Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23505 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
Credito di imposta – art. 2
commi
539-547 legge
244/2007 – decadenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20686/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania, Sezione Distaccata di Salerno n. 1081/2/2017, depositata in data 10 febbraio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
L ‘Amministrazione Finanziaria notificava alla società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME un avviso di recupero del credito di imposta (per € 7.987,00) inizialmente riconosciuto per le annualità
dal 2008 al 2010 ex art. 2, commi 539 e ss., legge 244/2007, successivamente non confermato in ragione RAGIONE_SOCIALEa tardività RAGIONE_SOCIALEa comunicazione dei livelli occupazionali per l’anno 2010 (cd. C/IAL), avvenuta il 1/4/2010, ovvero un giorno dopo la scadenza fissata dalla legge.
La contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno eccependo la decadenza RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio con riferimento all’annualità 2008 e la non perentorietà del termine di presentazione RAGIONE_SOCIALEa C/IAL.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando la decadenza RAGIONE_SOCIALE‘A.F. per l’anno 2008.
Interposto gravame dalla contribuente, la CTR di Salerno accoglieva l’appello rilevando la non perentorietà del termine di presentazione RAGIONE_SOCIALEa C/IAL, poiché la norma (art. 6, comma 4, e 7, comma 2, del D.M. 12.3.2008 recante il regolamento di attuazione RAGIONE_SOCIALE‘incentivo fiscale) prevedeva la decadenza solo in caso di mancato invio RAGIONE_SOCIALEa C/IAL, non anche in caso di invio tardivo RAGIONE_SOCIALEa stessa. Detta ratio decidendi era individuata come ragione più liquida a fronte di plurime doglianze sollevate nell’atto di gravame, ritenute pertanto assorbite (ad. es. la nullità degli atti impositivi per vizi RAGIONE_SOCIALEa delega dei funzionari sottoscrittori RAGIONE_SOCIALE‘avviso di recupero).
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. La società è rimasta intimata. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20/06/2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE lamenta « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 dai commi 539 a 547 RAGIONE_SOCIALEa L. 244/07 in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 del DM del 12.3.2008 in relazione al l’art. 360 n. 3 c.p.c. ». Osserva, in particolare, che la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, del datore di lavoro, di comunicazione del mantenimento dei livelli occupazionali integri una violazione non formale, comportante la decadenza dalla fruizione
RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione, trattandosi di adempimento previsto dal legislatore a pena di decadenza.
Il motivo è fondato.
L’art. 2, commi da 539 a 547, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244/2007 riconosce un credito d’imposta per gli anni 2008, 2009 e 2010, in favore dei datori di lavoro che, nelle aree RAGIONE_SOCIALE regioni Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Le cause di decadenza dal beneficio sono specificate dal comma 545 il quale dispone che il diritto a fruire del credito d’imposta decade: a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007; b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso RAGIONE_SOCIALE piccole e medie imprese; c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.
Dalle disposizioni ora richiamate emerge che il riconoscimento del beneficio per ciascuno degli anni per cui è previsto è subordinato alla permanenza RAGIONE_SOCIALE condizioni alle quali è riconosciuto, dovendo per ciascun anno il numero dei dipendenti risultare superiore a quello
dei lavoratori complessivamente occupati nel 2007 e dovendo permanere per almeno tre anni (due per le piccole e medie imprese) i nuovi posti di lavoro.
La legge n. 244/2007 rinvia ad un decreto del RAGIONE_SOCIALE di stabilire le disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548, anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento (art. 2, comma 547).
In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 12 marzo 2008 il quale all’art. 6 specifica le modalità di accesso e di fruizione del credito d’imposta, stabilendo che i soggetti beneficiari devono inoltrare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, a partire da l primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009, un’istanza telematica contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, il comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 6 dispone che «i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza sono tenuti ad inviare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, dal 10 febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto RAGIONE_SOCIALEa condizione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), del presente decreto. Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del minore credito eventualmente spettante in relazione all ‘anno precedente ovvero all’anno in corso. La comunicazione costituisce presupposto per fruire RAGIONE_SOCIALEa quota di credito, già prenotata, relativa all’anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il mancato invio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione comporta l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 2, del presente decreto».
Dato il quadro normativo di riferimento, questa Corte ha già avuto modo di affermare che « in tema di credito di imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, l’omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa indicata legge, la
decadenza dal beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti » (Cass. 5/11/2021, n. 31858).
In particolare, si è osservato che l’art. 7 d.m. 12 marzo 2008, richiamato dall’art. 6, comma 4, individua le cause di decadenza dal beneficio in modo del tutto identico a quello previsto dalla legge, e che, pertanto, non introduce nuove cause di decadenza, ma stabilisce semplicemente le modalità attuative per usufruire del credito di imposta.
L’utilizzo del beneficio, infatti, è subordinato al mantenimento del livello occupazionale per il triennio e i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione in cui attestano che il numero complessivo dei dipendenti, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, part-time o di formazione lavoro è superiore a quello mediamente esistente nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 ( ex multis , Cass. 26/7/2022, n. 23391).
Si è opportunamente precisato (Cass. 23391/2022 cit.) che l ‘invio di detta comunicazione, previsto a pena di decadenza dal beneficio, debba intervenire entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, e debba attestare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 7, comma 1, che sono all’evidenza riferibili all’anno precedente (ovvero, rispettivamente al 2008, 2009 e 2010). In altri termini la norma stabilisce che «in relazione agli anni d’imposta beneficiati (2008, 2009 e 2010), le prescritte comunicazioni C/IAL debbano essere inviate dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, secondo una sequenza logica e temporale».
5. Con specifico riferimento alla questione oggetto del presente giudizio questa Corte ha, inoltre, affermato, pronunciando in casi analoghi, che il contribuente incorre nella decadenza prevista dalla normativa appena richiamata sia nell’ipotesi in cui il termine per
l’invio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione non venga rispettato (perché l’invio manchi del tutto o sia effettuato in ritardo, cioè dopo il 31 marzo di ciascun anno), sia , infine, nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’insussistenza dei requisiti per fruire RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione. In particolare, si è evidenziato come «la procedura di acquisizione dei dati ed il relativo obbligo informativo a carico RAGIONE_SOCIALE imprese risulta finalizzato ad effettuare con maggiore tempestività e minori oneri per l’Amministrazione Finanziaria le verifiche sulla spettanza RAGIONE_SOCIALE e agevolazioni previste. Invero, come già affermato dalla Corte Costituzionale, con riferimento ad analoga agevolazione prevista dall’art. 62 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289/2002, risulta non irragionevole che la decadenza dal contributo» sia prevista in ambedue le sopra descritte ipotesi (Cass. 22/06/2021, n. 17764, Cass. n. 13514/2020).
Da tale principio discende, nel caso di specie, che è errata la tesi RAGIONE_SOCIALEa CTR che ha ritenuto la natura non perentoria del termine (fino al 31 marzo) per l’invio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione e, pertanto, non integrata la decadenza per avere la società provveduto all’invio il 1° aprile 2011 (per l’anno 2010).
7 . La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata con rinvio Commissione Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, Sezione Distaccata di Salerno, che provvederà a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità; non può farsi luogo ad una pronuncia nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. dovendo la CTR, in sede di rinvio, oltre ad uniformarsi al decisum di questa Corte, decidere anche i motivi di gravame rimasti assorbiti nell’accoglimento del motivo relativo alla mancata decadenza dal beneficio per la natura non perentoria del termine previsto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, Sezione Distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.