Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11427 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11427 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10156 -20 23 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso , dall’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore ;
– resistente – avverso la sentenza n. 333/12/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del LAZIO, depositata il 24/01/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 febbraio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Oggetto:
TRIBUTI –
appello
–
costituzione in
giudizio
–
tardività –
esclusione
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate all’istanza avanzata in data 24/12/2015 dalla RAGIONE_SOCIALE di rimborso dell’eccedenza dell’IVA che la società contribuente riteneva erroneamente versata negli anni d’imposta 2010 e 2011 con riferimento alle fatture di acquisto di autocarri utilizzati nell’esercizio dell’impresa, assoggettati al regime di deducibilità totale e non invece a quella limitata al 60 per cento, di cui all ‘art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), erroneamente applicato, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, accogliendo l’eccezione sollevata dall’Agenzia delle entrate appellat a, dichiarava inammissibile l’appello della società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado in quanto costituitasi tardivamente, in data 8/12/2020, oltre il trentesimo giorno di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal la data del 6/11/2020 di notifica dell’appello a mezzo posta elettronica certificata. I giudici di appello hanno ritenuto la questione pregiudiziale assorbente dei motivi di appello con conseguente preclusione del loro esame.
Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato con memoria, cui non replica per iscritto l’intimata , che deposita memoria al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del combinato disposto dagli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 sostenendo che i giudici di appello erano incorsi nell’erronea individuazione del termine di notifica dell’appello
effettuato a mezzo pec in data 9 novembre 2020 e non 6 novembre di quell’anno, sicché la costituzione in giudizio, effettuata in data 8 dicembre del 2020, doveva ritenersi tempestiva.
Il motivo è ammissibile.
Al riguardo deve osservarsi che nella specie non è configurabile un errore revocatorio ex art. 395 cod. proc. civ. in quanto la questione costituì punto controverso tra le parti, per come emerge dalla stessa sentenza impugnata, in cui si dà atto che l’Agenzia delle entrate nelle proprie controdeduzioni eccepì «la irrituale costituzione in giudizio» dalla società appellante «perché tardiva».
Va ricordato al riguardo che «In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo. (Nella specie, la S.C. ha statuito che rientra nella nozione di punto controverso anche un fatto introdotto da una parte nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.)» (Cass., Sez. 3, sentenza n. 7435 del 15/03/2023, Rv. 667048 – 01).
In tal caso la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass., Sez. 5, sentenza n. 14929 del 08/06/2018, Rv. 649363 – 01; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 27622 del 30/10/2018, Rv. 651078 -01; in termini Cass., Sez. 2, sentenza n. 27897 del 29/10/2024, Rv. 672826 – 01).
Nel merito il motivo è fondato emergendo chiaramente dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso e, in particolare dalla
copia dei messaggi di posta elettronica certificata di trasmissione ed accettazione del ricorso in appello, che lo stesso venne notificato con tale modalità il 9 novembre del 2020 e non il 6 novembre, come erroneamente ritenuto dai giudici di appello, sicché la costituzione in giudizio dell’appellante, effettuata in data 8 dicembre 20 20, era chiaramente tempestiva.
La statuizione d’appello ha quindi comportato una falsa applicazione delle disposizioni censurate, in particolare dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, risolvendosi nel riconoscimento all’appellante di un termine per la sua costituzione in giudizio inferiore a quello previsto dalla citata disposizione.
All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo motivo, con cui la ricorrente ha introdotto la questione della violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 53 della Costituzione, in relazione all’istanza di rimborso dell’IVA indebitamente versata in violazione del regime di deducibilità degli autocarri destinati ad attività di cantiere di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), nonché del terzo motivo, col quale la società lamenta per altro profilo la violazione degli artt. 28 e 30 del d.P.R. n. 633/72 e 53 della Costituzione, nonché la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92 in combinazione con l’art. 30 del d.P.R. n. 633/72 .
In estrema sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che rivaluterà la vicenda processuale e provvederà all’esito anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2025.