Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1651 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1651 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
Sil. Rif. Ist. Rimb. IRES 2008-2009
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17585/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO.
-ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE LOMBARDIA SEZ. DIST. BRESCIA n. 4050/2019 depositata in data 15 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Dato atto che la Sostituta Procuratrice Generale dr.ssa NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udita l’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. A decorrere dal periodo d’imposta 2004, la società RAGIONE_SOCIALE partecipava, in qualità di consolidante, al regime di tassazione di gruppo ex art. 117 T.U.I.R. con la controllata RAGIONE_SOCIALE Dal 2004 al 2012 la controllata aveva percepito dei redditi esteri a titolo di royalties e, nello stesso periodo, si erano formate eccedenze di imposta italiana ed estera. In particolare, nelle dichiarazioni dal 2004 al 2007, le imposte pagate all’estero erano state di importo inferiore rispetto alle corrispondenti quote di imposta italiana pagate sui medesimi redditi e, nelle dichiarazioni dal 2008 al 2012, all’inverso, stante il realizzo di perdite fiscali consolidate, si erano formate RAGIONE_SOCIALE eccedenze di imposta estera. Dal 2008, dunque, sussistevano le condizioni ex art. 165 T.U.I.R. per la nascita del credito di imposta derivante dalla compensazione RAGIONE_SOCIALE eccedenze di imposta estera con le eccedenze di imposta italiana. Per i periodi d’imposta dal 2004 al 2012, tuttavia, la società contribuente non indicava i redditi prodotti all’estero e le relative imposte nel quadro GN dei relativi modelli Unico e non compilava i quadri RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del consolidato dedicati alle eccedenze di imposta e agli eventuali crediti spettanti. Non avendo fruito RAGIONE_SOCIALE detrazione ovvero del riporto, la società contribuente presentava istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE somme corrispondenti alle ritenute subite all’estero nello stesso periodo d’imposta e in relazione ai medesimi redditi per i quali sarebbero stati disponibili eccedenze di imposta nazionale. Sull’istanza si formava il silenzio -rifiuto.
Avverso il silenzio-rifiuto, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Brescia; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Brescia, con sentenza n. 329/2016, respingeva il ricorso RAGIONE_SOCIALE società contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 4050/2019, depositata in data 15 ottobre 2019, respingeva l’appello RAGIONE_SOCIALE società contribuente.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025
per la quale la contribuente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 36, secondo comma, n. 4 e 61 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una decisione che, rinviando in modo acritico a quella di primo grado, è priva dell’elemento essenziale RAGIONE_SOCIALE motivazione circa il rigetto dell’appello RAGIONE_SOCIALE società contribuente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 60 e 165, sesto comma, D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., nell’interpretare in maniera
errata gli artt. 165, sesto comma, e 80 T.U.I.R., li ha violati e falsamente applicati.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 165, ottavo comma, D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto l’art. 165, ottavo comma, T.U.I.R. applicabile alla fattispecie in esame, in violazione RAGIONE_SOCIALE regole contenute nei trattati internazionali che disciplinano la doppia imposizione e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE ha omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio, risultanti dalla documentazione allegata dalla società contribuente.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono la trattazione prioritaria del terzo motivo; esso è fondato.
2.1 La questione centrale sottoposta all’esame di questa Corte attiene alla corretta interpretazione dell’articolo 165 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e, in particolare, alla possibilità per il contribuente di recuperare il credito per le imposte pagate all’estero anche qualora non abbia provveduto a indicare i redditi esteri e il relativo credito nei quadri specifici RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi per le annualità di competenza.
Nel caso di specie, la società ricorrente, pur avendo presentato le dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta dal 2004 al 2012, ha omesso di compilare il quadro GN e i quadri del consolidato fiscale dedicati ai redditi di fonte estera, alle relative imposte e alle eccedenze utilizzabili per la detrazione. Sulla base di tale omissione, i giudici di merito hanno negato il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte estere, ritenendo applicabile una preclusione di natura decadenziale. Tale interpretazione non può essere condivisa alla luce RAGIONE_SOCIALE più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità.
2.2. L’articolo 165 del TUIR disciplina il meccanismo del credito d’imposta per eliminare la doppia imposizione sui redditi prodotti all’estero. Il comma 8 RAGIONE_SOCIALE disposizione prevede che “la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata”.
La norma, tuttavia, non prevede alcuna decadenza per la mancata indicazione del credito d’imposta nel moRAGIONE_SOCIALE dichiarativo. Come correttamente osservato da recente giurisprudenza di questa Corte, l’articolo 165 TUIR “non dispone un obbligo di indicazione del credito d’imposta, ma, nel rispetto dei principi di competenza, autonomia e separazione dei periodi d’imposta, richiede più semplicemente che il credito spettante sia ‘calcolato’ con riferimento alle risultanze reddituali dell’anno stesso in cui è sorto” (Cass. 13/04/2025, n. 9671; Cass. 23/04/2025, n. 10642)
2.3. Un argomento decisivo a sostegno di tale interpretazione si ricava dall’analisi storico-evolutiva RAGIONE_SOCIALE normativa. Il previgente articolo 15 del TUIR, che disciplinava la medesima materia, conteneva una previsione esplicita di decadenza, statuendo che “La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo”. Tale clausola è stata volutamente e significativamente soppressa dal legislatore RAGIONE_SOCIALE riforma del TUIR, che ha trasfuso la disciplina nell’attuale articolo 165 senza riproporre la sanzione RAGIONE_SOCIALE decadenza.
2.4. Peraltro, anche a voler considerare l’omessa compilazione del quadro GN come “omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero” ai sensi del comma 8, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria sarebbe comunque infondata. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti inaugurato un orientamento nomofilattico secondo cui, in presenza di un obbligo internazionale incondizionato assunto dall’Italia, tramite una Convenzione contro le doppie imposizioni, di
riconoscere la detrazione per le imposte assolte all’estero, l’omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione non opera come causa di decadenza dal beneficio.
Le norme convenzionali, in quanto di natura speciale, prevalgono sulla normativa interna, in ossequio al disposto dell’art. 117, primo comma, RAGIONE_SOCIALE Costituzione. Negare il credito d’imposta per un mero inadempimento dichiarativo si tradurrebbe in una violazione del divieto di doppia imposizione sancito a livello pattizio, principio cardine del diritto tributario internazionale (Cass. 16/01/2023, n. 1002).
2.5. La stessa Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, ha riconosciuto che, in caso di regolarizzazione mediante ravvedimento operoso, “il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi, comunque, dichiarato e conseguentemente al contribuente spetta la detrazione RAGIONE_SOCIALE imposte pagate all’estero”, superando di fatto le limitazioni previste dall’art. 165, comma 8, TUIR (Cass. 12/01/2023, n. 754).
Tale principio, affermato in un contesto analogo di emersione successiva di redditi, non può che valere anche nella fattispecie in esame, dove la società ha richiesto il rimborso, ponendo così l’Amministrazione nelle condizioni di verificare la spettanza del credito e la sussistenza di una doppia imposizione.
Dall’accoglimento del terzo motivo discende l’assorbimento del primo e del secondo.
In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso e, assorbito il primo ed il secondo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, assorbito il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio
innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025. Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente NOME COGNOME NOME Giudicepietro