Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24179 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24179 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
SENTENZA
sul ricorso 7226/2014 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO
Diniego nulla osta fruizione credito d’imposta – Formulario -Dichiarazione sostitutiva atto notorietà
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; fax NUMERO_TELEFONO; pec EMAIL) ed elettivamente domiciliata in Roma presso il proprio difensore, alla INDIRIZZO;
-controricorrente-
ricorrente incidentale –
-avverso la sentenza n. 440/2013 emessa dalla CTR Abruzzo in data 20/09/2013 e non notificata;
udite le conclusioni orali rassegnate dal AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale;
udito il difensore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, AVV_NOTAIO.
Ritenuto in fatto
RAGIONE_SOCIALE impugnava il provvedimento di diniego del nulla osta alla fruizione del credito d’imposta (per aver effettuato l’acquisizione di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive ubicate in determinate Regioni), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 271 -279, l. n. 296/2006, oppostole dal RAGIONE_SOCIALE, fondato sulla mancanza, all’interno del formulario all’uopo inoltrato, RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso.
Sull’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la CTR RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo rigettava il gravame, affermando che non era agevole la conoscenza RAGIONE_SOCIALE disposizioni interessate e che l’invio RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione sostitutiva RAGIONE_SOCIALE‘atto di notorietà era comunque avvenuto in data 5 settembre 2008 e rilevando le ‘difficoltà operative aziendali in un periodo feriale’.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale la resistente ha depositato memoria illustrativa.
Con ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALE‘11.7.2023 il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza ritenendo che il
secondo motivo del ricorso principale ponesse all’esame di questa Corte una questione che non presentava evidenza decisoria.
In prossimità RAGIONE_SOCIALEa pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato in diritto
1 . Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia la ‘violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla sua eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per difetto di motivi specifici di impugnazione.
1.1. Il motivo, da analizzare prioritariamente per la sua pregiudizialità, è inammissibile e, comunque, infondato.
Qualora il giudice d’appello si sia pronunziato, rigettandolo nel merito, su un motivo di gravame che abbia ritenuto proposto con sufficiente specificità, ed il soccombente abbia impugnato tale pronunzia con ricorso per Cassazione, la controparte, vittoriosa nel merito, ma rimasta soccombente sulla questione relativa alla inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità – questione decisa, sia pure implicitamente, in senso a lei sfavorevole – ha l’onere di proporre, su tal punto, ricorso incidentale condizionato e non può riproporre la questione dinanzi alla suprema Corte mediante semplice controricorso.
Tuttavia, nel caso di specie, la resistente, per quanto abbia sul punto proposto ricorso incidentale, non ha formulato doglianze avverso il rigetto implicito RAGIONE_SOCIALEa sua eccezione di inammissibilità, ma ha dedotto l’omessa pronuncia sulla stessa.
In ogni caso, va evidenziato che nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALEa legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso
in appello deve contenere “i motivi specifici RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno RAGIONE_SOCIALE‘appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame RAGIONE_SOCIALEa causa nel merito (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30525 del 23/11/2018, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 32838 del 19/12/2018). 2 . Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c.’, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in quanto la sentenza emessa dalla CTR sarebbe viziata da motivazione apparente.
2.1. Il motivo è infondato.
E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura RAGIONE_SOCIALEa riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione RAGIONE_SOCIALEa sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ del la motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, sesto comma, n. 4, cod. proc. civ., (in materia di processo civile ordinario) e RAGIONE_SOCIALE‘omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n.
546 del 1992, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018).
Orbene, nel caso di specie, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per quanto sintetica, non si pone al di sotto del minimo costituzionale, atteso che, dopo aver riportato le rispettive posizioni RAGIONE_SOCIALE parti in causa, ha confermato la sentenza di primo g rado sulla base RAGIONE_SOCIALEa ‘non agevole conoscenza RAGIONE_SOCIALE disposizioni interessate’, RAGIONE_SOCIALE‘invio comunque avvenuto in data 5 settembre 2008 RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione sostitutiva RAGIONE_SOCIALE‘atto di notorietà e RAGIONE_SOCIALE ‘difficoltà operative aziendali in un periodo feriale’.
