ricalcolo di cui alla Nota del 5 novembre 2015…(essa) era stata contestata dalla contribuente’.
Ma la CTR ha, nel merito, accertato proprio il fatto che il credito vantato era in realtà stato utilizzato per compensazione di altri debiti.
Il motivo -che sotto le vesti di violazione di legge in realtà tende chiaramente ad una revisione dell’accertamento in merito svolto dalla CTR -è dunque inammissibile.
Col secondo motivo si denuncia omessa o insufficiente motivazione.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Esso è inammissibile nella parte in cui denuncia la carenza della motivazione, dal momento che siffatto vizio è longe et ultra eliminato da quelli rilevanti in base al vigente codice di rito.
Esso è, altresì, infondato laddove denuncia la mancata rilevabilità dell’ iter logico seguito dal giudice d’appello, perché invece, già da
quanto riportato a proposito del motivo precedente, lo stesso ben si evince.
Per il resto il motivo riprende le stesse censure di quello precedente e ne segue le sorti.
Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 10, l. n. 212/2000, dal momento che il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto del precetto contenuto al terzo comma dell’indicata disposizione, a mente della quale non vanno applicate le sanzioni ove la violazione abbia consistenza meramente formale.
3.1. Il motivo è infondato, poiché non è stata accertata una violazione meramente formale, avendo la CTR accertato che il credito venne utilizzato in compensazione di altri debiti, e che anche dell’allegata sussistenza di una residua posizione creditoria, non ha fornito la prova attraverso i modelli F24.
Al postutto il ricorso merita integrale rigetto, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 550,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025