Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3597 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3597 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9276/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
– controricorrente –
Rec.
NOME.
Altro
2006/2007
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 4343/2017, depositata in data 6 novembre 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE recuperava, con un apposito atto di recupero, un credito d’imposta di cui all’art. 63 della Legge n. 289/2002 (per l’assunzione di lavoratori in aree svantaggiate) indebitamente utilizzato in compensazione per gli anni d’imposta 2006 e 2007 dalla società RAGIONE_SOCIALE In particolare, il recupero operato originava dal fatto che la società contribuente operava in un settore (quello dei trasporti) per il quale è espressamente prevista l’esclusione della possibilità di fruire del credito d’imposta e dall’ulteriore circostanza che la società stessa aveva superato la regola de minimis (prevista dalla direttiva comunitaria n. 69/2001) che fissa nell’importo di euro 100.000 il limite quantitativo entro il quale, nell’arco temporale di un triennio, l’agevolazione non è considerata aiuto di Stato ed è, quindi, riconosciuta.
Avverso l’atto di recupero, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Palermo, deducendo l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dai propri poteri di recupero per l’anno d’imposta 2006 e, in ogni caso, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni sostanziali per fruire del credito; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Palermo, con sentenza n. 401/2012, accoglieva il ricorso della società contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la Commissione tributaria regionale della Sicilia; la società contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della decisione di primo grado.
La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 4343/2017, depositata in data 6 novembre 2017, rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 per la quale la controricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 16, D. L. n. 185/2008 e dell’art. 43, D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che, in relazione all’anno d’imposta 2006, l’Ufficio fosse decaduto dall’esercizio dei propri poteri di recupero. Sostiene la ricorrente che la distinzione operata dalla C.t.r. tra credito ‘inesistente’ e ‘carenza di legittimazione a fruirne’ (assimilabile al credito ‘non spettante’) sarebbe priva di fondamento, dovendosi applicare in ogni caso il termine di decadenza ottennale.
Il motivo è infondato.
1.2. La questione della distinzione tra credito ‘inesistente’ e credito ‘non spettante’ ai fini dell’individuazione del corretto termine di decadenza per l’azione di recupero dell’Amministrazione finanziaria è stata oggetto di un significativo contrasto giurisprudenziale in seno a questa Corte.
L’orientamento tradizionale (Cass. 21 aprile 2017 n.10112; Cass. 2 agosto 2017 n.19237; Cass. 16 luglio 2020 n. 24093; Cass. 13 gennaio 2021 n. 354) non distingueva tra credito non spettante e credito inesistente e riteneva, sia pure ai fini dell’applicazione del più lungo termine concesso all’Amministrazione per l’emissione dell’atto di recupero, tale distinzione priva di senso. Tuttavia, un ulteriore e ormai consolidato indirizzo, inaugurato da tre sentenze ‘gemelle’ di questa Sezione (Cass. n. 34443, 34444 e 34445 del 16 novembre 2021), ha superato il precedente orientamento, affermando la piena dignità giuridica della distinzione; in
particolare, esso, valorizzando la definizione normativa introdotta dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 (come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015), ha stabilito che il termine di decadenza ottennale di cui all’art. 27, comma 16, del D.L. n. 185/2008 si applica esclusivamente all’ipotesi di credito ‘inesistente’.
Secondo tale consolidata giurisprudenza, un credito deve considerarsi ‘inesistente’ solo qualora ricorrano congiuntamente due requisiti: a) la mancanza, totale o parziale, del presupposto costitutivo (il credito non è ‘reale’, ovvero la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente, oppure è il risultato di una rappresentazione artificiosa); b) la non riscontrabilità di tale inesistenza mediante i controlli automatizzati o formali di cui agli artt. 36 -bis e 36 -ter del D.P.R. n. 600/1973.
Qualora manchi anche solo uno di tali requisiti, il credito deve essere qualificato come ‘non spettante’, con conseguente applicazione dei termini ordinari di decadenza (Cass. n. 35536 del 2.12.2022). Tale approdo interpretativo è stato, infine, avallato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 34419 e 34452 del 2023), le quali hanno confermato che il più lungo termine di otto anni si applica solo quando il credito utilizzato è ‘inesistente’ secondo la duplice condizione sopra descritta.
