Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1292 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1292 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/01/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 4722-2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf. 97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente e controricorrente incidentale
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE cf. P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale, unitamente all’avv. NOME COGNOME è rappresentata e difesa –
Controricorrente e ricorrente incidentale
Avverso la sentenza n. 90/01/2019 della Commissione tributaria di II Grado di Bolzano, depositata il 15.11.2019;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 26 settembre 2023 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Dalla pronuncia impugnata si evince che l ‘Agenzia delle dogane e dei monopoli notificò al la società, esercente attività di autotrasporto, l’avviso di
Accise -Autotrasporti Credito d’imposta Art. 4 dPR 277/2000 -Tardiva compensazione
pagamento ed il conseguente provvedimento di irrogazione di sanzioni, in relazione alla contestata tardiva compensazione del credito d’imposta sul consumo di gasolio per autotrazione.
Gli atti traevano origine dal processo verbale di constatazione del 15 dicembre 2015, con cui era stato rilevato che la società, pur beneficiante dell’agevolazione prevista dall’art. 4 del d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, aveva fruito della compensazione solo nelle date del 16 gennaio 2013 e del 18 febbraio 2013 per crediti maturati nel 2011.
Seguì il contenzioso, promosso dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria di I Grado di Bolzano, che con sentenza n. 199/01/2018 rigettò le ragioni della ricorrente quanto alla debenza dell’imposta tardivamente compensata, annullando invece le sanzioni sull’assunto che la disposizione normativa ingenerava incertezze interpretative quanto ai termini per l’utilizzo della compensazione stessa.
Entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, proposero appello. Con sentenza n. 90/01/2019 la Commissione tributaria di II grado di Bolzano ha accolto l’impugnazione della contribuente, respingendo quella dell’ufficio. Il giudice regionale, dopo aver affermato l’insussistenza di una ‘distinzione’ tra compensazione e rimborso, avente solo natura ‘nominalistica’, ha ritenuto tempestive le istanze di compensazione inviate nel gennaio e nel febbraio 2013 per crediti d’imposta maturati nel 2011. A sostegno dell’inter pretazione della disciplina ha ravvisato che diversamente opinando si sarebbe configurato un ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione erariale, con violazione del principio di affidamento e buona fede.
L’Agenzia delle dogane ha censurato la pronuncia , chiedendone la cassazione, sulla base di due motivi, cui ha resistito la società, che ha a sua volta spiegato ricorso incidentale condizionato, a sua volta contrastato dal controricorso erariale incidentale.
All’esito dell’adunanza camerale del 26 settembre 2023 la causa è stata decisa. La società ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis-1 cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo l ‘Agenzia delle dogane ha denunciato la violazione dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché erroneamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto tempestiva la compensazione operata dalla società;
con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché erroneamente la decisione avrebbe rilevato incertezze normative e violazioni al principio dell’affidamento, così che erroneamente l’appello dell’ufficio, relativo all’annullamento delle sanzioni, doveva trovare accoglimento.
Prima di esaminare il merito dei motivi di ricorso dell’Amministrazione finanziaria vanno intanto respinte le eccezioni sollevate dalla contribuente.
Intanto, quanto alla eccepita inammissibilità del ricorso principale con riguardo alle sanzioni, per cessata materia del contendere in ragione della definizione agevolata ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 119 del 2018 (cd. rottamazione ter), trattasi di sanzioni collegate al tributo contestato, così che la fattispecie esula dall’art. 3 della disciplina (relativa ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, che possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi). Parimenti la fattispecie esula d all’art. 6 del d.l. citato, commi 1 e 3 , vertendo la lite tanto sul tributo quanto sulle sanzioni, laddove la contribuente afferma aver condonato le sole sanzioni. A tal fine è significativo che dalla decisione impugnata emerge che l’Amministrazione finanziaria aveva osservato che ‘la eventuale rottamazione deve necessariamente coinvolgere entrambe le debenze’.
