Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 647 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 647 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18404/2024 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, con gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente- avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia n. 400/2023 depositata il 02/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Come si legge negli atti, con ricorso proposto avanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, il dott. NOME COGNOME impugnava la cartella di pagamento n. 06820190073981479/000 relativa all’anno di imposta 2015, con cui l’Ufficio richiedeva il pagamento di una maggiore Irpef, sanzioni e interessi per complessivi euro 226.795,20.
1.1. Il c ontribuente contestava la richiesta dall’Ufficio originata dal disconoscimento, per quanto qui di interesse, del credito d’imposta
alla stregua RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi pagate in uno Stato estero (Regno Unito).
1.2. Il dott. COGNOME, già dipendente nel Regno Unito di RAGIONE_SOCIALE (società di diritto britannico parte del gruppo giapponese RAGIONE_SOCIALE), deduceva di essere stato assunto dalla succursale italiana della predetta multinazionale in data 1° aprile 2015, acquisendo per l’intero periodo di imposta 2015 residenza fiscale italiana, con conseguente soggezione alla tassazione in Italia dei redditi ovunque prodotti.
1.3. Rappresentava, a tale riguardo, di avere esposto redditi che avevano scontato una tassazione nel Regno Unito e in particolare: i) reddito derivante da locazione -a partire dal 2015 -di un immobile sito nel Regno Unito, per il quale ai sensi dell’art. 70, comma 2, D.P.R. 917/1986 aveva anticipato l’intera tassazione afferente al periodo d’imposta inglese 2015/2016, riportando nella dichiarazione italiana il reddito netto assoggettato a tassazione nel Regno Unito, pari al controvalore in euro di € 76.384,00; ii) reddito da lavoro dipendente percepito nel Regno Unito nel periodo gennaio-marzo 2015, determinato in base all’art. 51, comma 8 -bis del TUIR (si tratta del c.d. regime RAGIONE_SOCIALE retribuzioni convenzionali), pari ad € 38.413,83; iii) reddito da lavoro dipendente maturato nel Regno Unito e, ivi tassato, relativo al periodo aprile-dicembre 2015, derivante da un piano di incentivazione a maturazione pluriennale promosso dalla multinazionale RAGIONE_SOCIALE. In particolare, tale piano di azionariato prevedeva il riconoscimento, in favore tra gli altri del dott. COGNOME, del diritto di ricevere un importo in denaro (ovvero in azioni) parametrato al valore dell’azione della capogruppo RAGIONE_SOCIALE a condizione che il dipendente fosse ancora in forza presso una società del gruppo RAGIONE_SOCIALE alla data di maturazione del diritto medesimo, così come era stato per il dott. COGNOME che aveva maturato quel diritto nel corso dell’anno 2015.
1.4. Affermava che quel reddito era stato esposto e tassato nella dichiarazione dei redditi inglese relativa al periodo di imposta 2015/2016 e che pertanto, in ragione del sistema di identificazione del periodo di imposta inglese decorrente dal 6 aprile al 5 aprile dell’anno successivo – diverso quindi da quello italiano decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento – nonché dei redditi tassati nel Regno Unito, il contribuente aveva maturato un credito d’imposta pari ad € 152.153,00, regolarmente esposto in dichiarazione.
1.5. C oncludeva quindi per l’annullamento della cartella di pagamento, deducendo, per quanto di interesse, la violazione e falsa applicazione dell’art. 165 TUIR, in ragione dell’illegittimo disconoscimento RAGIONE_SOCIALE imposte pagate a titolo definitivo nel Regno Unito, con conseguente doppia imposizione dei redditi.
All’esito del giudizio di primo grado, la CTP di Milano con sentenza n. 217 del 19 gennaio 2021 accoglieva parzialmente il ricorso del Contribuente e decideva, per quanto di interesse, (i) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito di imposta relativo al reddito da locazione dell’immobile sito in Londra, (ii) il difetto dei presupposti per il riconoscimento del credito di imposta riguardante i redditi da lavoro dipendente relativi all’anno 2015 erogati da datore di lavoro del Regno Unito.
Il contribuente impugnava la decisione riguardo ai capi che lo avevano visto soccombente, deducendo la intervenuta violazione dell’art. 165 TUIR e del divieto di doppia imposizione, in relazione sia (i) al reddito da lavoro prodotto nel Regno Unito nel periodo gennaio-marzo 2015, che era ivi stato definitivamente assoggettato a tassazione nella misura di GBP 133.259, correttamente ricondotta nei limiti della capienza del credito di imposta ex art. 51, comma 8bis, TUIR, sia (ii) al reddito da lavoro dipendente maturato nel periodo aprile-dicembre 2015, che era stato oggetto di tassazione nel Regno Unito, come previsto dalla normativa inglese che
permetteva di tassare la parte del reddito di lavoro dipendente a formazione progressiva, costituente retribuzione derivante dall’attività lavorativa esercitata in detto Stato anche se l’imposta veniva riscossa in un momento successivo, quando il lavoratore non era più impiegato in quello Stato.
Costituitosi in appello, l’Ufficio contestava l’impugnativa sostenendo: i) in relazione al reddito da lavoro prodotto nel Regno Unito, la necessità, al fine di determinare il credito di imposta ex art. 165 TUIR, di individuare il reddito effettivo estero attraverso la produzione di buste paga; ii) in relazione al reddito da lavoro del periodo aprile-dicembre 2015, che non sarebbe stato possibile individuare gli importi tassati, la natura della supposta trattenuta da parte del fisco inglese, né quali redditi fossero di formazione italiana e quali di fonte inglese.
4.1. L’Ufficio spiegava, altresì, appello incidentale contro il riconoscimento del credito d’imposta derivante dalla tassazione nel Regno Unito del reddito da locazione 2015, deducendo l’erroneità della statuizione avendo il Contribuente (i) prodotto la sola dichiarazione dei redditi del Regno Unito, senza esibire il contratto di locazione e/o l’avvenuto pagamento dei canoni, (ii) esposto la tassazione dell’intero periodo di imposta inglese aprile 2015 -marzo 2016 e non la sola quota parte dell’anno 2015 di competenza italiana.
Con memorie illustrative e controdeduzioni in appello, il contribuente: i) produceva in atti le buste paga relative ai mesi di aprile e maggio 2015 e dettagliava il calcolo operato ai fini della determinazione del reddito e del relativo credito di imposta; ii) ribadiva che i redditi percepiti nel 2015 dal precedente datore di lavoro inglese, sia quelli maturati nel periodo gennaio-marzo 2015, sia quelli maturati nel periodo aprile-dicembre 2015, erano stati oggetto di tassazione nel Regno Unito e che gli stessi redditi erano stati poi esposti anche nella dichiarazione dei redditi italiana, con
conseguente necessità di riconoscere il credito di imposta calcolato ed esposto; iii) replicava all’altrui appello e confermava la correttezza della decisione di prime cure, affermando che (a) non era richiesta la produzione del contratto del contratto di locazione e le ricevute del pagamento del canone, laddove sede di dichiarazione estera emergeva chiaramente il reddito da locazione percepito e definitivamente tassato; (b) correttamente, ai sensi dell’art. 70, comma 2, TUIR, aveva esposto in dichiarazione l’intero credito di imposta relativo all’intero periodo d’imposta inglese 2015/2016, data la discordanza tra i periodi di imposta italiano e inglese.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione regionale, in parziale riforma della sentenza impugnata: i) accoglieva l’appello principale limitatamente al credito di imposta relativo al reddito di lavoro dipendente, rigettandolo nel resto; ii) rigettava l’appello incidentale dell’ufficio.
Avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da unico motivo.
Il contribuente resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia , in relazione all’art . 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la «Violazione e falsa applicazione dell’ art. 36 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 n. 4, c.p.с. – Motivazione apparente o comunque perplessa».
1.1. Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata «appare viziata per violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni indicate in epigrafe, laddove ha apoditticamente ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento del credito di imposta del contribuente, senza considerare le a rgomentazioni esposte dall’Ufficio nelle controdeduzioni e le doglianze sollevate nell’atto di appello incidentale».
