Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29489 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29489 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
Cartella pagamento IRPEG IRES 2013 RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15478/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO sito in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE‘UMBRIA n. 231/2019 depositata in data 8 ottobre 2019.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 dal Presidente relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
A seguito RAGIONE_SOCIALEa liquidazione automatica RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione periodica presentata dalla società RAGIONE_SOCIALE e al contestuale
disconoscimento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, del credito d’imposta (pari ad € 115.304,00) indicato dalla stessa società nel MoRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO 2014 e relativo all’anno d’imposta 2013, l’RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Perugia notificava alla società contribuente una comunicazione di irregolarità. Dato che la società contribuente non provvedeva allo spontaneo pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo recuperato, veniva emessa nei suoi confronti una cartella di pagamento recante un importo equivalente a quello del credito fiscale disconosciuto, con l’aggiunta di interessi e sanzioni amministrative.
Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Perugia; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Perugia, con sentenza n. 9/2019, rigettava il ricorso RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, valorizzando la mancanza di elementi probatori in grado di dimostrare l’effettiva esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘intervento ambientale da cui dipendeva l’ammissione al beneficio fiscale invocato.
Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la RAGIONE_SOCIALE; l’Ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
La C.t.r. adita, con sentenza n. 231/2019, depositata in data 8 ottobre 2019, accoglieva l’appello RAGIONE_SOCIALEa società contribuente.
Avverso tale pronuncia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 per la quale la società contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, commi 13 -19, L. 23 dicembre 2000, n. 388, preso nel testo anteriore all’abrogazione disposta dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134, in combinato disposto con l’art. 2, comma 8 -bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, preso nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con mod. in L. 1 dicembre 2016, n. 225, nonché con l’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato la tardività RAGIONE_SOCIALE‘indicazione (da parte RAGIONE_SOCIALEa società contribuente) RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta realizzazione di un investimento ambientale in una dichiarazione fiscale successiva a quella del periodo d’imposta in cui il medesimo investimento era stato effettuato, avallando in questo modo la condotta tenuta dalla società contribuente, la quale, al fine di beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione fiscale prevista dall’art. 6, commi 13 e ss., RAGIONE_SOCIALEa L. n. 388/2000, con riferimento alla realizzazione di un impianto fotovoltaico edificato nel 2010, aveva dichiarato per la prima volta il credito d’imposta discendente dalla prefata agevolazione nella dichiarazione fiscale relativa all’anno 2013.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2967, primo comma, c.c., in combinato disposto con l’art. 6, commi 13 -19, L. 23 dicembre 2000, n. 388, preso nel testo anteriore all’abrogazione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare con il comma 15, nonché con l’art. 36 -bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto determinante la mancata prova, ad opera RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, RAGIONE_SOCIALE‘effettiva realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘investimento ambientale posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione all’agevolazione fiscale e dei costi conseguentemente sostenuti,
lasciando intendere che sarebbe stato onere RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria offrire la prova contraria.
Il primo motivo è infondato.
2.1. L’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998 consente di integrare le dichiarazioni annuali, al fine di correggere errori ed omissioni, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività accertatrice. Il successivo comma 8 bis consentiva, inoltre, nella versione vigente ratione temporis, di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori o omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
2.2. In merito alla portata applicativa RAGIONE_SOCIALEa norma, questa Corte ha chiarito già da tempo come, in tema di imposte dirette, il principio di RAGIONE_SOCIALE emendabilità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione sia riferibile all’ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre il suddetto principio non opera laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità RAGIONE_SOCIALE‘errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (Cass., SS. UU, sent. n. 13378/2016 e Cass. n. 19410/2015). In questa prospettiva è stato affermato come le denunce dei redditi costituiscano di norma RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti. La Suprema Corte non ha peraltro mancato di precisare che in tema d’imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è comunque
emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322/1998 sia circoscritto ai fini RAGIONE_SOCIALE‘utilizzabilità in compensazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, RAGIONE_SOCIALE‘eventuale credito risultante dalla rettifica. «Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco … allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all’art. 2 citato» (Cass n. 30796/2018). Tale principio è stato ribadito con un recente arresto (Cass. 28/03/2025, n. 8205) confermandosi l’emendabilità di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; tanto deve affermarsi per l’impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva (art. 53 Cost.) e RAGIONE_SOCIALEa oggettiva correttezza RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa (art. 97 Cost.).
