Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33291 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33291 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
Oggetto: Riscossione –
Disconoscimento
credito
d’imposta
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29283/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con gli avvocati prof. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto preso il loro studio in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Lombardia -Milano n. 2043/29/2015 pronunciata il 08 aprile 2015 e depositata il 14 maggio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
In data 20 maggio 2011 la contribuente soc. RAGIONE_SOCIALE aveva notificata cartella esattoriale e conseguente iscrizione a ruolo in forza di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 , relativa al moRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2007; sennonché vi si lamentava un’indebita compensazione con credito compensato nel 2006 che, per conseguenza, avrebbe dovuto essere esposto nella dichiarazione moRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO. Afferma l’Uffic io che il credito fosse inesistente, né esposto nella relativa dichiarazione, quindi non deducibile in compensazione.
I gradi di merito erano favorevoli al contribuente, donde ricorre l’Ufficio affidandosi a due motivi.
CONSIDERATO
Vengono proposti due mezzi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 7 TUIR, art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, d.lgs. n. 143/2005, nella sostanza lamentando l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE condizioni previste da quella disciplina per portare in deduzione i canoni fra l’altro -di utilizzo di marchi e brevetti pagati a soggetto con stabile organizzazione all’estero, in base al meccanismo del divieto RAGIONE_SOCIALE doppie imposizioni che vuole sia colpito solo l’effettivo beneficiario finale, senza alcuna potestà impositiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ove la ricchezza si genera ed il canone (da versare) si forma. Gli adempimenti, rigorosi, sono elementi costitutivi dell’esenzione, di talché la mancanza di uno ne impedisce il sorgere (o ne produce la decadenza).
Con il secondo motivo si profila ancora censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, laddove il collegio di
appello abbia inteso censurare l’assenza di motivazione della cartella che, per giurisprudenza costante, è assolta in modo semplificato rispetto agli atti impositivi ordinari. Il motivo è posto dichiaratamente in via tuzioristica.
Il patrono erariale non chiarisce come un controllo automatizzato su moRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO (per compensazione dichiarata con credito 2006) possa tradursi in cartella notificata nel maggio 2011 (invece che entro il 31 dicembre 2010), né spiega come un credito del 2006 avrebbe potuto essere compensato nel 2007 ed esposto nel 2008, in tal modo rendendo tempestiva la cartella. Pertanto, risulta assorbente l’eccezione di tardività dell’atto impositivo (impo-esattivo), notificato quando il potere amministrativo si era esaurito, come evidenziato fin da subito dalla parte contribuente.
Il primo motivo è pertanto infondato, mentre il secondo motivo è inammissibile, non integrando, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria, la statuizione impugnata un’autonoma ratio decidendi , costituendo un mero obiter dictum .
In definitiva, il ricorso è infondato e dev ‘essere rigettato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese in favore della società contribuente, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 25/10/2023.