1.3. Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE ha correttamente rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE non ha contestato l’inesistenza del credito in sé (ossia la mancata effettuazione RAGIONE_SOCIALE assunzioni agevolabili), ma la ‘circostanza che la società contribuente ‘non era legittimata a fruire del credito”. La contestazione verte sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALE condizioni soggettive (appartenenza al settore trasporti) e oggettive (rispetto dei limiti de minimis ) per l’accesso al beneficio. Si tratta di una questione di ‘spettanza’ del credito, la cui verifica non presuppone necessariamente un’attività istruttoria complessa volta a smascherare una realtà artificiosa,
ma un controllo sulla corretta applicazione della normativa di riferimento ai dati dichiarati e noti all’Amministrazione. Pertanto, la decisione della C.t.r., nel qualificare il credito come ‘non spettante’ e nell’applicare il termine di decadenza ordinario di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, risulta conforme all’attuale e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 L. n. 289/2002, dell’art. 7 L. n. 388/2000 e del Reg. CE n. 69/2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto sussistenti i requisiti per fruire del credito contestato, rilevando (in maniera erronea e, comunque, non decisiva) come la società contribuente non svolgesse solo attività di trasporto ma anche altri servizi.
Il motivo è fondato.
2.1. Come correttamente dedotto dalla difesa erariale – che contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’agevolazione in esame non sarebbe soggetta alla disciplina degli aiuti de minimis è pacifico in sede di legittimità che il beneficio previsto dall’art. 63 della L. n. 289/2002, che estende il credito d’imposta di cui all’art. 7 della L. n. 388/2000, sia soggetto alla regola de minimis .
2.2. Con un autorevole arresto (Cass. 23/06/2017, n. 15688) si è affermato che «In tema di agevolazioni fiscali, è illegittima la disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della norma dell’art. 63, comma 1, della l. n. 289 del 2002, nella parte in cui, rinnovando il regime di incentivi alle assunzioni, mantiene ferma la disposizione di cui all’art. 7, comma 10, della l. n. 388 del 2000, che circoscrive il riconoscimento del credito di imposta nei limiti della regola ‘ de minimis ‘, -e, cioè, nell’importo di euro 100.000 nel triennio, quale limite quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di Stato non incorrono nel divieto di cui all’art. 92
(poi 87) del Trattato CE -sul presupposto che il beneficio in questione non configuri un aiuto di Stato, in quanto il legislatore incorre nella violazione della normativa comunitaria soltanto se concede aiuti di Stato in misura eccedente alla regola ‘ de minimis ‘ e non se circoscrive, nell’ambito dei suoi legittimi poteri discrezionali, benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate ‘ per relationem ‘ rispetto a norme dell’ordinamento comunitario».
Ancora, si è statuito che: ‘L’art. 63 della legge n. 289 del 2002, nel riconoscere il beneficio dell’ulteriore credito d’imposta di cui all’art. 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000, per l’assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate, in misura limitata e non in rapporto al numero dei lavoratori effettivamente assunti, ha fatto proprio il criterio comunitario c.d. ‘ de minimis ‘, che, nell’ambito dell’ordinamento sovranazionale, fissa, nell’importo di euro 100.000 nel triennio, il limite quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di Stato non incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi, art. 87), para. 1, del Trattato CE’ (cfr. Cass. 23/09/2021, n. 25803.).
2.3. Nel caso di specie, la C.t.r., affermando che ‘la disposizione di cui all’art. 63, Legge n. 289/2002, non è più subordinata al godimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni di cui agli ‘aiuti di stato’ e, pertanto, non può trovare applicazione alcuna la disciplina sugli ‘aiuti de minimis ‘ di cui al Regolamento CE n. 69/2001 e successive modificazioni’, ha fatto mal governo della disciplina normativa e giurisprudenziale in subiecta materia .
Tale erronea statuizione ha carattere assorbente rispetto all’altra ratio decidendi adottata dalla C.t.r. sul merito (relativa alla natura non esclusiva dell’attività di trasporto), in quanto la verifica del superamento del massimale de minimis costituisce un presupposto autonomo e dirimente per la legittimità del recupero operato dall’Ufficio, che i giudici di merito hanno illegittimamente omesso di considerare.
In conclusione, va accolto il secondo motivo e rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo , affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME