Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2251 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2251 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
Credito di imposta ex art. 1 co280-283 legge n. 296 del 2006 omessa indicazione nel quadro RU -decadenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22776/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dal l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. BASILICATA, n. 284/2017, depositata il 12/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21
gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, previa comunicazione di irregolarità, notificava a RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, emessa a seguito di procedura automatizzata, ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale , per l’anno di imposta 2011, intimava il pagamento della somma di euro 68.298,06, così disconoscendo il credito di cui all’art. 1, commi 280 -283 legge n. 296 del 2006 . L’Ufficio rilevava che il credito era stato utilizzato in compensazione con modello F24 del 16 giugno 2011, sebbene non fosse stato indicato nel quadro RU della dichiarazione Mod. Unico del 2012, e che solo con dichiarazione integrativa a favore, presentata il 27 ottobre 2014, dopo la comunicazione di irregolarità, la società aveva compilato il quadro RU.
La società impugnava la cartella innanzi alla C.t.p. di Potenza che rigettava il ricorso. Avverso la sentenza di primo grado la società spiegava appello che veniva accolto dalla C.t.r. con la sentenza in epigrafe. Il giudice di secondo grado, in particolare, riteneva che la dichiarazione fosse emendabile in sede contenziosa anche oltre i termini di cui all’art. 8, commi 8 e 8 -bis d.P.R. n. 322 del 1998.
Avverso detta sentenza, l ‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione nei confronti della società che resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui a ll’art. 1, comma 282, legge 27 dicembre 2006, n. 296, al d.m. 28 marzo 2008, n. 76, all’art. 2, comma 8, d .P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la mancata compilazione del quadro TARGA_VEICOLO fosse un mero errore formale e che, pertanto, la dichiarazione fosse emendabile anche oltre il termine previsto per la sua integrazione, nonostante l’omissione su uno degli
elementi richiesti dalla legge per godere del credito a pena di decadenza. Aggiunge che la C.t.r. ha confuso il piano dell ‘ integrazione della dichiarazione con quello della deduzione in sede giudiziaria di errori commessi, così non chiarendo a quale RAGIONE_SOCIALE due diverse ipotesi dovesse ricondursi la fattispecie; che l ‘omessa compilazione del quadro RU ha natura sostanziale ed è prevista a pena di decadenza.
Il motivo è fondato.
2.1. L ‘art. 1, comma 280, legge n. 296 del 2006, prevede che a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d’imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo pre-competitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. Ai sensi del comma 282, poi, il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 96 e art. 109, comma 5, t.u.i.r. e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese di cui al comma 280, sono state sostenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi del l’art. 17 n. 241 del 1997 e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
2.2. Questa Corte ha già chiarito che nella fattispecie in esame, la decadenza è connaturata alla struttura dell’istituto, in quanto è coerente con la scelta di accordare il beneficio in relazione all’esercizio
fiscale nel corso del quale si siano sostenuti costi per ricerca e sviluppo. La mancata indicazione del credito, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso, ne impedisce il riconoscimento in diminuzione dell’imposta altrimenti dovuta.
Il credito in questione, infatti, non deriva dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo, ma da un beneficio appositamente accordato a fronte di precise scelte politiche, finalizzate a incentivare la ricerca e lo sviluppo; la mancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso, dunque, non determina una decadenza formale. Una tale qualificazione, riferita alla decadenza, può riguardare le dichiarazioni di scienza (Cass. n. 29126/2022).
L’indicazione nel quadro RU della dichiarazione annuale del credito di imposta in questione è, difatti, atto negoziale e non di scienza, in quanto è volta a mutare (con rettifica in aumento) la base imponibile, e, contestualmente, ad inserirvi il credito di imposta. Il contribuente al quale sia stato concesso il beneficio può decidere di usufruirne o no; ma, per beneficiarne, deve esprimere la propria volontà all’interno della dichiarazione dei redditi mediante la compilazione del quadro appositamente predisposto dall’Amministrazione.
2.3. Le manifestazioni di volontà aventi valore negoziale sono irretrattabili, anche in caso di errore, salvo che il contribuente non ne dimostri, secondo la disciplina RAGIONE_SOCIALE dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 c.c. e segg., l’essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell’amministrazione finanziaria.
Questa Corte, con consolidato orientamento, ha affermato che, sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti,
nondimeno, quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione (tra le più recenti, Cass. n. 15241/2020; Cass. n. 31237/2019; Cass. n. 26992/2019; Cass. n. 5105/2019; Cass n. 25596/2018; Cass. n. 610/2018).
2.4. Non osta a quanto statuito il principio affermato dalle Sezioni Unite per il quale la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1988 è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante; la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973; il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 d.P.R n. 322 del 1998 e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria” (Cass. Sez. U n. 13378/2016). Le stesse Sezioni Unite, infatti, con la pronuncia indicata, hanno ribadito che il
principio della RAGIONE_SOCIALE e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze (nello stesso senso Cass. n. 29126/2022)
Nella fattispecie in esame, è pacifico che la dichiarazione integrativa, contenente l’indicazione dei crediti, omessa nella dichiarazione originaria, sia stata presentata oltre i termini, risultando, pertanto, inidonea ad emendare la dichiarazione presentata precedentemente; la presentazione tardiva RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni integrative, oltre ad impedire la compensazione dei crediti originariamente omessi, non è idonea a modificare o integrare validamente, con l’inserimento di nuovi elementi, le dichiarazioni che il contribuente assume lacunose o errate in suo danno (nello stesso senso Cass. n. 14648/2024).
Peraltro, va rilevato che, con specifico riguardo ai crediti di imposta relativi alle spese sostenute per ricerca e sviluppo, questa Corte nell’attribuire natura negoziale, e non di scienza, alla dichiarazione resa per usufruirne, ha costantemente statuito che l’indicazione del detto credit nella dichiarazione dei redditi, all’interno dell’apposito quadro, è richiesta a pena di decadenza (cfr. Cass. n. 14648/ 2024 cit. e Cass. n. 34266/2021).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto; tenuto conto che non vi sono accertamenti di fatto da demandare al Giudice regionale, la Corte, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso originario della contribuente.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, oltre quelle prenotate a debito.
Le spese RAGIONE_SOCIALE fasi di merito restano compensate per il consolidarsi della giurisprudenza dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c. rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Dichiara interamente compensate le spese dei gradi di merito. Condanna la controricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME