Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27955 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27955 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
Cartella di pagamento -recupero credito di imposta – incremento livelli occupazionali – controllo automatizzato art. 36bis D.P.R. 600/1973 – regola de minimis – vizio di ultrapetizione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18992/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce a l ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, n. 38/2017, depositata in data 31 gennaio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona la cartella di pagamento n. 00320100006853358 notificata da RAGIONE_SOCIALE ed avente ad oggetto il ‘recupero del credito di imposta per incremento occupazionale -o messo o carente versamento’ per € 308.414,00, oltre sanzioni ed interessi, disposto a seguito di controllo automatizzato effettuato ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di Ancona sulla dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘anno 2006.
Dal controllo emergeva che la RAGIONE_SOCIALE aveva indicato nella dichiarazione Unico/2007 un credito di imposta, utilizzato in compensazione, proveniente dalla precedente annualità (2005), risultato però inesistente.
L’irregolarità riscontrata veniva comunicata alla contribuente.
La CTP accoglieva il ricorso annullando l’impugnata cartella. Rigettate le eccezioni preliminari in punto di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella e di errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 in luogo RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, il giudice di prime cure rilevava che gli incentivi per incremento all’occupazione erano in realtà indirizzati ai lavoratori, per cui non poteva applicarsi la regola del ‘de minimis’.
L’Ufficio impugnava la sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello. Il giudice del gravame rilevava il vizio di ultrapetizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR nella parte in cui era stato accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente sulla base di un profilo (ovvero l’estraneità degli incentivi alla regola ‘de minimis’) mai sollevato dalla RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad un unico motivo. L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso .
Considerato che:
Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 36bis d.P.R. n. 600/1973 e 54bis d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., in quanto la cartella di pagamento doveva essere, nella specie, preceduta da un « previo avviso di recupero, con motivata revoca, in base alla L. 388 del 2000 ex art. 7 comma 10 del beneficio in oggetto ». La questione giuridica dirimente nella specie, ovvero l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola del ‘de minimis’ non poteva, infatti, essere fatta valere « in una sede nella quale sono possibili solo controlli RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione meramente cartolari o correzioni di errori materiali o di calcolo ».
Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili, tutti idonei ex se a fondarne la relativa declaratoria.
1.1. In primo luogo, la ricorrente introduce un profilo di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento completamente nuovo, ovvero la necessità, nella specie, di un preventivo avviso di recupero con motivata revoca del beneficio ex art. 7 comma 10 RAGIONE_SOCIALEa legge 388/2000. Si tratta, a ben vedere, di una questione mai posta nei precedenti gradi di giudizio e, perciò, inammissibile.
1.2. In secondo luogo il motivo presuppone la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa questione giuridica attinente all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola del ‘de minimis’ che la CTR ha ritenuto oggetto del vizio di ultrapetizione RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado; in definitiva, con il motivo in esame la ricorrente cerca di reintrodurre il tema di indagine (l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa detta regola) espunto dalla CTR dal thema decidendum con statuizione (vizio di ultrapetizione RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa CTP) per nulla impugnata in questa sede.
1.3. Infine, l’asserita erronea applicazione, nella specie, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 36bis d.P.R. n. 600/1973 è stata negata già dalla CTP, con decisione non impugnata in sede di gravame dalla contribuente con appello incidentale (eventualmente condizionato).
Infatti, nella sentenza di primo grado (cfr. sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR) veniva rigettata l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento per l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36bis in luogo RAGIONE_SOCIALE‘art. 43; la decisione in parte qua non veniva impugnata dalla contribuente, cadendo sulla stessa, quindi, il giudicato interno.
Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile.
Il motivo è, comunque, infondato.
Deve, infatti, rilevarsi la correttezza del ricorso, nella specie, al controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 atteso che la contribuente aveva indicato, nella dichiarazione moRAGIONE_SOCIALEo NUMERO_DOCUMENTO un credito di imposta, utilizzato in compensazione, proveniente dalla precedente annualità (2005) ma non indicato nella relativa dichiarazione.
Questa Corte, inoltre, ha affrontato la questione RAGIONE_SOCIALEa applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola del ‘de minimis’ in una decisione (sent. n. 12638/2012) resa tra le stesse parti, con riferimento ad altra annualità (2002), statuendo che « la soggezione alla regola de minimis è conseguente al legittimo esercizio RAGIONE_SOCIALEa sovranità nazionale, non alle regole di ordinamento comunitario. Con le quali regole, peraltro, la scelta del legislatore non appare in contrasto ». Come ben descritto anche nella sentenza 20 ottobre 2011, n. 21797, « nel rinnovare il regime degli incentivi alle assunzioni di cui all’antecedente art. 7 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 388/2000, la disposizione (art. 63, comma 1, l. 289/2002) ha mantenuto ferme, per tutto quanto non diversamente regolato, le relative previsioni anche con riguardo al cd. ‘ulteriore’ credito d’imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate; e tra queste la previsione di cui al 10° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, stando alla quale ‘all’ulteriore credito di imposta (…) si applica la regola de minimi s di cui alla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALEe Comunità Europee 96/C68/06…, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi RAGIONE_SOCIALEa predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di l. 180 milioni nel triennio ».
In definitiva, il legislatore nazionale, con la legge 289/2002, ha inteso sì riconoscere il beneficio RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore credito di imposta, ma nel rispetto RAGIONE_SOCIALE a regola del ‘de minimis’ , che, quindi, troverebbe applicazione anche nel caso di specie, comportando il rigetto del ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
Per tutto quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , RAGIONE_SOCIALEe spese processuali che si liquidano in euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre