Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34375 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34375 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4844/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE (c.f. P_IVA) e RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 904/2021, depositata il 22/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con gli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO , l’RAGIONE_SOCIALE comminava, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, le sanzioni di legge a seguito dell’intervenuta compensazione di debiti fiscali pregressi (pari ad euro 264.613,19) con crediti di imposta inesistenti.
Avverso gli avvisi di accertamento, i contribuenti proponevano ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 94/2018, accoglieva i ricorsi dei contribuenti, annullando gli avvisi di accertamento.
Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Toscana; si costituivano in giudizio anche i contribuenti, chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 904/2021, depositata in data 22 luglio 2021, la C.t.r adita accoglieva l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi . L’Ufficio non ha resistito con controricorso, ma ha depositato mera nota di costituzione al fine partecipare alla eventuale discussione orale.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», i contribuenti lamentano l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r ha reso una decisione caratterizzata da motivazione apparente, risolvendosi quest’ultima nella risposta alla domanda sul soggetto che avrebbe potuto trarre un vantaggio dall’utilizzo dei crediti in compensazione.
Il motivo sulla nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per mancanza della motivazione, rilevante ai
sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e in materia tributaria dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, non è fondato.
2.1 Per le Sezioni Unite la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’ anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile». È esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez. U., n. 8053 e 8054 del 2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito d’ integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).
2.2 La motivazione della sentenza non è apparente. Partendo dal presupposto dell’effettivo utilizzo da parte dei contribuenti di crediti inesistenti in compensazione, il giudice sostiene che la condotta è cosciente e volontaria considerando a) gli unici soggetti che ne
avrebbero potuto trarre diretto vantaggio, b) le dichiarazioni rese da NOME COGNOME sul contatto avuto con un professionista per sanare le posizioni debitorie, c) l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE circostanze (mancato inserimento in bilancio del credito utilizzato in compensazione; pagamento di una rata del debito tributario dopo l’illegittima compensazione) valorizzate dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», i contribuenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo. A un diverso esito del processo avrebbe condotto la valutazione di quanto riportato nella denuncia presentata alla Procura della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE dopo l’accesso dei funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE. I c.d. ‘ sedicenti terzi ‘ avrebbero tratto due vantaggi. La società ricorrente aveva eseguito un pignoramento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, non avendo ricevuto il pagamento di alcuni lavori. Il primo vantaggio era ottenere la liberazione dal pignoramento di RAGIONE_SOCIALE, cui mirava la persona (NOME COGNOME), che si era messa in contatto con NOME COGNOME e che aveva ricevuto le cartelle di pagamento. Il secondo vantaggio era conseguire il pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dal presunto professionista (NOME COGNOME) per prestazioni generiche (‘Vs dare per consulenza gestionale amministrativa effettuata nell’ anno 2016′) due giorni prima dell’accesso il 9 marzo 2017 dei funzionari dell’Ufficio Antifrode .
Il secondo motivo sull’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile. L’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., prevede come vizio specifico denunciabile per cassazione, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
contro
versia. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 8053/2014 e Cass. 17005/2024). Fatto storico è solamente quello in senso storico-naturalistico: non può riguardare la questione giuridica (sostanziale o processuale) controversa e il modo in cui è stata decisa dal giudice (Cass. 2268/2022 e Cass. 28534/2024). Nel caso in esame il fatto storico può essere costituito dalla denuncia penale presentata il 23 marzo 2019 da NOME COGNOME, dopo essere venuto a conoscenza del controllo sui crediti da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, e non dall’insieme RAGIONE_SOCIALE sue dichiarazioni, tutte da provare, rilasciate dal contribuente in sede di denuncia. Pur deducendo il mancato esame di un fatto decisivo, parte ricorrente mira invero a una revisione del ragionamento decisorio del giudice del merito, ponendo l’attenzione sull’insieme RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rilasciate da COGNOME, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Il giudice di secondo grado ha presunto il coinvolgimento dei contribuenti, anche sotto il profilo soggettivo, nella compensazione con crediti inesistenti, prendendo in considerazione i soggetti che avrebbero tratto un vantaggio diretto economico dalle compensazioni. Ha anche valorizzato le dichiarazioni di NOME COGNOME sulle cartelle di pagamento consegnate a un professionista per conseguire l’estinzione del
debito attraverso modalità mai chiarite. La presentazione di una denuncia alla Procura della Repubblica successivamente ai controlli non costituisce un fatto decisivo incompatibile con le circostanze poste dal giudice a fondamento della propria decisione. La deduzione avente a oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, attraverso la valorizzazione di ulteriori dichiarazioni di NOME COGNOME dirette a giustificare il proprio comportamento, attiene alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. 11863/2018).
Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 43 c.p. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», i contribuenti lamentano l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r non ha affermato che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dimostrare l’ascrivibilità del fatto ai contribuenti. Si era fornita dimostrazione di tutte le azioni intraprese, ivi compresa la denuncia immediata alla Procura della Repubblica . In contrasto con l’art. 43 c.p. il giudice aveva ritenuto necessaria una ‘prova positiva’ , che ‘per la naturalezza degli eventi’ non avrebbe potuto essere fornita né è richiesta dalla disposizione.
Il terzo motivo è inammissibile . L’art. 43 c.p. attiene all’elemento psicologico del reato e non degli illeciti amministrativi in materia di violazione tributarie. Il giudice di secondo grado ha fatto riferimento all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 sulla colpevolezza in materia di sanzioni amministrative tributarie, fornendo della disposizione un’interpretazione corrispondente a un consolidato orientamento giurisprudenziale. In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art. 3 legge n. 689 del 1981, stabilisce che non è
sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza (Cass. 2139/2020, Cass. 22329/2018 e Cass. 13068/2011).
Il ricorso deve essere rigettato. Non essendo stato depositato controricorso, non si provvede sulle spese processuali. Sussistono i presupposti per il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 18/11/2025.
la Presidente NOME COGNOME