Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7629 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
Oggetto: tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22715/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE -intimata-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Puglia, Bari, n. 446/05/2016, pronunciata il 17 settembre 2015 e depositata il 24 febbraio 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 marzo 2024 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
La società contribuente veniva attinta da una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2004 ed avente ad oggetto il recupero del credito d’imposta per incentivi fiscali del settore commercio e turismo per la Regione Puglia. A seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973, l’Ufficio procedeva però allo sgravio dell’atto esecutivo avendo riconosciuto il corretto utilizzo del credito concesso con determinazione del 14.11.2003 per euro 10.010,88 euro.
Tuttavia, l’Ufficio procedeva successivamente all’emissione di una nuova cartella, avendo accertato che la contribuente aveva utilizzato il suddetto credito senza compilare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui tale credito era stato concesso (a nno d’imposta 2003), il quadro RU per l’anno 2003 (per euro 2.070,00) e per l’anno 2004 (per euro 7.941,00).
I due gradi di merito esitavano in favore della contribuente. Tanto la CTP quanto la CTR ritenevano infatti che la mancata indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione costituisse solo un errore formale, dal quale non poteva derivare alcuna decadenza. La CTR stigmatizzava altresì l’operato altalenante dell’Ufficio e la circostanza che, a mente di quanto previsto dalla l. n. 449/97, la decadenza doveva intendersi conseguente alla sola mancata indicazione del credito nella dichiarazione e non alla sua tardività.
Invoca la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE che svolge un unico motivo di ricorso. Rimane intimata la contribuente.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 11 della legge 27.12.1997 n. 449 e all’art. 11 della
legge 05.10.1991 n. 317 e al principio di libera emendabilità della dichiarazione fiscale in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
1.1 In sostanza afferma che il bando da cui promana il credito d’imposta oggetto del presente giudizio prevedeva, al suo punto 4.2, l’applicazione dell’art. 11 L. n. 317/1991, richiamato a sua volta anche dall’art. 11 L. n. 449/1997. Precisa che, a termini del citato art. 11 L. n. 317/1991, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stato concesso il beneficio, pena la sua decadenza. La CTR avrebbe dunque errato nel dare rili evo alla natura ‘formale’ dell’errore omissivo commesso, essendo incontroversa la circostanza di fatto per cui la contribuente aveva omesso di compilare il relativo quadro RU nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2003. Soggiunge che la CTR sarebbe incorsa in un ulteriore errore laddove aveva ritenuto meramente tardiva la presentazione della dichiarazione fiscale, difettando agli atti dell’ufficio financo la sua stessa trasmissione, mancando invero anche il protocollo di trasmissione, mai fornito dalla contribuente.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
2.1 È stato invero affermato che la ‘ L. n. 317 del 1991, art. 11, prevede, al comma 3, che ‘il credito d’imposta di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso il beneficio a i sensi della comunicazione di cui all’art. 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; dall’esame congiunto di tali disposizioni emerge che il credito d’im posta in oggetto deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è accordato o in quella successiva, (così, Cass. 30 giugno 2021, n. 18378; Cass. 12 gennaio 2021, n. 250; Cass. 12 gennaio 2018, n. 610; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2395); -infatti, come evidenziato nella richiamata pronuncia n. 610 del 2018, la decadenza è connaturata alla struttura dell’istituto, in quanto è coerente con la scelta di accordare il beneficio in relazione all’esercizio fiscale nel corso del quale si sia proceduto all’acquisto dei
beni strumentali idonei a rispondere all’obiettivo della riqualificazione della rete distributiva; -la mancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta legislativamente indicato, ne impedisce il riconoscimento in diminuzio ne dell’imposta altrimenti dovuta, mentre l’allegazione alla dichiarazione della comunicazione ministeriale di concessione del credito d’imposta non assume rilevanza a tale fine, essendo strumentale all’espletamento RAGIONE_SOCIALE verifiche da parte dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘ (Cfr. Cass. V, 698/2022).
2.2 La CTR non ha fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Corte essendo incontroverso, nella fattispecie in esame, che il credito d’imposta non sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi relativa anno (2003) in cui il beneficio è stato concesso.
Non può invece nulla statuirsi in ordine alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per assenza del protocollo di trasmissione, non avendo la parte ricorrente riprodotto in atti la relativa documentazione in ossequio al principio di autosufficienza.
In conclusione il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado perché rinnovi il suo giudizio nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024.