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Credito d’imposta gasolio: No con FAP su Euro 2

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società di trasporti che chiedeva il credito d’imposta gasolio per veicoli Euro 2, ai quali era stato installato un filtro antiparticolato (FAP). Secondo la Corte, il beneficio fiscale è legato esclusivamente alla categoria di omologazione originale del veicolo e non alla sua classe ambientale effettiva dopo le modifiche. L’installazione del FAP, pur migliorando le emissioni, non altera la classificazione originaria del mezzo ai fini dell’agevolazione, la cui finalità è incentivare il rinnovo del parco veicoli e non la modifica di quelli obsoleti.

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Pubblicato il 18 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Credito d’imposta gasolio: conta l’omologazione, non il FAP

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale per le aziende di autotrasporto riguardo al credito d’imposta gasolio. L’installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su un veicolo originariamente classificato come Euro 2 non è sufficiente per accedere al beneficio fiscale previsto per i mezzi meno inquinanti. La Corte ha stabilito che l’unico criterio valido è la categoria di omologazione assegnata al veicolo al momento della sua prima immatricolazione.

I fatti di causa

Una società di trasporti si era vista negare dall’Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise sul gasolio utilizzato per la propria flotta. La società sosteneva di averne diritto in quanto i suoi veicoli, sebbene omologati in origine come Euro 2, erano stati successivamente dotati di filtri FAP, migliorandone le prestazioni ambientali e, a suo dire, rendendoli equiparabili a categorie superiori come Euro 3 o Euro 5. Di fronte al diniego, l’azienda ha avviato un contenzioso tributario che, dopo i gradi di merito, è giunto all’esame della Suprema Corte.

L’analisi della Cassazione e il diniego del credito d’imposta gasolio

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, basando la sua decisione su una distinzione netta tra il concetto di “omologazione” e quello di “categoria euro”.
* Omologazione: Si riferisce alla classificazione storica del veicolo, certificata al momento della prima immissione in commercio. Questa classificazione attesta la conformità del veicolo agli standard tecnici e ambientali in vigore in quel preciso momento storico.
* Categoria Euro: Descrive il livello attuale di emissioni inquinanti del veicolo, che può essere migliorato attraverso interventi tecnici successivi, come l’installazione di un FAP.

Secondo i giudici, la norma che istituisce il credito d’imposta gasolio (art. 1, comma 645, della legge n. 208 del 2015) fa esplicito riferimento alla categoria di appartenenza del veicolo come definita dalla legge, la quale si basa sull’omologazione originaria. Pertanto, un veicolo nato come Euro 2 rimane tale ai fini fiscali, indipendentemente dagli aggiornamenti tecnici successivi.

L’interpretazione restrittiva delle norme agevolative

La Corte ha ribadito un principio cardine del diritto tributario: le norme che prevedono agevolazioni fiscali, essendo derogatorie rispetto al sistema generale, devono essere interpretate in modo restrittivo. Non è ammessa né l’applicazione analogica né un’interpretazione estensiva che vada oltre le ipotesi specificamente previste dal legislatore. La legge elenca tassativamente le categorie di veicoli ammesse al beneficio (superiori a Euro 2), e l’installazione di un FAP non è una condizione prevista per estendere tale beneficio.

La compatibilità con la normativa europea

La società ricorrente aveva anche sollevato dubbi sulla compatibilità della normativa italiana con le direttive europee, in particolare la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici. La Cassazione ha respinto anche questa argomentazione, chiarendo che la direttiva europea, pur promuovendo obiettivi di politica ambientale, si limita a fissare livelli minimi di tassazione e lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nel definire i dettagli dei regimi fiscali. La scelta italiana di legare il beneficio all’omologazione originaria è legittima e persegue uno scopo preciso: incentivare il rinnovo completo del parco veicoli con mezzi di nuova generazione, piuttosto che la semplice modifica di quelli più obsoleti.

Le motivazioni

La motivazione della Corte si fonda sul principio di diritto secondo cui il credito d’imposta gasolio si applica unicamente con riferimento ai veicoli catalogati nelle categorie Euro specificamente indicate dalla legge, senza che abbia alcun rilievo l’eventuale installazione successiva di un filtro antiparticolato omologato. La finalità della norma non è solo ridurre le emissioni di particolato, ma promuovere un rinnovamento strutturale del parco circolante, un obiettivo che verrebbe compromesso se si estendesse l’agevolazione a mezzi obsoleti, seppur modificati. La decisione impugnata, che aveva negato il rimborso, è stata quindi ritenuta corretta e conforme ai principi normativi nazionali ed europei.

Le conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando la società al pagamento delle spese processuali. Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: per l’accesso alle agevolazioni fiscali sul carburante, ciò che conta è la “carta d’identità” originale del veicolo, ovvero la sua omologazione. Le modifiche successive, per quanto lodevoli dal punto di vista ambientale, non possono alterare la classificazione del veicolo ai fini dei benefici fiscali previsti dalla legge.

L’installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su un veicolo Euro 2 dà diritto al credito d’imposta sul gasolio?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il beneficio fiscale si applica unicamente ai veicoli catalogati in origine nelle categorie Euro specificamente indicate dalla legge (superiori a Euro 2). L’installazione successiva di un FAP è irrilevante a tal fine.

Qual è la differenza tra ‘omologazione’ e ‘categoria euro’ secondo la sentenza?
L’omologazione è la classificazione storica del veicolo al momento della sua prima immatricolazione, che ne certifica la conformità agli standard di quel periodo. La ‘categoria euro’ si riferisce alla classe ambientale effettiva, che può migliorare con modifiche successive. Per la norma in esame, rileva solo l’omologazione originaria.

La normativa italiana che esclude i veicoli Euro 2 modificati dal beneficio è in contrasto con il diritto europeo?
No. La Corte ha chiarito che la direttiva europea (2003/96/CE) concede agli Stati membri un margine di discrezionalità nel definire i regimi fiscali. La scelta italiana di incentivare il rinnovo del parco veicoli, legando il beneficio all’omologazione, è pienamente compatibile con gli obiettivi ambientali e i principi del diritto dell’Unione Europea.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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