Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13874 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13874 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 465/2022 proposto da
COGNOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dell’avv. NOME COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2662/17/21 depositata in data 21/05/2021, non notificata;
Oggetto: processo tributario – costituzione Ufficio post termine 60 giorni dalla notifica del ricorso
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell’adunanza camerale del 23/04/2025;
Rilevato che:
-il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata in allora da Equitalia Sud Spa in data 10 giugno 2015, avente ad oggetto ruoli per Irpef, Iva, sanzioni ed accessori per gli anni d’imposta 2003, 2004, 2005 e 2006, dell’importo totale di € 15.959.783,56;
-con ricorso alla CTP di Roma, il contribuente impugnava anche il preavviso di fermo amministrativo doc. n. NUMERO_DOCUMENTO, fasc. n. 2015/NUMERO_DOCUMENTO, relativo al veicolo Mercedes TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO
-la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente;
-con la sentenza qui gravata la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado;
-ricorre a questa Corte COGNOME NOME con due motivi di impugnazione;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio;
Considerato che:
-il primo motivo di doglianza si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 152 e 155 c.p.c. per avere il giudice del merito erroneamente mancato di rilevare che l’Ufficio era decaduto dalla facoltà di proporre le eccezioni di merito che, invece, ha proposto con le controdeduzioni in quanto costituitosi nel giudizio oltre il termine di cui al ridetto art. 23;
-il motivo è manifestamente infondato;
-nel processo tributario la violazione del termine previsto dall’art. 23 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa -come nella specie – di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (v. Cass. n. 18962 del 28/09/2005; Cass. n. 6734 del 02/04/2015; Cass. n. 2585 del 30/01/2019);
-di qui la manifesta infondatezza della censura;
-il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c., 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto perfezionate le notifiche degli atti impugnati e degli atti presupposti agli stessi;
-il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni;
-in primo luogo, esso difetta di specificità e localizzazione, non avendo parte ricorrente né riprodotto nel proprio ricorso per cassazione, né prodotto a questa Corte gli atti relativi ai procedimenti notificatori conclusisi con le contestate notifiche; né può ritenersi idonea la parziale riproduzione in concreto operata, appunto in quanto parziale e quindi non idonea a consentire una completa e corretta chiarificazione della integralità dei procedimenti notificatori;
-secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa,
determina l’inammissibilità del motivo» (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018), sempre che la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019);
-il ricorso per cassazione deve invero contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (così anche Cass. n. 14784 del 15/07/2015; conf. Cass. n. 18679 del 27/07/2017; cfr., altresì, Cass. n. 16147 del 28/06/2017; Cass. n. 11482 del 03/06/2016; Sez.5, Ordinanza n. 31468 del 2019);
-il che implica che, ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. (secondo la cui interpretazione il giudice di Legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa), come anche in conformità alle indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo (CEDU sentenza del 28 ottobre 2021, causa COGNOME ed altri c/Italia, nn. 55064/11 e altri riuniti) e, dunque, secondo criteri
di sinteticità e chiarezza, occorre pur sempre che all’interno del ricorso siano richiamati, sia pure in termini essenziali e per la parte d’interesse, gli atti ed i documenti sottesi alle censure svolte (Cass, Sez. 3, 14.3.2022, n. 81:17, Rv. 664252-01), non essendo sufficiente a soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione (fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione), il rinvio in assenza di (trascrizione integrale o parziale ovvero, quantomeno, in parte qua ) sintesi contenutistica – agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte (Cass. Sez. 1, 1° marzo 2022, n. 6769; Cass. Sez. 5 settembre 2022, n. 26007);
-in secondo luogo, la censura si pone in frontale contrasto con l’accertamento in fatto operato dalla CTR non più rivedibile in questa sede di Legittimità – sulla sufficienza delle ricerche effettuate;
-infine, con riguardo specifico alla c.d. quarta cartella, il motivo è inammissibile e, comunque, infondato ove non considera, né specifica, che la cartella era stata notificata direttamente a mezzo del servizio postale ordinario, che non presuppone né richiede l’invio della raccomandata informativa;
-sul punto, questa Corte ha più volte chiarito come (per tutte, si vedano Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024) proprio in termini, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui
l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni dell’Amministrazione Finanziarie, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile);
-pertanto, il ricorso va rigettato;
-le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
-poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi
normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente;
-debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 15.000,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 5.000,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 30.000,00, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 15.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 5.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2025.