Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20809 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20809 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
Credito di imposta – art. 2
commi
539-547 legge
244/2007 – decadenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3131/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con il quale elettivamente domicilia in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania, n. 6242/2016, depositata in data 1° luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
L ‘Amministrazione Finanziaria notificava alla società RAGIONE_SOCIALE un avviso di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato dalla società per l ‘anno 2010 ex art. 2, commi 539 e ss., legge 244/2007, stante la mancata comunicazione dei livelli occupazionali (cd. C/IAL).
La Commissione tributaria provinciale di Caserta adita dalla contribuente accoglieva il ricorso rilevando che nonostante la mancata dichiarazione attestante il mantenimento del livello occupazionale, sul piano sostanziale non vi fosse stato «incremento occupazionale ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge 244/2007, art. 2 co. 539-548» (così la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR).
Interposto gravame dall ‘Ufficio , la CTR di Napoli confermava la decisione di primo grado sulla considerazione che «la società ha presentato dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2010, da cui sono evincibili i dati utili alla verifica del mantenimento dei livelli occupazionali e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del beneficio» (pag. 2 RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
La CTR muoveva, quindi, dalla natura ‘meramente formale’ RAGIONE_SOCIALEa violazione consistente nell’omessa comunicazione dei livelli occupazionali.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. La società ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del l’11 /07/2024. La contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE lamenta « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 dai commi 539 a 547 RAGIONE_SOCIALEa L. 244/07 in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 del DM del 12.3.2008 in relazione al l’art. 360 n. 3 c.p.c. ». Osserva, in particolare, che la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, del datore di lavoro, di comunicazione del mantenimento dei livelli occupazionali integri una violazione non formale, comportante la decadenza dalla fruizione
RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione, trattandosi di adempimento previsto dal legislatore a pena di decadenza.
Il motivo è fondato.
L’art. 2, commi da 539 a 547, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244/2007 riconosce un credito d’imposta per gli anni 2008, 2009 e 2010, in favore dei datori di lavoro che, nelle aree RAGIONE_SOCIALE regioni Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Le cause di decadenza dal beneficio sono specificate dal comma 545 il quale dispone che il diritto a fruire del credito d’imposta decade: a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007; b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso RAGIONE_SOCIALE piccole e medie imprese; c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.
Dalle disposizioni ora richiamate emerge che il riconoscimento del beneficio per ciascuno degli anni per cui è previsto è subordinato alla permanenza RAGIONE_SOCIALE condizioni alle quali è riconosciuto, dovendo per ciascun anno il numero dei dipendenti risultare superiore a quello
dei lavoratori complessivamente occupati nel 2007 e dovendo permanere per almeno tre anni (due per le piccole e medie imprese) i nuovi posti di lavoro.
La legge n. 244/2007 rinvia ad un decreto del RAGIONE_SOCIALE di stabilire le disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548, anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento (art. 2, comma 547).
In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 12 marzo 2008 il quale all’art. 6 specifica le modalità di accesso e di fruizione del credito d’imposta, stabilendo che i soggetti beneficiari devono inoltrare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, a partire da l primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009, un’istanza telematica contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, il comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 6 dispone che «i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza sono tenuti ad inviare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, dal 10 febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto RAGIONE_SOCIALEa condizione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), del presente decreto. Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del minore credito eventualmente spettante in relazione all ‘anno precedente ovvero all’anno in corso. La comunicazione costituisce presupposto per fruire RAGIONE_SOCIALEa quota di credito, già prenotata, relativa all’anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il mancato invio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione comporta l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 2, del presente decreto».
Dato il quadro normativo di riferimento, questa Corte ha già avuto modo di affermare che « in tema di credito di imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, l’omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa indicata legge, la
decadenza dal beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti » (Cass. 5/11/2021, n. 31858).
In particolare, si è osservato che l’art. 7 d.m. 12 marzo 2008, richiamato dall’art. 6, comma 4, individua le cause di decadenza dal beneficio in modo del tutto identico a quello previsto dalla legge, e che, pertanto, non introduce nuove cause di decadenza, ma stabilisce semplicemente le modalità attuative per usufruire del credito di imposta.
L’utilizzo del beneficio, infatti, è subordinato al mantenimento del livello occupazionale per il triennio e i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione in cui attestano che il numero complessivo dei dipendenti, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, part-time o di formazione lavoro è superiore a quello mediamente esistente nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 ( ex multis , Cass. 26/7/2022, n. 23391).
Si è opportunamente precisato (Cass. 23391/2022 cit.) che l ‘invio di detta comunicazione, previsto a pena di decadenza dal beneficio, debba intervenire entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, e debba attestare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 7, comma 1, che sono all’evidenza riferibili all’anno precedente (ovvero, rispettivamente al 2008, 2009 e 2010). In altri termini la norma stabilisce che «in relazione agli anni d’imposta beneficiati (2008, 2009 e 2010), le prescritte comunicazioni C/IAL debbano essere inviate dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, secondo una sequenza logica e temporale».
Con specifico riferimento alla questione oggetto del presente giudizio questa Corte ha, inoltre, affermato che il contribuente incorre nella decadenza prevista dalla normativa appena richiamata sia nell’ipotesi in cui il termine per l’invio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione non
venga rispettato (perché l’invio manchi del tutto o sia effettuato in ritardo, cioè dopo il 31 marzo di ciascun anno), sia , infine, nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’insussistenza dei requisiti per fruire RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione. In particolare, si è evidenziato come «la procedura di acquisizione dei dati ed il relativo obbligo informativo a carico RAGIONE_SOCIALE imprese risulta finalizzato ad effettuare con maggiore tempestività e minori oneri per l’Amministrazione Finanziaria le verifiche sulla spettanza RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste. Invero, come già affermato dalla Corte Costituzionale, con riferimento ad analoga agevolazione prevista dall’art. 62 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289/2002, risulta non irragionevole che la decadenza dal contributo» sia prevista in ambedue le sopra descritte ipotesi (Cass. 22/06/2021, n. 17764, resa in controversia analoga a quella per cui è l’odierno ricorso, e Cass. 02/07/2020, n. 13514).
Da tale principio discende, nel caso di specie, che è errata la tesi RAGIONE_SOCIALEa CTR che ha attribuito all’onere prescritto per la comunicazione (mod. IAL) la rilevanza di un semplice adempimento ultroneo rispetto all’effettivo mantenimento dei livelli occupazionali previsti; in altri termini, il giudice del gravame ha errato nel ritenere la natura meramente formale RAGIONE_SOCIALEa violazione consistente nella mancata comunicazione dei livelli occupazionali.
La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa società contribuente. La controricorrente va condannata, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo, mentre vanno compensate quelle dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente.
Condanna la controricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 luglio 2024.