Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11173 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9344/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO; – controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 2646/2016 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 17/10/2016, non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del 20 marzo 2024;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO , che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale condizionato;
udit o l’ AVV_NOTAIO, per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, per la società ricorrente e l’AVV_NOTAIO o RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE ;
Fatto
Nell’aprile 2010, RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la ricorrente’ o ‘la contribuente’ ) ricevette una comunicazione dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Ufficio di Bologna con la quale si rappresentava che, a seguito di controllo formale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 -ter d.P.R. n. 600 del 1973, avente ad oggetto il periodo d’imposta 2006, l’amministrazione aveva provveduto a rettificare la dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa società contribuente disconoscendo il credito vantato dalla contribuente in relazione alle imposte da quest’ultima pagate all’estero , pari ad euro 47.498.
Si trattava di un credito relativo al tributo pagato da RAGIONE_SOCIALE allo RAGIONE_SOCIALE kazako per effetto di una ritenuta alla fonte sui canoni corrisposti da RAGIONE_SOCIALE, società residente in Kazakistan, in favore RAGIONE_SOCIALEa odierna ricorrente quale corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa concessione in uso, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di attrezzature industriali , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12
RAGIONE_SOCIALEa Convenzione italo-kazaka contro le doppie imposizioni, di cui alla legge n. 174 del 1996.
Sosteneva l’RAGIONE_SOCIALE che alla contribuente non dovesse riconoscersi il credito d’imposta, in quanto quest’ultimo avrebbe dovuto essere richiesto allo RAGIONE_SOCIALE estero, considerata l’assenza di stabile organizzazione in Kazakistan RAGIONE_SOCIALEa società di diritto italiano.
Contro la cartella di pagamento notificata alla società contribuente, tesa al recupero de ll’imposta detratta, la RAGIONE_SOCIALE propose ricorso alla C.T.P. di Bologna, che accolse il ricorso condannando l’RAGIONE_SOCIALE a restituire alla ricorrente l’importo richiesto con la cartella impugnata, versato nelle more del ricorso di primo grado.
Su appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE riformò la sentenza di primo grado, rigettando l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, complesso motivo.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, che ha spiegato un ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, rispetto al quale la società contribuente si è difesa depositando un controricorso.
Il sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE ha depositato requisitoria scritta. La società contribuente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 c.p.c.
Diritto
1.Con l’unico complesso motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 23 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Kazakistan, ratificata in Italia con legge n. 174 del 1996, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 165 Tuir, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata in quanto si fonda su una interpretazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni nazionali e
convenzionali del tutto erronea, contraria ai princìpi vigenti in tema di doppia imposizione internazionale.
Sostiene la contribuente che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 1 e del paragrafo 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione italokazaka, i canoni provenienti da uno RAGIONE_SOCIALE contraente e corrisposti ad un soggetto residente nell’altro RAGIONE_SOCIALE contraente possono essere tassati dallo RAGIONE_SOCIALE di residenza del soggetto percettore del reddito, ma è fatto salvo il diritto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa fonte (nel caso di specie, il Kazakistan) di sottoporre ad imposizione tali importi qualora sia previsto dalla propria normativa nazionale, con il limite del tetto del 10% all’aliquota nel caso in cui il percettore dei canoni ne sia il beneficiario effettivo.
L’assenza di stabile organizzazione in capo alla contribuente sul territorio kazako comporterebbe l’assoggettamento dei canoni ad una doppia imposizione, sia da parte del Kazakistan che da parte RAGIONE_SOCIALE‘Italia, con il diritto RAGIONE_SOCIALEa contribuente all’eliminazione degli effetti RAGIONE_SOCIALEa doppia imposizione ai sensi degli artt. 23 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione italo-kazaka e 165 Tuir.
La contribuente, a sostegno del suo diritto alla detrazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta assolta all’estero, invoca anche l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, definita come norma di interpretazione autentica, e dunque con efficacia retroattiva, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa quale sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo RAGIONE_SOCIALE estero in cui il reddito che concorre alla formazione RAGIONE_SOCIALE‘imponibile è prodotto, sia le altre imposte o gli alt ri tributi esteri sul reddito.
1.1. Il motivo è fondato.
La RAGIONE_SOCIALE è incorsa in un’erronea lettura RAGIONE_SOCIALE norme rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa causa, di cui la contribuente ha lamentato la violazione.
In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che, non avendo la contribuente una stabile organizzazione in Kazakistan, tale RAGIONE_SOCIALE non
avrebbe potuto vantare alcuna potestà impositiva nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società odierna ricorrente, sicché la doppia imposizione da essa subìta non avrebbe potuto risolversi con la detrazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta assolta all’estero da quella da versare in Italia, ma avrebbe dovuto risolversi chiedendo allo RAGIONE_SOCIALE estero il rimborso RAGIONE_SOCIALE‘imposta lì indebitamente pagata.
Senonché, la corretta lettura del combinato disposto degli artt. 12 e 23 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione italokazaka conduce a tutt’altro approdo.
Il comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa citata Convenzione dispone che ‘i canoni provenienti da uno RAGIONE_SOCIALE contraente e pagati ad un residente RAGIONE_SOCIALE‘altro RAGIONE_SOCIALE contraente sono imponibili in detto altro RAGIONE_SOCIALE‘ , con la conseguenza, dunque, che i canoni pagati in Kazakistan alla società residente in Italia sono imponibili in Italia.
E però, prosegue il secondo comma del citato articolo, tali canoni possono essere tassati anche nello RAGIONE_SOCIALE in cui sono corrisposti (dunque, nel nostro caso, in Kazakistan), ma se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10% RAGIONE_SOCIALE‘ammontare lordo dei canoni . Ne consegue che la società italiana che, senza avere una stabile organizzazione in Kazakistan, riceve in quest’ultimo paese il pagamento di canoni per il noleggio di attrezzature industriali, è soggetta ad una doppia imposizione, in quanto quei canoni percepiti all’estero sono sottoposti a tassazione sia in Italia che in Kazakistan, sebbene, con riferimento al Kazakistan, con una limitazione del 10% de ll’ammontare lordo dei canoni se il soggetto che percepisce i canoni ne sia l’effettivo beneficiario.
E’ a questo punto che entra in gioco l’art. 23 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione italo -kazaka: gli Stati contraenti convengono di eliminare (gli effetti del) la doppia imposizione ‘in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo’ (così, testualmente, il paragrafo 1).
Sicché, se la società residente in Italia (come la contribuente) possiede elementi di reddito che sono imponibili in Kazakistan, l’Italia, nel calcolare le imposte sul reddito da applicare ai sensi
RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, può includere nella base imponibile gli elementi di reddito imponibili in Kazakistan, salva contraria disposizione RAGIONE_SOCIALEa Convenzione (nella specie inesistente), ma deve consentire la deduzione ( rectius , la detrazione) dalle imposte così calcolate del l’imposta sui redditi pagata in Kazakistan, nei limiti consentiti dal paragrafo 2 RAGIONE_SOCIALE stesso art. 23.
Il diritto alla detrazione invocato dalla contribuente nel caso di doppia imposizione internazionale trova, in generale, il suo riconoscimento anche in una disposizione di diritto interno, che è l’art. 165 del Tuir , anche se, in presenza di una convenzione internazionale tesa ad eliminare gli effetti RAGIONE_SOCIALEa doppia imposizione nei paesi contraenti, è ad essa, per il principio di specialità e di primazia RAGIONE_SOCIALE fonti internazionali (art. 117, comma 1, Cost., come novellato dalla legge cost. n. 3 del 2001), che occorre fare riferimento per individuare i limiti in cui è ammessa la detrazione (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 15207 del 01/06/2021).
2. Venendo ora all’esame del ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, innanzitutto se ne deve escludere la tardività, eccepita dalla contribuente nel suo controricorso, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa sospensione dei termini di impugnazione disposta dall’ art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, conv. in legge n. 96 del 2017.
D’altra parte, si deve affermare, contrariamente a quanto sostiene la contribuente nel suo controricorso, che l’RAGIONE_SOCIALE ben può, con le sue difese, ampliare il thema decidendum rispetto alle motivazioni spese nell’a tto di rettifica con cui il credito d’imposta era stato disconosciuto.
L’atto con cui si disconosce un credito esposto in dichiarazione, infatti, ha una struttura simile all’atto con il quale si nega un rimborso, con la conseguenza che, assumendo il contribuente la veste di attore in senso sostanziale nel successivo processo, l’amministrazione, quale convenuta, può spiegare anche difese ulteriori rispetto ai motivi posti a base RAGIONE_SOCIALE‘atto di rettifica (con
riferimento al diniego di rimborso, ex coeteris , Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29613 del 29/12/2011; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25999 del 02/09/2022).
2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, rubricato ‘Violazione degli artt. 123 e 116 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per aver affermato che ‘la certificazione RAGIONE_SOCIALE ritenute subìte ed il contratto allegato alle controdeduzioni rimangono ininfluenti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione perché non è in discussione il fatto che siano redatti in lingua inglese, in quanto l’art. 122 c.p.c. che prescrive l’uso RAGIONE_SOCIALEa lingua italiana si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti da lle parti essendo onere RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, ove ritenuta necessaria, chiedere la traduzione in lingua italiana’.
Deduce l ‘RAGIONE_SOCIALE che sia la certificazione RAGIONE_SOCIALE ritenute operate in Kazakistan, sia il contratto di noleggio erano stati depositati in lingua kazaka, con allegata una traduzione in inglese non asseverata e che, dunque, non vi era prova dei presupposti per il diritto alla detrazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta pagata all’estero.
2.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, rubricato ‘Violaz ione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 RAGIONE_SOCIALEa convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Kazakistan , ratificata con legge n. 174 del 1996 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 165 Tuir e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza d’appello perché non avrebbe valutato la definitività RAGIONE_SOCIALE‘imposta assolta dalla contribuente in Kazakistan.
2.3. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per difetto di interesse.
Benché non chiarissima sul punto, la sentenza impugnata ha considerato ininfluenti sia la certificazione RAGIONE_SOCIALE ritenute subite dalla contribuente che il contratto allegato alle controdeduzioni che la
stessa aveva svolto in appello, affermando in via di obiter dictum che la produzione di documenti in lingua straniera è ben possibile alla stregua RAGIONE_SOCIALE vigenti disposizioni processuali e che la parte che li produce non ha un onere di allegare ad essi una traduzione asseverata.
La questione RAGIONE_SOCIALEa definitività RAGIONE_SOCIALE‘ imposta assolta in Kazakistan, invece, non risulta affatto affrontata dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R.
Orbene, essendo risultata, in esito al giudizio di appello, l’RAGIONE_SOCIALE totalmente vincitrice, essa non ha alcun interesse a dolersi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, nemmeno qualora, come nel caso di specie, venga accolto il ricorso principale proposto dalla parte totalmente soccombente, in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo giudizio, nell’ambito del quale dovrà, dunque, valutare i documenti prodotti dalla contribuente a sostegno RAGIONE_SOCIALE sue pretese, oltre che la definitività RAGIONE_SOCIALE‘i mposta da essa assolta all’estero ( ex coeteris , Cass., Sez. 5 – , Ordinanza n. 29662 del 25/10/2023).
2.In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto ed il ricorso incidentale condizionato deve essere dichiarato inammissibile.
Il giudice del rinvio, cui la causa deve essere rimessa, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto RAGIONE_SOCIALEa insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 20 marzo 2024.