Prive di pregio sono poi le eccezioni di inammissibilità del ricorso, che la società solleva. La difesa sostiene che l’Agenzia delle dogane non avrebbe contestato la riscontrata violazione degli artt. 2033 e 2041 cod. civ., così formandosi sul punto un giudicato. A parte che il tenore del ricorso dell’ufficio è inequivocabilmente volto a criticare l’intero ragionamento sostenuto dal giudice d’appello, il richiamo all’ingiustificato arricchimento (l’indebito oggettivo neppure trova riscontro), in una sentenza poco perspicua, costituisce semplicemente un’argomentazione e non la ratio decidendi della statuizione, così che nessuna contestazione doveva essere sollevata dall’appellante principale.
RGN 4722/2020 Consigliere rel. NOME Parimenti prive di pregio sono le eccezioni di inammissibilità dei motivi del ricorso erariale, perché, a differenza di quanto pretende la società, essi
sono specifici e pertinentemente indirizzati a censurare la motivazione della sentenza.
Venendo ora all’esame dei motivi del ricorso principale, che possono trattarsi unitariamente perché connessi, l’art. 4 del d.P.R. n. 277 del 2000, il comma 3, ratione temporis vigente, così recitava: «Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro l’anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per la fruizione dell’eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno».
L’art. 61 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, ne dispose la modifica, prevedendo l’utilizzo del credito « in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2».
La giurisprudenza di questa Corte, con interpretazione ormai consolidata, ha affermato che il credito di imposta per il trasporto merci, riconosciuto dal d.l. n. 265 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 343 del 2000, può essere esercitato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, nel testo ratione temporis vigente, entro l ‘ anno solare in cui è sorto, attraverso la compensazione prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero entro i sei mesi successivi a tale anno, mediante istanza di rimborso in denaro della quota non compensata. Tale doppio termine deve ritenersi sancito a pena di decadenza, pur in assenza di un’espressa qualificazione in tale senso, attesa la categoricità della formula letterale dell’art. 4 cit. e la “ratio” di contenere nel tempo l’esercizio dell’agevolazione a fini di certezza del gettito fiscale. Peraltro, con riguardo alle modifiche apportate nel 2012 alla norma, l’art. 61, comma 1, lett. b), del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, nella parte in cui, modificando l’art. 4, comma 3, cit., ha esteso il termine per la compensabilità del relativo credito di imposta al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di insorgenza del credito, non ha natura di norma di interpretazione autentica – in difetto di un’espressa qualificazione in tal senso e di una precedente incertezza interpretativa da risolvere – e non è pertanto suscettibile di applicazione retroattiva. Anche nella formulazione modificata detto termine deve ritenersi sancito a pena di decadenza (Cass., 18 maggio
2012, n. 7879; 17 marzo 2017, n. 6937; 7 marzo 2018, n. 5413; 13 novembre 2018, n. 29130; 10 maggio 2019, n. 12514; 9 ottobre 2019, n. 25277; 31 agosto 2022, n. 25597).
Il giudice regionale, dopo aver incomprensibilmente premesso la sostanziale equivalenza degli istituti della compensazione e del rimborso, ha statuito senza tener conto dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Al contrario la decisione è sorretta da considerazioni del tutto estranee ai principi fiscali, soprattutto tenendo conto che oggetto della controversia sono agevolazioni, riconosciute mediante il meccanismo del credito d’imposta, da compensarsi, o del quale chiedere il rimbo rso, purché nei termini decadenziali fissati dal legislatore.
La sentenza va dunque cassata.
L’accoglimento del ricorso principale e la cassazione della pronuncia rende inammissibili i motivi del ricorso incidentale condizionato, per sopraggiunta carenza di interesse.
Con il primo di essi la società denuncia l’omessa pronuncia del giudice regionale in relazione alla «dedotta interpretazione della legge 24.3.2012, n. 27, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 24.01.2012 n. 1», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il secondo la società si duole della violazione dell’art. 10, l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’ omessa pronuncia sulla dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Si tratta infatti di questioni che dovranno riproporsi dinanzi al giudice del rinvio.
Il processo va pertanto rinviato dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di II grado di Bolzano, che in diversa composizione, oltre che provvedere alla liquidazione delle spese di legittimità, provvederà a decidere la causa, tenendo conto dei principi di diritto enunciati nella presente decisione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale. Cassa la sentenza e rinvia il processo dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di II grado di Bolzano, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023
RGN 4722/2020 Consigliere rel. NOME