Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34142 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34142 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18546/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto nel di lei studio in INDIRIZZO e indirizzo pec
-controricorrente-
avverso
LA SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 1417/2023 depositata il 13/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente soc. RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) si vedeva recuperare mediante cartella impoesattiva ex art. 36 bis d.P.R. n.600/1973 il credito di imposta riportato sull’anno 2009 per investimento in aree svantaggiate del mezzogiorno esposto nel 2007. L’Ufficio rettificava il maggior credito portato in compensazione, disconosceva il credito indebito, cumulando interessi ed irrogando sanzioni.
Proponeva ricorso la parte contribuente, sollevando plurimi profili procedurali e sostanziali, trovando parziale accoglimento, laddove il collegio di prossimità riteneva necessaria la procedura di cui all’art. 36 ter del prefato d.P.R. n. 600/1973.
Appellava l’Ufficio, insistendo per la legittimità della procedura impo -esattiva di cui all’art. 36 bis , mentre, per parte sua, interponeva appello incidentale la parte contribuente, contestando la necessità della procedura ex art. 36 ter sancita dalla sentenza di prime cure e insistendo per la necessità della procedura accertativa di cui all’art. 41 bis del medesimo d.P.R. n. 600/1973.
Il collegio regionale rigettava entrambi gli appelli e confermava la sentenza di primo grado.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, agitando due motivi, cui replica il Patrono della parte contribuente, spiegando tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n 4, d.lgs n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile. La sentenza sarebbe viziata da
motivazione soltanto apparente e sostanzialmente inesistente, laddove non spiega perché ritenga che non si possa procedere al recupero del credito d’imposta che si ritiene illegittimamente utilizzato attraverso la procedura ex art. 36 bis del d.P.R.600/73.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 633 del 1972 nonché dell’articolo 6, comma 5, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., lamentando che è nel potere dell’RAGIONE_SOCIALE ridurre in sede di controllo automatico gli attivi non dovuti.
Dev’essere esaminata con priorità l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata in controricorso, laddove si afferma che il termine scadesse il 13 agosto 2024, mentre è stato portato alla notifica il 2 settembre 2024. Si argomenta dall’i mpossibilità di sommare la proroga speciale dei termini condonistici con il termine feriale ordinario, citando all’uopo anche precedenti di questa Corte.
È vero quanto riportato in controricorso, laddove si richiamano precedenti di questa Corte in tema di cumulabilità della sospensione termine feriale con la proroga dei termini nelle leggi speciali sul condono, donde si è affermato che i due termini non si sovrappongono, cioè che i mesi relativi alla proroga speciale non subiscono sospensione feriale (cfr. Cass. V, n. 28398/2021), ma non di meno dev’essere guardata l’intera regolazione della disciplina, ove qui si tratta di ipotesi diversa, cioè di calcolo della proroga e verifica di scadenza, poiché se il termine -prorogato in forza della disciplina specialecade all’interno della sospensione feriale, dev’essere differito alla scadenza di questa. Ed infatti, in tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre 2011), essendo quest’ultimo già interamente assorbito dalla concorrente
sospensione stabilita in via eccezionale. Se, per effetto di quest’ultima sospensione, il termine effettivo d’impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale (cfr. Cass. V, n. 10252/2020). Pertanto, il ricorso per cassazione, portato alla notifica il giorno 2 settembre 2024 deve ritenersi pienamente tempestivo.
L’eccezione è dunque infondata ed il ricorso può essere scrutinato.
Il primo motivo è infondato. Ed infatti, è ormai orientamento consolidato quello per cui la censura di motivazione apparente è limitata a ridotti e specifici casi.
Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
Ne caso specifico, la motivazione della sentenza in scrutinio, supera il ‘minimo costituzionale’ di cui a S.U. 8053/2014, diffondendosi ad illustrare
le ragioni per le quali il caso concreto andrebbe sussunto nella fattispecie regolata dall’art. 36 ter del più volte citato d.P.R. n. 600/1973.
Il motivo è quindi infondato e non può essere accolto.
Fondato è invece il secondo motivo. In fattispecie analoga, anche di recente, è stato ribadito che in tema di accertamenti e controlli RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi. (in applicazione del predetto principio, la RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto non necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, rilevando il recupero di un credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate fondato sui dati emergenti dalle dichiarazioni della contribuente e dall’anagrafe tributaria) (cfr. Cass. T., n. 13898/2025).
Il ricorso è dunque fondato per le ragioni attinte dal secondo motivo e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi ai sopra indicati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME