Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28230 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28230 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15697/2021 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la Sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sezione Staccata di Catania n. 2221/2021 depositata l’ 08/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 08/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della CTR della Sicilia indicata in epigrafe che, in controversia attinente al disconoscimento, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, del credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui all ‘art. 8 della L. n. 388 del 2000, ha confermato la decisione di primo grado, che ha annullato i provvedimenti di recupero dell’ Amministrazione.
La società contribuente è rimasta intimata, pur a fronte di notifica tempestiva del ricorso.
A tale riguardo si rileva che l ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato richiesta di correzione di errore materiale, nella quale ha dato atto di avere indicato, per errore, che la sentenza impugnata le era stata notificata; la circostanza, tuttavia, non è rilevante perché il ricorso risulta comunque notificato il 31/05/2021 e quindi entro il termine di sessanta giorni dalla -ipotetica -data di notifica della sentenza, indicata nel 30/03/2021, ciò in considerazione del fatto che il 29/03/2021 cadeva di sabato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria deduce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 l. 388/2000 e dell’art . 109 Tuir, nonché dell’art. 2697 c.c.
1.1. Lamenta la ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe, erroneamente, ritenuto che la documentazione prodotta dalla società fosse idonea a fornire prova della realizzazione RAGIONE_SOCIALE opere appaltate giustificanti il credito di imposta per investimenti; in particolare, le fatture recanti la dicitura ‘acconti per lavori e forniture varie’, pur fac endo riferimento al lotto 6 del contratto di appalto in questione non consentirebbero di individuare l’importo dei riferiti acquisti di impianti, macchinari e attrezzatura e di riconciliarli con quanto indicato dalla società nel modello CVS, al quadro B righi 58 e 59 come richiesto ai fini dell’ottenimento del credito di imposta.
Il motivo, che -in concreto -manifesta una critica del ragionamento presuntivo operato dal giudice di appello, è inammissibile.
2.1. Ha così argomentato, al riguardo, la CTR nella sentenza impugnata: «Si specifica che la società ricorrente ha dato prova della realizzazione RAGIONE_SOCIALE opere appaltate complete di impianti, attrezzature e macchinari giustificanti il credito d’imposta per investimenti. Agli atti risulta allegata l’istanza degli investimenti che porta indicati investimenti corrispondenti sia alla somma RAGIONE_SOCIALE
fatture di acquisto ricevute, che al valore del contratto di appalto con la RAGIONE_SOCIALE, che aveva realizzato l’intero complesso turistico ricettivo. Anche il verbale di collaudo finale, dove risultava la specificazione degli impianti, macchinari generici e attrezzatura varia e minuta, attesta l’investimento effettuato. L’art. 21 comma 2 lettera b) del DPR n. 633/1972 dispone che nella fattura deve essere indicata la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione. In particolare, nelle tre fatture, ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE non esaustive, si fa riferimento al Lotto 6 del contratto di appalto e quindi è indicata l’attività di servizio e forniture per rinvio al documento contrattuale. Con riferimento alla mancata allegazione dei SAL la sentenza di Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione III 21/05/1999 n. 4955 ha stabilito che in tema di appalto lo stato di avanzamento dei lavori non è documento tecnico idoneo a provare».
2.2. La disamina operata dalla C.T.R. esclude la fondatezza della doglianza, la quale, ancorché proposta -anche – in termini di violazione di legge, si risolve in un’inammissibile istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148).
2.3. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura unicamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055), come invece sostanzialmente preteso oggi dal ricorrente.
2.4. Peraltro, anche la selezione, tra gli indizi offerti dall’Amministrazione a dimostrazione RAGIONE_SOCIALE pretese fiscali, di quelli reputati rilevanti rientra a pieno titolo nel meccanismo di operatività dell’art. 2729 cod. civ., il quale, nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla “prudenza del giudice” (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell’art. 116 cod. proc. civ. a proposito della valutazione RAGIONE_SOCIALE prove dirette), si articola nei due momenti valutativi della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, volta a scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e a conservare viceversa quelli che, presi singolarmente, rivestono i caratteri della precisione e gravità, e della successiva valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, oltreché dell’accertamento della loro idoneità alla prova presuntiva se considerati in combinazione tra loro (c.d. convergenza del molteplice), essendo erroneo l’operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (da ultimo Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9054; Cass. n. 9336/2023; v. anche Cass., Sez. 3, 09/03/2012 n. 3703).
2.5. Pertanto, come affermato da questa Corte, intanto può denunciarsi la violazione o falsa applicazione del ridetto art. 2729 cod. civ., in quanto il giudice di merito ne abbia contraddetto il disposto, affermando che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precisi e concordanti, ovvero abbia fondato la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e abbia dunque sussunto erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non siano, invece, rispondenti a quei caratteri, competendo soltanto in tal caso alla Corte di cassazione controllare se la norma in esame sia stata
applicata a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta o il giudice non sia incorso in errore nel considerare grave una presunzione che non lo sia sotto il profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi, al pari di quanto può accadere con riguardo al controllo della precisione e della concordanza (in questi termini, v. ex multis Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9054).
2.6. Se questo è il presupposto della violazione o errata applicazione dell’art. 2729 cod. civ., la deduzione del vizio, come già sostenuto da questa Corte, non può che estrinsecarsi nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione dei motivi per i quali il ragionamento del giudice di merito sia irrispettoso dei paradigmi della gravità, precisione e concordanza, risolvendosi altrimenti la critica al ragionamento presuntivo svolto, che si sostanzi nell’enunciazione di una diversa modalità della sua ricostruzione, nel suggerimento di un diverso apprezzamento della questio facti che si pone al di là della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., atteso che il giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez., 1, 2/8/2016, n. 16056), e che la valutazione del compendio probatorio è preclusa a questa Corte, essendo riservata al giudice di merito al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 13/01/2020, n. 331; Cass.,04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/11/2013, n. 24679; Cass., 16/12/2011, n. 27197; Cass.,07/02/2004 n. 2357).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non si provvede alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio in assenza di attività difensiva dell’intimata.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, l’ 08/10/2025.
La Presidente NOME COGNOME