Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11900 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 13913/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata elettivamente in Roma presso lo studio RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, rappresentate e difese, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, dall’Avvocatura dello Stato, presso cui domiciliano in Roma alla INDIRIZZO ;
-intimate- avverso la sentenza n.4206/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 22 novembre 2021 e non notificata.
tributi
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la parte contribuente impugnava una cartella esattoriale emessa ex art.36 ter d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, con cui l’amministrazione finanziaria contestava la spettanza per il credito per le imposte pagate all’estero (Francia, USA, India e Grecia), portato in detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2012;
con il ricorso proposto si contestava l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per la violazione dell’art.165 T.u.i.r. ed, in subordine, si chiedeva la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni ai sensi dell’art.6, comma 5 bis , d.lgs. n.472/1997;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva in parte il ricorso della contribuente, limitatamente ad una parte del credito greco ed alla disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni;
avverso detta sentenza interponevano distinti appelli sia parte contribuente sia l’Ufficio e la Commissione tributaria regionale li riuniva, accogliendo l’appello della società in ordine ai crediti esteri maturati in Francia, confermando la sentenza di primo grado per i crediti maturati in USA e disponendo l’applicazione RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni;
avverso tale sentenza parte contribuente propone ricorso in cassazione affidato a due articolati motivi, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza in ordine al motivo di gravame relativo al credito per le imposte assolte in Grecia ed India:
per la violazione dell’art.112 cod.proc. civ., con riferimento all’art.165 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.;
secondo la ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di pronunciarsi sulla spettanza del credito greco ed indiano, pur avendo costituito specifico motivo di appello l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sul punto nonostante l’ampia documentazione prodot ta dalla società contribuente;
per la violazione dell’art.156 cod. proc. civ., con riferimento all’art.165 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.;
in subordine, la ricorrente deduce il mancato espresso richiamo in dispositivo in ordine alla spettanza dei crediti maturati in Grecia ed India, in contrasto con quanto ritenuto nella parte motiva della sentenza per i crediti maturati in Francia;
1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per la violazione dell’art.112 cod.proc.civ., con riferimento all’art.165 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, ed all’art.24 RAGIONE_SOCIALE Convenzioni contro le doppie imposizioni, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.;
in ulteriore subordine, la ricorrente, in caso di mancato accoglimento del primo motivo, lamenta l’omessa pronuncia in ordine all’illegittimità dell’atto impositivo in relazione alla preclusione della detrazione dei crediti di imposta per India e Grecia, che non potrebbe derivare dalla mera non corretta imputazione temporale degli stessi, ove verificatasi;
2.1. la prima censura del primo motivo è fondata e va accolta, con conseguente assorbimento della seconda censura del primo motivo e del secondo motivo, espressamente avanzati in linea di mero subordine;
invero, la società ricorrente aveva impugnato l’accertamento con riferimento ai crediti di imposta maturati in Grecia, India, Francia ed USA, ed aveva proposto appello lamentando, tra l’altro, l’omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla detrazione dei crediti maturati in India e Grecia;
il giudice di appello, con accertamento in fatto, che non risulta in alcun modo impugnato dalla ricorrente, ha negato la spettanza della detrazione dei crediti maturati in USA, mentre ha riconosciuto la fondatezza della tesi della contribuente in ordine alla spettanza dei crediti maturati in Francia;
la sentenza impugnata, tuttavia, nulla dice in ordine alla spettanza dei crediti maturati in India e Grecia, per i quali pure vi era stato appello;
pertanto, assorbita ogni altra questione, è ravvisabile l’omessa pronuncia del giudice di secondo grado sui motivi di appello relativi alla spettanza di tali crediti;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbita ogni altra questione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del presente giudizio.
Cos ì deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2024
La Presidente NOME COGNOME