Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9385 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9385 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4693/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 757/03/2015, depositata in data 21 luglio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 12 luglio 2013 il concessionario della riscossione RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, emessa su ruolo formato a seguito di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1977, n. 633, del
Cartella di pagamento IRPEF 2009
Mod. Unico P.F. 2010 relativo al periodo d’imposta 2009, per l’importo complessivo di € 609.170,00. L’RAGIONE_SOCIALE provinciale RAGIONE_SOCIALE L’Aquila -constatato che l’imposta IRPEF dovuta e dichiarata per l’anno 2009 era pari a € 7.146,00 e che l’eccedenza d’imposta risultante da precedente dichiarazione era pari a € 1.525,00, considerava gli acconti sospesi nella differenza di € 5.621,00. Al contrario, il contribuente indicava nel Mod. NUMERO_DOCUMENTO 2010 acconti (non versati per effetto della sospensione dei versamenti dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, disposta con OPCM del 6 giugno 2009, n. 3780 a seguito del sisma di aprile 2009) pari a € 6.065,00, evidenziando, di conseguenza, un credito in dichiarazione pari a € 444,00.
Avverso la cartella di pagamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di L’Aquila; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 520/01/2014, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando la cartella impugnata e compensando le spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 757/03/2015, depositata in data 21 luglio 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Il contribuente è rimasto intimato non avendo svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto: artt. 1, comma primo, D.M. 9 aprile 2009, 1, comma primo, O.P.C.M. n. 3780/2009, 25, comma secondo, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102, 39 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 e Provv.ti Direttore Agenzie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 16 marzo 2010, n. 42341 e del 23 novembre 2010, n. 151122; artt. 22 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), 14 Disp. Prel. Cod. Civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha consentito la compensazione dell’eccedenza d’imposta derivante da versamenti in acconto non “eseguiti” (calcolati con il metodo storico) con tributi scadenti fuori dal periodo di riferimento dell’agevolazione normativa in oggetto (ossia dopo il 20 giugno o 20 dicembre 2010), così dilatando indebitamente l’arco temporale della stessa e, dunque, facendo applicazione analogica di disposizioni aventi carattere eccezionale; in questo modo, ha ritenuto immune da censure un comportamento del contribuente configurante, invece, abuso del diritto.
Pregiudizialmente, va rilevata l’ammissibilità del ricorso essendo stato tempestivamente notificato in quanto la sentenza della C.t.r., non notificata, è stata depositata in data 21 luglio 2015 mentre il procedimento notificatorio si è correttamente concluso in data 9 febbraio 2016 per come dimostrato dalla cartolina depositata in atti n. 78325393807-8.
L’unico motivo di ricorso non è fondato.
La cartella di pagamento notificata al contribuente concerneva il recupero del credito per acconti IRES relativo all’anno di imposta 2009, che lo stesso aveva calcolato ma non versato per effetto della sospensione disposta dalla normativa emergenziale. L’amministrazione ha ripreso a tassazione l’importo corrispondente,
assumendo che il contribuente non avrebbe potuto indicarlo a credito stante il mancato versamento.
3.1. La questione agitata rende necessario dare atto del quadro normativo riguardante l’evento sisma Abruzzo 2009.
Dopo gli eventi sismici della primavera 2009, il d.m. Economia e Finanze del 9 aprile 2009 sospese i termini relativi ai versamenti tributari scadenti nel periodo fra il 6 aprile ed il 30 novembre 2009 per tutti i soggetti residenti nella provincia dell’Aquila. Successivamente, l’art. 1, comma 2, del d.l. 28 aprile 2009, n. 39, nell’adottare gli interventi urgenti in favore RAGIONE_SOCIALE popolazioni colpite dagli eventi sismici, individuò il più ristretto ambito dei residenti all’interno del “cratere sismico”, interessato da eventi calamitosi di maggiore intensità; per questi ultimi, stabilì che le misure di agevolazione sarebbero state attuate con apposita ordinanza del AVV_NOTAIO.
Intervenne così l’OPCM n. 3780 del 6/6/2009, che dispose la sospensione dei versamenti per i residenti all’interno del “cratere sismico” fino al 30/11/2009. Successivamente, l’art. 25, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 dispose la ripresa dei versamenti a partire da giugno 2010, aggiungendo che le modalità per la relativa effettuazione sarebbero state «stabilite con provvedimento del AVV_NOTAIO dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate».
3.2. Nel frattempo, il d.l. 31/5/2010 n. 78, convertito nella l. n. 122/2010, all’art. 39, commi 3-bis e 3-ter, aveva differito al gennaio 2011, per i comuni interni al “cratere”, anche la ripresa degli importi non versati dal 6/4/2009 al 30/6/2010, sempre con 120 rate mensili senza interessi. Infine, con riferimento agli stessi residenti interni al “cratere”, l’art. 33, comma 28, della l. 12.11.2011, n. 183, ha disposto che la ripresa della riscossione avvenga a decorrere dal mese di gennaio 2012, anche qui con RAGIONE_SOCIALEga al AVV_NOTAIO dell’RAGIONE_SOCIALE di disciplinare le modalità dei versamenti, e che «l’ammontare dovuto per ciascun tributo o
contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto RAGIONE_SOCIALE sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento».
3.3. La giurisprudenza di questa Corte (Cass.22/04/2022, n. 12858), in un caso analogo, ha affermato che le concrete modalità di ripresa dei versamenti da parte dei soggetti residenti all’interno del «cratere sismico» sono state così disciplinate dal provvedimento direttoriale n. 151122 del 23 novembre 2010, ove è stabilito che il versamento avvenga mediante un numero massimo di 120 rate mensili di pari importo; ha , poi, sostenuto che «va condivisa la decisione dei giudici d’appello che hanno ritenuto legittimo il mancato versamento dell’acconto IRES per il 2009 da parte della società contribuente, per contro annullando la cartella di pagamento nella parte riguardante il recupero del credito corrispondente. Detto recupero, infatti, si fonda, per espressa indicazione della stessa amministrazione, sull’applicazione alla fattispecie del provvedimento direttoriale n. 42431 del 16.3.2010, il cui par. 3.2 stabiliva che l’importo degli acconti sospesi andasse riferito al limite dell’imposta dovuta a saldo. Tale ultimo provvedimento, tuttavia, non si inserisce affatto nella sequenza normativa che ha riguardato la fattispecie qui in esame, essendo espressamente limitato alla disciplina della sospensione nei confronti dei soggetti residenti all’interno della provincia di L’Aquila, ma all’esterno del “cratere sismico”. L’assunto della ricorrente in base al quale la diversa disciplina riguardante i residenti interni al “cratere” consentirebbe ai contribuenti l’indebita detrazione di acconti non versati non può essere condiviso: non si tratta, infatti, di vantaggio indebito, ma di mero effetto di una legislazione di favore giustificata dallo specifico pregiudizio conseguito ai suoi destinatari dagli eventi sismici verificatisi».
3.4. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALE ha fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali testè illustrati laddove ha
sostenuto che «ll motivo di gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, non appare fondato. L’Ufficio, in sede di controllo formale, ex art. 36 bis DPR 600/73, aveva ritenuto che gli acconti IRPEF per l’anno 2009 di COGNOME NOME, non potessero essere richiesti in quanto derivavano da acconti che aveva ritenuto sospesi a causa del sisma del 2009, quindi materialmente non versati, e pertanto il aveva recuperati a tassazione avendoli qualificati come crediti non spettanti. Tale tesi è stata correttamente disattesa dal giudice di primo grado. Invero l’Ufficio per legittimare li recupero aveva fatto riferimento al provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 43431/2010 del 16 marzo 2010, RAGIONE_SOCIALEgato dalla legge 102/2011 a disciplinare la ripresa dei versamenti dei soggetti residenti nei comuni ubicati al di fuori del “cratere sismico”, laddove si afferma che “costituisce oggetto di sospensione gli importi degli acconti dovuti per il periodo di imposta 2009 nei limiti dell’imposta dovuta a saldo”. Orbene osserva la Commissione che la RAGIONE_SOCIALEga è stata conferita soltanto per disciplinare le modalità di effettuazione dei versamenti e non anche per determinare l’entità RAGIONE_SOCIALE imposte dovute e comunque tale provvedimento non è applicabile al caso di specie. Infatti, la posizione dei soggetti aventi residenza nei comuni situati all’interno del “cratere sismico” è stata disciplinata dal DL. n. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, che all’art. 39, commi 3 bis e ter, ha previsto che “la ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 avviene senza l’applicazione di sanzioni ed interessi mediante 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011 con le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del AVV_NOTAIO Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese essendo il contribuente rimasto intimato.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione
pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024.