3 . Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 361, l. n. 244/2007, 2 d.l. n. 97/2008 e 3 Provv. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 10.6.2008′, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in quanto la CTR non aveva considerato che il termine previsto a pena di decadenza era in realtà già scaduto inutilmente il 13.7.2008, sicchè non poteva costituire motivo di doglianza l’esclusione dalla graduatoria per la omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘autoce rtificazione oltre i successivi 10 giorni concessi dall’Amministrazione.
3.1. Il motivo è fondato.
Va premesso che la l. n. 296 del 2006, art. 1, commi 271 ss., introduce un credito di imposta automatico «a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013». In particolare, il credito di imposta è previsto in favore RAGIONE_SOCIALE imprese «che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree RAGIONE_SOCIALE regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo RAGIONE_SOCIALEa Comunità europea».
In base all’art. 2 del d.l. 3 giugno 2008, n. 97 (convertito in l. 2 agosto 2008, n. 97), <>
Premesso che, nel caso di specie, il credito d’imposta invocato, derivante dalla costruzione di un nuovo opificio industriale e di un nuovo impianto tecnologico altamente automatizzato, rientra nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui alla lettera a) del comma 2, nella fattispecie non è revocabile in dubbio, e non è comunque contestato, che la società contribuente abbia inoltrato l’autocertificazione in data 5.9.2008 e, quindi, ben oltre il termine, previsto a pena di decadenza, del 13.7.2008.
2.2. In una fattispecie analoga a quella in esame la Suprema Corte ha statuito che <> (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19627 del 11/09/2009; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29616 del 29/12/2011 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 199 del 09/01/2014; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3578 del 13/02/2009).
Secondo la giurisprudenza, la dichiarazione sostitutiva di notorietà deve, di regola, essere depositata unitamente all’istanza con cui il contribuente chiede di beneficiare RAGIONE_SOCIALE agevolazioni. E’, pertanto, legittimo il diniego RAGIONE_SOCIALEa richiesta anche solo in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sua mancata contestuale allegazione (Sez. 5, Sentenza n. 39796 del 14/12/2021). In particolare, questa Sezione ha statuito che, in tema di aiuti di Stato, il requisito richiesto dall’art. 1, comma 1223, l. n. 296 del 2006 a fini RAGIONE_SOCIALEa fruizione del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in aree svantaggiate del mezzogiorno d’Italia di cui ai commi da 271 a 279 RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione, e consistente nella dichiarazione sostitutiva RAGIONE_SOCIALE‘atto di notorietà del richiedente, di non aver ricevuto o, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti di Stato dichiarati illegali dalla Commissione europea è compatibile con l’art. 108 TUE, come interpretato dalla Commissione europea con decisione C(2008) 380, e con il principio comunitario di
proporzionalità, rientrando nella discrezionalità degli Stati membri individuare requisiti ulteriori e più restrittivi per la concessione di aiuti di Stato; ne consegue che è legittimo il provvedimento di diniego fondato sulla mancata produzione di detta dichiarazione.
Tanto si ricava dall’art. 16 bis comma 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 11 del 2005 che, nella formulazione attualmente vigente, subordina il diritto di chi vuole avvalersi RAGIONE_SOCIALE misure agevolative all’obbligo di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato gli aiuti che sono individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Nel caso di specie, pertanto, premesso che la contribuente già era nelle condizioni di conoscere, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 l. n. 97/2008, che l’inoltro del formulario completo RAGIONE_SOCIALE‘autocertificazione sarebbe dovuto avvenire, a pena di decadenza dal contributo, entro trenta giorni dalla data di attivazione RAGIONE_SOCIALEa procedura di cui al comma 4, la stessa non si sarebbe potuta dolere RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il termine all’uopo concesso (decorrente dalla data in cui il Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva approv ato il formulario per la trasmissione dei dati) fosse di 33 giorni, anziché di 60 (aspetto non oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente controversia). Peraltro, l’art. 3 comma 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000 (nella parte in cui stabilisce un termine di sessanta giorni) non detta una disciplina avente rango superiore alla legge ordinaria e, quindi, che possa legittimamente dettare tempi più stringenti (cfr., in tal senso, Cass. n. 20812 del 2017).
Nella fattispecie in oggetto, tra i dati ulteriori stabiliti con provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era ricompresa, appunto, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che la contribuente ha omesso di presentare unitamente al formulario. In particolare, il provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stata adottato il 10 giugno 2008 e ha disposto nei seguenti termini: «per i progetti di investimento già avviati alla data del 2 giugno 2008, il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10.00 del 13 giugno 2008 alle ore 24.00 del 13 luglio 2008;».
Il moRAGIONE_SOCIALEo di formulario predisposto recava, nella sezione DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA BENEFICIARIA, l’indicazione relativa all’avvenuta presentazione ovvero alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa ‘dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea’ approvata con provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007;».
In quest’ottica, la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1223, aveva disposto nei seguenti termini:
– «I destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma». Disposizione questa che -abrogata dall’articolo 6, comma 2 RAGIONE_SOCIALEa l. 25 febbraio 2008, n. 34, e trasfusa nella l. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 16, comma 11, – trovava attuazione nel d.P.C.M. 23 maggio 2007 che, con riferimento agli aiuti automatici, – per tali dovendosi intendere «quelli che possono essere fruiti dalle imprese destinatarie senza che sia necessaria una preventiva attività istruttoria da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione o RAGIONE_SOCIALE‘ente responsabile RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE‘aiuto» – come nella fattispecie, disponeva nei seguenti termini: – «1. Nel caso di aiuti di Stato non automatici, le amministrazioni o gli enti responsabili acquisiscono, da ciascuna impresa destinataria RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione, la dichiarazione di cui all’art. 8, nel corso RAGIONE_SOCIALEa relativa istruttoria.» (art. 5); – «1. Nel caso di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, la dichiarazione di cui all’art. 8 è effettuata all’RAGIONE_SOCIALE, secondo le modalità determinate con provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE medesima.» (art.
6, comma 1).
Col provvedimento del 6 agosto 2007 venivano, quindi, determinate le modalità di presentazione del moRAGIONE_SOCIALEo di dichiarazione sostitutiva in discorso, ed approvato il relativo moRAGIONE_SOCIALEo.
Quando, dunque, il moRAGIONE_SOCIALEo di formulario (previsto dal d.l. 3 giugno 2008, n. 97, art. 2, cit.) veniva predisposto con provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 10 giugno 2008, cit., questo correttamente faceva riferimento al provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 6 agosto 2007, adottato ai sensi del d.P.C.M. 23 maggio 2007, art. 6, comma 1; e, trattandosi di aiuti automatici, la dichiarazione sostitutiva andava presentata al momento in cui il contribuente dichiarava di volersi avvalere di detti aiuti e, dunque, al momento di invio per via telematica alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a pena di decadenza dal contributo, del previsto formulario; solo nel caso di aiuti non automatici, difatti, era possibile presentare la dichiarazione sostitutiva nel corso RAGIONE_SOCIALEa relativa istruttoria (d.P.C.M. 23 maggio 2007, art. 5).
E’ evidente, poi, che, una volta decorso, alla data del 13.7.2008, il termine perentorio previsto, giammai l’Ufficio avrebbe potuto prorogarlo, come in realtà ha fatto concedendo, in data 15.7.2008, un ulteriore termine per la regolarizzazione RAGIONE_SOCIALEa domanda. Invero, si è al cospetto di una dilazione concessa nell’esercizio di un potere autotutela finalizzato al buon andamento RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione, che non può valere a trasformare i caratteri del procedimento ed a derogare le disposizioni RAGIONE_SOCIALE norme che riguardano le agevolazioni ed individuano i presupposti per la loro concessione.
In quest’ottica, non incide sulla conclusione cui si è pervenuti la circostanza che l’Autorità preposta abbia concesso un ulteriore termine per regolarizzare la produzione documentale, trattandosi di dilazione concessa nell’esercizio di un potere autotutel a finalizzato al buon andamento RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione, che non può valere a trasformare i caratteri del procedimento ed a derogare le disposizioni RAGIONE_SOCIALE norme che riguardano le agevolazioni ed individuano i presupposti per la loro concessione.
Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta la ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 l. n. 212/2000 e 2697 cod. civ.’, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la prova RAGIONE_SOCIALEa scusabilità derivante da difficile comprensibilità o da ‘non agevole conoscenza’ RAGIONE_SOCIALE disposizioni incombeva sulla contribuente.
4 .1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, merita di essere accolto il secondo motivo del ricorso principale. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel senso di rigettare il ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
La novità RAGIONE_SOCIALEa quaestio iuris trattata, con riferimento alla specifica disciplina RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione esaminata , giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese relative a ll’intero giudizi o.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa contribuente;
compensa integralmente le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio ;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa V Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa