Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7138 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7138 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27356/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in INDIRIZZO, elettivamente domicilia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Reggio Calabria, INDIRIZZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Catanzaro, n. 2982/5/16, depositata in data 14 novembre 2016 e non notificata.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria la comunicazione di scarto del moRAGIONE_SOCIALE CVS, emessa dal RAGIONE_SOCIALE, con cui veniva dichiarata la decadenza dal credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 8 L. n. 388/2000 per l’anno 2003, a causa del tardivo invio della comunicazione obbligatoria (moRAGIONE_SOCIALE CVS).
La società deduceva l’illegittimità dell’atto per mancata indicazione dei modi e termini di impugnazione e sosteneva che il diritto al beneficio si fosse già perfezionato alla data del 28 febbraio 2003.
L’RAGIONE_SOCIALE contestava la legittimazione passiva, sosteneva l’improponibilità del ricorso ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 546/1992 e ribadiva la natura decadenziale del termine fissato dall’art. 62, comma 1, lett. a), L. n. 289/2002, essendo la comunicazione stata inviata il 1° marzo 2003.
La C.T.P. di Reggio Calabria con sentenza 119/2005 accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimo il termine del 28 febbraio 2003 in quanto anteriore al decorso dei 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 289/2002 e alla pubblicazione del relativo provvedimento direttoriale, in violazione degli artt. 3 e 5 RAGIONE_SOCIALE Statuto del contribuente. L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello insistendo sulle eccezioni preliminari e sulla non impugnabilità della comunicazione di scarto.
La Commissione tributaria regionale della Calabria (d’ora in poi, per brevità, CTR), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso, su unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE mentre la Società è rimasta intimata.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8, L. n. 388/2000 in combinato disposto con l’art. 62,
comma 1, lett. e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto tempestiva la comunicazione del moRAGIONE_SOCIALE CVS trasmessa dal contribuente in data 1° marzo 2003, sebbene il termine legale di presentazione fosse fissato al 28 febbraio 2003 a pena di decadenza.
1.1 Il motivo è fondato.
Questa Corte ha avuto modo di affermare, in continuità con un orientamento ormai consolidato, che il termine previsto dall’art. 62, comma 1, lett. e), della legge n. 289/2002 per l’invio telematico della comunicazione relativa al contenuto e alla natura dell’investimento – requisito necessario per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388/2000 – è un termine legale, espressamente stabilito a pena di decadenza, e come tale non è suscettibile di proroga né può essere superato da differenti previsioni di fonte amministrativa. In particolare, è stato precisato che non assume alcun rilievo la circostanza che il provvedimento direttoriale attuativo sia stato emanato in data tale da non consentire al contribuente di beneficiare del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3, comma 3, RAGIONE_SOCIALE Statuto del contribuente (v. Cass., Sez. 5, n. 16711 del 2015; Cass., Sez. 6-5, n. 19692 del 2012).
Ciò in quanto il contribuente era comunque posto, fin dalla pubblicazione del decreto-legge istitutivo del termine (13 novembre 2002), in una situazione giuridica di piena conoscibilità della scadenza, godendo così di un termine di giorni 107, ben più ampio di quelli di giorni 60 previsto dallo Statuto del contribuente.
Ne consegue che il termine del 28 febbraio 2003 è inderogabile e non superabile tramite disposizioni amministrative o mediante richiami al principio di tutela dell’affidamento, difettando in radice un potere di modulazione della scadenza in capo all’Amministrazione finanziaria. Nella specie, è incontestato che la comunicazione telematica è stata trasmessa dal contribuente il 1° marzo 2003, ossia oltre il termine perentorio previsto dalla legge.
La C.T.R., ritenendo nondimeno tempestiva la comunicazione sulla base di una pretesa lesione del termine di 60 giorni garantito dallo Statuto del contribuente,
ha, dunque, fatto malgoverno della disciplina normativa e ha erroneamente valorizzato un parametro temporale irrilevante ai fini della decadenza.
Sussiste, dunque, un errore interpretativo: la comunicazione telematica costituisce un adempimento essenziale per la fruizione del beneficio ed è soggetta a un termine legale perentorio, la cui inosservanza comporta, automaticamente, la perdita del diritto al credito d’imposta.
Pertanto, il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, atteso che la comunicazione effettuata in data 1° marzo 2003 è senz’altro tardiva, con conseguente decadenza del contribuente dal beneficio fiscale.
Non occorrendo ulteriori accertamenti questa Corte può dunque, ai sensi dell’art. 384, comma 2 c.p.c. decidere nel merito la controversia rigettando il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
Le spese dei gradi di merito vanno compensate mentre, in ossequio al criterio della soccombenza, l’intimata va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, liquidate come in dispositivo, di questo giudizio.
La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Spese dei gradi di merito compensate.
Condanna l’intimata al pagamento in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 3 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME