Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3575 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3575 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1652/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma, giusta procura speciale in atti
-controricorrente –
TRIBUTI:
ACCERTAMENTO
ANALITICO
INDUTTIVO .
RAGIONIERE –
RIPARTO ONERI
PROBATORI.
avverso la sentenza n. 2165/10/2015 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia, depositata in data 19.10.2015, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza camerale del 9.1.2026;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE in epigrafe impugnava la cartella di pagamento n.NUMERO_DOCUMENTO, notificata in data 15/05/2013, con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per l’anno di imposta 2008, aveva iscritto a ruolo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 ter del D.P.R. n.600/73, l’importo di €.87.389,03 , maggiorato dei compensi di riscossione, per carente e/o omesso versamento IRES, derivante dal disconosciuto scomputo di ritenute d’acconto, per ‘mancata o tardiva risposta alla richiesta di documentazione relativa a: ritenute rigo TARGA_VEICOLO‘, come da precedente comunicazione di irregolarità.
RAGIONE_SOCIALE, adita dalla RAGIONE_SOCIALE contribuente – che sosteneva trattarsi di ritenute regolarmente effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, acquirente in esclusiva dei marchi ‘Panfocaccia’ e ‘Primoforno’, di cui alle fatture 4/08, 5/08 e 44/08 esibite in giudizio, accoglieva il ricorso e compensava le spese.
La C.T.R. respingeva l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, osservando che la dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 165 del TUIR in materia di crediti di imposta contrastava con quanto previsto dalla legge, perché i relativi adempimenti effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE contribuente mediante la compilazione del moRAGIONE_SOCIALEo S.C. Società RAGIONE_SOCIALE 2009 per il periodo d’imposta 2008 non erano stati mai sottoposti ad accertamento RAGIONE_SOCIALEa competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’atto numero NUMERO_DOCUMENTO, allegato dall’RAGIONE_SOCIALE in primo grado, emesso il 18 Aprile 2012 dall’RAGIONE_SOCIALE territoriale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Gioia del Colle, di rettifica dei dati RAGIONE_SOCIALEa stessa dichiarazione da cui è scaturito l’esito del controllo formale, si riferiva espressamente alla mancata o tardiva risposta alla richiesta di documentazione relativa a ‘ritenute rigo
RN15′, senza che l’RAGIONE_SOCIALE avesse mai manifestato alcun riferimento alla disciplina racchiusa nel suindicato articolo 165 del T.U.I.R.. Quindi l’eccezione sollevata dall’appellante era a dire RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. del tutto estranea al rapporto contenzioso, così come era stato incardinato con il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, perché nel giudizio di primo grado non vi era stata disputa sul punto e quindi di conseguenza la sentenza gravata doverosamente non si era pronunciata. Avendo la contribuente adeguatamente documentato la circostanza del diritto al credito d’imposta maturato, pari ad euro 55.765,00 e non avendola mai l’RAGIONE_SOCIALE contestata, scaturiva di conseguenza l’infondatezza del secondo motivo di impugnazione, perché non era stata commessa dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE alcuna violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 165 del T.U.I.R..
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Per la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa è stata fissata l’adunanza camerale del 9.1.2026.
La parte controricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo – rubricato « violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 2, n. 4, decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», l’RAGIONE_SOCIALE deduce che la RAGIONE_SOCIALE aveva erroneamente considerato nuovo il motivo di appello attinente alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 165 del TU.I.R., dal momento che la RAGIONE_SOCIALE, in merito alle ritenute di cui al rigo RN15 non aveva prodotto alcuna documentazione a seguito RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di irregolarità e solo in giudizio aveva chiarito che le ritenute erano state effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_SOCIALE, nelle controdeduzioni di primo grado, aveva sin da
subito dedotto che le imposte estere pagate a titolo definitivo su tale reddito estero, eccedente la quota di imposta italiana, dovevano essere dichiarate come credito di imposta fino a concorrenza RAGIONE_SOCIALEa eccedenza RAGIONE_SOCIALEa quota di imposta italiana rispetto a quella estera a titolo definitivo e non già come ritenute e che solo in sede di ricorso la contribuente aveva precisato che le ritenute disconosciute derivavano da redditi prodotti all’estero e tassati in Portogallo, di tal che, solo dopo tale chiarimento, fornito per la prima volta in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE aveva potuto collocare la fattispecie nell’art. 165 T.U.I.R.. Non vi sarebbe pertanto alcuna questione estranea al rapporto contenzioso, ma il normale esercizio del diritto di difesa.
Con il secondo motivo, rubricato « violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c .» l’RAGIONE_SOCIALE addebita alla C.T.R. di non aver motivato sulla questione, già dedotta in primo grado e reiterata in appello, secondo cui, in ogni caso, la deduzione non poteva spettare, in quanto il reddito di euro 15.606,00, indicato al rigo RN1, colonna 2, RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, era stato completamente azzerato dalle perdite di pari importo indicate al rigo RN4, colonne 1 e 2, per cui non vi era alcuna imposta dovuta da cui detrarre il credito di imposta pagato all’estero, che non poteva essere riportato nell’anno successivo (righe 26 -31 RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni in primo grado e pag. 4, righe da 20 a 24 RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello).
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
3.1. La cartella di pagamento, preceduta dalla comunicazione di irregolarità menzionata dalla stessa C.T.R., cui la RAGIONE_SOCIALE non dava seguito, riguardava, per come pacifico, la deduzione RAGIONE_SOCIALE ritenute di cui al rigo RN15 RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione presenta dalla medesima RAGIONE_SOCIALE. Avendo quest’ultima prodotto per la prima volta in giudizio documentazione attestante che l’imposta era stata assolta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
acquirente i marchi Panfocaccia e Prontoforno, le contestazioni mosse dall’RAGIONE_SOCIALE in primo grado ed in grado di appello, sia in merito alla errata qualificazione RAGIONE_SOCIALE ritenute -che in tesi dovevano invece essere dichiarate come credito di imposta -, sia in merito alla non spettanza del credito di imposta per non esservi alcuna imposta da cui detrarre il credito, essendo il reddito dichiarato azzerato da perdite dichiarate di pari importo, costituiscono all’evidenza mere difese.
3.2. Ed invero, mediante le controdeduzioni la parte resistente nel giudizio tributario deve assumere posizione e difendersi rispetto ai vizi eccepiti dalla parte ricorrente ed alle prove RAGIONE_SOCIALE quali intende avvalersi, nonché formulare le proprie eccezioni processuali e di merito. L’atto impugnato non risulta pertanto essere stato integrato, né dedotta in grado di appello una modifica RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , rientrando la questione RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 165 T.U.I.R. nel thema decidendum per come introdotto dal ricorso di primo grado che, diversamente da quanto sostiene la parte controricorrente, non era certamente limitato alla verifica RAGIONE_SOCIALEa mera sussistenza o meno di una qualsiasi documentazione giustificativa alle ritenute indicate al rigo RN15, quanto piuttosto alla legittimità sostanziale di tali ritenute.
4. Il terzo motivo, con il quale si denunzia «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 165 del T.U.I.R., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c . » , sia nella parte in cui la C.T.R., in adesione a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, aveva ritenuto che i pagamenti effettuati per la cessione del marchi erano stati effettuati al netto RAGIONE_SOCIALEa ritenute d’acconto, sia là dove respingeva il secondo motivo di appello, affermando che la contribuente aveva adeguatamente provato il credito di imposta maturato, che non era mai stato contestato dall’RAGIONE_SOCIALE, è assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.
5 . In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi, assorbito il terzo, la sentenza viene cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.1.2026
Il Presidente
(NOME COGNOME)