Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17972 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
IRPEF AGEVOLAZIONI AVVISO DI RECUPERO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27769/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sassari, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SARDEGNA, sez. dist. di SASSARI n. 114/08/2017 depositata il 27/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20
giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME l’avviso di recupero del credito di imposta n. NUMERO_DOCUMENTO/2004 notificato il 30.8.2004 e atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in relazione all’anno di imposta 2002, previo
disconoscimento del credito di imposta pari ad euro 8.924,21 fruito dal contribuente ai sensi dell’articolo 8 della legge 23.12.2000 n. 388 in relazione all’acquisto di un autocarro dalla RAGIONE_SOCIALE di cui alla fattura del 17/07/2002 e tanto ritenendo l’acquisto non agevolabile perché perfezionato dopo la data dell’08/07/2002.
NOME COGNOME proponeva ricorso avverso l’avviso di recupero innanzi alla CTP di Sassari assumendo di aver stipulato il contratto di acquisto dell’autocarro in data antecedente e precisamente il 06/06/2002. La CTP di Sassari respingeva il ricorso.
Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. La CTR della RAGIONE_SOCIALE, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza 114/08/2017 del 27/04/2017 rigettava l’appello.
Contro tale sentenza propone ricorso NOME COGNOME, in base a un motivo. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 20/06/2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge 388 del 2000 in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Secondo il ricorrente la CTR della RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nel considerare avviato l’investimento solo in data 17/07/2002 e cioè alla data di emissione della fattura di acquisto, piuttosto che al momento della proposta di acquisto intervenuta il 06/06/2002 e ritenuta irrilevante dalla Commissione perché priva di data certa.
Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, con motivazione che va esente da censure, ha fatto retta applicazione dell’art. 8 della legge 388 del 2000 attribuendo efficacia decisiva, quale prova dell’investimento, all’unico documento assistito da data certa e attestante il passaggio di proprietà del bene mobile registrato e cioè alla fattura del 17/07/2002. La proposta di acquisto non poteva assumere rilievo al fine di dimostrare l’avvio
dell’investimento perché si tratta di una dichiarazione di volontà unilaterale precedente alla conclusione del contratto. In tal senso si consideri il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale in tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, la fruizione del credito di imposta secondo il regime originario di ammissione previsto dall’art. 8 della l. n. 388 del 2000, richiede che l’acquisto della proprietà dei nuovi beni sia anteriore all’8 luglio 2002, senza che possa, quindi, rilevare né la stipula di un contratto preliminare né il versamento di una caparra, aventi effetti meramente obbligatori tra le parti (Cass. civ., sez. V, 07/10/2016, n. 20144).
Il ricorso va, allora, respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 (duemila), a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.