2.3. Tanto premesso, con riferimento al caso in esame, la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, bensì all’incertezza interpretativa in ordine alla cumulabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni tributarie consistenti nella tariffa incentivante prevista dal c.d. conto energia (di cui già usufruiva), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 25, comma 10, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e la detassazione degli investimenti ambientali previsti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ex art. 6, commi da 13 a 19, RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 388/2000. Incertezza interpretativa che è stata risolta solo a seguito RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del D.M. 5 luglio 2012, il quale ha posto fine ad ogni dubbio
circa la possibilità di cumulare più benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione. Anche la risoluzione resa dall’RAGIONE_SOCIALE il 20 luglio 2016 n. 58/E si è espressa in senso favorevole alla possibilità di beneficiare “ora per allora” RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione RAGIONE_SOCIALE mediante dichiarazione dei redditi integrativa ex art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322/1998, chiarendo che: «Con riguardo, infine, alla possibilità di beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione RAGIONE_SOCIALE‘investimento ambientale, conformemente a quanto chiarito con la risoluzione n. 132/E del 20 dicembre 2010 in relazione alla già citata agevolazione “RAGIONE_SOCIALE ter”, si è ritenuto che la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALEa deduzione per fruire RAGIONE_SOCIALEa detassazione ambientale entro il termine di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione originaria non sia di ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2, comma 8 bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. Decorsi i termini per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione a favore di cui all’articolo 2, comma 8 bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, è altresì possibile recuperare l’agevolazione presentando un’istanza di rimborso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602».
2.4. Questa Corte ha recentemente espresso, in materia, il condivisibile principio di diritto secondo cui «in tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del contribuente, l’errore di fatto o di diritto è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, qualora sia imputabile all’obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa (nella specie, relativa alla cumulabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal “conto energia” e nella detassazione, “ora per allora”, degli investimenti ambientali ai sensi RAGIONE_SOCIALEa cd. “RAGIONE_SOCIALE ambientale”)»
(Cass. n. 40862/2021; cfr., anche, da ultimo, Cass. n. 33660/2022).
Quindi, l’indirizzo nomofilattico prevalente, al quale il Collegio intende dare continuità, riconosce la possibilità per il contribuente di far valere il proprio diritto all’agevolazione anche (e soprattutto) in sede contenziosa, opponendosi alla cartella di pagamento, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa pregressa incertezza normativa che ha condizionato le sue scelte dichiarative (cfr. ex multis, Cass. n. 20232/2025, Cass. n. 14889/2024, Cass. n. 33277/2023, Cass. n. 29091/2023, Cass. n. 33660/2022, Cass. n. 15982/2020).
2.5. Nella fattispecie in esame, la C.tr. si è correttamente attenuta a tale consolidato orientamento, ritenendo legittima la pretesa RAGIONE_SOCIALEa società contribuente di fruire del beneficio, sebbene non indicato nella dichiarazione originaria RAGIONE_SOCIALE‘anno di effettuazione RAGIONE_SOCIALE‘investimento.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile oltre che infondato.
3.1. La complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
3.2. Si è più volte sottolineato, come compito RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, al fine di sovrapporre la propria
valutazione RAGIONE_SOCIALE prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 12/02/2008, n. 3267), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALEa loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare. La valutazione RAGIONE_SOCIALE prove più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice RAGIONE_SOCIALEa legittimità alla sola congruenza RAGIONE_SOCIALEa decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova.
3.3. Di poi è infondato perché costituisce principio consolidato che l’onere di provare i presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale gravi sul contribuente che intende avvalersene, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2697 c.c. La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa produzione documentale da parte del contribuente a sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa (come, ad esempio, una perizia tecnica o le fatture di acquisto), l’onere probatorio si sposta sull’Amministrazione finanziaria. Quest’ultima non può limitarsi a una contestazione generica, ma è tenuta a esplicitare in modo puntuale e specifico i rilievi negativi riscontrati, al fine di consentire alla controparte l’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 31619/2018).
Nel caso di specie, la C.t.r., riformando la decisione di primo grado che aveva negato il beneficio per “mancanza di elementi probatori”, ha evidentemente proceduto a una nuova valutazione del materiale probatorio offerto dalla contribuente, ritenendolo idoneo a
dimostrare la spettanza del diritto. La censura mossa dall’RAGIONE_SOCIALE, lamentando che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe lasciato intendere che l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova contraria spettasse all’Ufficio, non coglie la corretta dinamica processuale perché il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, ha ritenuto assolto l’onere probatorio iniziale RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e sono liquidati in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in € 7.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Presidente estensore NOME COGNOME