1.2. Lamenta l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente che, n ello specifico, per quanto concerne il reddito di lavoro dipendente prodotto nei primi tre mesi del 2015 (prima del trasferimento in Italia), l’Ufficio ha sempre richiesto, ai fini della corretta determinazione, l’esibizione RAGIONE_SOCIALE buste paga, in quanto nel caso in esame l’esibizione del quadro P60, contenendo dati aggregati, era ritenuta inidonea a dimostrare la specifica quantificazione relativa ai primi tre mesi del 2015.
1.3. Anche con riferimento al reddito di lavoro dipendente tassato all’estero nel periodo aprile -dicembre 2015, non sarebbe stata mai data prova della effettiva doppia imposizione né tramite la documentazione prodotta, né all’interno della dichiarazione dei redditi presentata in Italia, in quanto gli importi inseriti non erano ben specificati ed inoltre, dagli stessi, non era possibile evincere quali fossero gli importi effettivamente tassati.
1.4. Ancora, per quanto concerne il reddito derivante da locazione di immobile sito nel Regno Unito, il Collegio di appello avrebbe rigettato l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE limitandosi ad aderire, apoditticamente, alla tesi del contribuente, senza verificare l’effettiva necessità della documentazione di cui l’Ufficio aveva sostenuto la necessità.
Si osserva che, a fondamento dell’accoglimento dell’appello del contribuente, la CTR ha osservato che «Dalla documentazione prodotta emerge che il contribuente, fiscalmente residente in Italia, è stato dipendente per il periodo gennaio -marzo 2015 della società inglese ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e he, nel mese di aprile, il contratto di lavoro viene trasferito ad altra società del gruppo con sede fiscale in Italia; il contribuente aderiva al regime di cui alla legge 238/2010 c.d. ‘rientro dei cervelli’. Il contribuente ha depositato la certificazione fiscale britannica (NUMERO_DOCUMENTO) -omologo della C.U. italiana – dalla quale si evince che il reddito prodotto all’estero è di gran lunga superiore rispetto al reddito convenzionale mensile individuato mediante le tabelle ministeriali.
Si osserva che non vi è contestazione da parte dell’Ufficio sulla applicabilità del regime RAGIONE_SOCIALE retribuzioni ‘convenzionali’ e che l’unica questione riguarda la mancata produzione RAGIONE_SOCIALE buste paga che, tuttavia, non si reputa necessaria perché il reddito è dichiarato dal datore di lavoro e trasfuso nella certificazione che, in sé, l’ufficio non contesta e dalla quale emerge una tassazione alla fonte in UK del reddito prodotto, nel periodo aprile-dicembre, nella misura di euro 835.069,00. Si aggiunge che l’appellante ha depositato le buste paga e sulla produzione l’ufficio non ha espresso alcuna contestazione».
2.1. Quindi, a fondamento del rigetto del l’appello incidentale dell’Ufficio relativo al credito di imposta per il reddito derivante da locazione dell’immobile sito a Londra, i giudici di appello hanno espressamente esaminato la censura avente ad oggetto la mancata produzione dei contratti e RAGIONE_SOCIALE ricevute, pur osservando, contrariamente a quanto sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che «dalla documentazione in atti, emerge il pagamento dell’imposta sul reddito di locazione percepito per l’intero periodo (2015 -2016); è evidente che non sarebbero state versate le imposte senza l’esistenza di un contratto di locazione e il pagamento dei relativi canoni da parte del locatario. L’ufficio pretende una documentazione non necessaria e ultronea e non adduce altre valide argomentazioni per disconoscere il credito di imposta».
Tanto premesso, deve rammentarsi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018).
3.1. Al contrario, i l riesame dell’apprezzamento probatorio operato in sede di merito è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente, e pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (Cass., n. 15771 del 2019).
3.2. La deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, Cass. V, n. 5583/2011).
Ancora, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di
valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. 5, 22/11/2023, n. 32505, Rv. 669412 – 01).
4.1. Nella fattispecie risulta evidente come quanto denunciato consista nella difformità della decisione rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato da essa attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, n. 24148 del 25/10/2013).
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in
euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
La Presidente NOME COGNOME