Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28182 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28182 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
Oggetto:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4744/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME NOME, in qualità di erede della sig.a NOME COGNOME, con l’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ragusa INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Catania, n. 02/17/2016, pronunciata l’8 ottobre 2015 e depositata il 05 gennaio 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
La contribuente NOME adiva il giudice di prossimità ivi impugnando il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso avente ad oggetto il 90% degli importi versati a titolo di Iperf per il triennio 1990/1992.
La decisione di primo grado veniva appellata dall’Ufficio soccombente avanti la CTR, che lo dichiarava però inammissibile per omesso deposito della ricevuta di spedizione dell’atto di appello. Segnatamente la CTR riteneva, in sua assenza, di non poter accertare né la tempestività della notifica del ricorso né quella della costituzione in giudizio dell’appellante, da perfezionarsi entro trenta giorni dalla spedizione dell’atto. Affermava poi l’inammissibilità del suo deposito in un momento successivo alla costituzione, non potendo tale omissione essere sanata ex post .
Insorge con ricorso avanti questa Corte l’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che svolge quattro motivi di ricorso, cui resiste il contribuente COGNOME NOME, quale erede della sig.a NOME, con tempestivo controricorso.
All’udienza del 15.03.2022 questa Corte assumeva ordinanza interlocutoria n. 8587/2023 con cui disponeva l’acquisizione dei fascicoli di merito, previo rinvio della causa a nuovo ruolo.
CONSIDERATO
Con il primo motivo il patrono erariale prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost.; dell’art. 132 c.p.c., co. 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p. c. Deduce, in particolare, la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione ad alcuni
fatti specifici quale la circostanza che l’atto di appello sia stato notificato alla contribuente in data 19.12.2011 e che esso fosse poi stato iscritto a ru olo in data 11.01.2012. Riproduce, all’uopo, tanto i dati del ricorso, così come estratti dal sistema informativo RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie, quanto la ricevuta di avvenuta consegna dell’appello recante, per vero, la sola sottoscrizione del ricevente ma non la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario.
Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 53 e 22 d.lgs n. 546/92 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e per quanto possa occorrere ex art. 360, co. 1, n.3 c.p.c. In sostanza, richiamando i principi resi da questa Corte con la sentenza n. 5376/2015, lamenta l’illegittimità della sentenza giacché è onere dell’appellante produrre l’avviso si ricevimento (ritualmente prodotto) e non anche la ricevuta di spedizione, tenuto anche conto che il termine di 30 giorni per la rituale costituzione in giudizio va computato dalla ricezione dell’atto e non dalla data della sua spedizione a cura del notificante.
Con la terza doglianza l’Amministrazione finanziaria lamenta la v iolazione dell’art. 32 d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.. In particolare, critica la sentenza nella parte in cui la CGTR ha sancito l’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito dell’avvi so di ricevimento e per aver ritenuto che quest’ultimo possa essere depositato al più tardi entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data di spedizione del ricorso in appello, così violando i principi stabiliti da questa Corte che ne ammettono il deposito sino all’udienza di discussione.
Con l’ultimo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 2699, 2700 e 2727 c.c. Afferma che la certificazione dell’Ufficio di deposito della raccomandata ha valore di atto pubblico di cui la CGTR doveva tener conto ai fini della veridicità dei dati e fatti ivi riportati.
I quattro motivi di ricorso, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
5.1 Giova ricordare che, trattandosi di censura ex art. 360 n. 4 c.p.c., questa Corte è giudice del fatto processuale, con conseguente esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti. Per tale motivo è stata assunta l’ordinanza interlocutoria all’esito della camera di consiglio del 15 marzo 2023, cui è stato dato seguito con deposito degli originali in cancelleria il 19 aprile 2023.
5.2 Va altresì premesso che non vi è eccezione rispetto alla rappresentazione dei fatti fornita dal patrono erariale da parte del controricorrente, che peraltro qualifica ogni motivo di ricorso svolto dalla controparte come ‘ manifestamente fondato’.
O rbene dall’esame del ricorso in appello, allegato agli atti della parte contribuente (doc. 6, ultima pagina), risulta ivi apposto in calce il timbro datario di spedizione del ricorso del 16.12.2011, pertanto tempestivo rispetto alla data di notifica della sentenza di primo grado del 18.10.2011, così come riportato nell’atto stesso (cfr. Cass., V. n. 1553/2021). Peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte, aderendo ad un orientamento maggioritario (cfr. le decisioni nn. 12185/2008; 9173/2011; 18373, 14010 e 10816/2012; 7645 e 12027/2014; 14183 e 18296/2015; 19138/2016), hanno affermato il principio secondo cui, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, o dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione) (Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452, Rv. 644364 Da tale assunto consegue che la data di spedizione non rileva al fine di verificare la tempestività della costituzione (che deve avvenire nei trenta giorni dalla ricezione della lettera raccomandata), ma al diverso scopo di verificare la
tempestività della proposizione del ricorso di primo grado o di appello.
6.1 Tuttavia è stato anche affermato che «non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11559 del 11/05/2018; sez. 6-5, Ordinanza n. 8202 del 2022)» (Cfr. Cass., V, n. 4771/2023).
Nella fattispeci e in esame è provato, come risulta dall’esame diretto degli atti di causa, che l’atto di appello sia stato consegnato all’Ufficio postale per la sua notificazione in data 16.12.2011.
7.1 Il patrono erariale ha altresì riprodotto in seno al ricorso, ed ai fini dell’autosufficienza, l’estratto del S.I.Gi.T., relativo al ridetto giudizio di appello n.r.g. 162/2012 introdotto innanzi la CTR ed avente per oggetto la medesima sentenza qui impugnata, che non è stato oggetto di contestazione da parte della controricorrente (Cfr. Cass., V, n. 37769/2022 -punto 3 in motivazione), e da cui risulta che la costituzione dell’Ufficio avanti la CTR è avvenuta in data
11.01.2012 e, quindi, nel pieno rispetto dei trenta giorni previsti dall’art. 22 d.lgs. n. 546/1992 .
In conclusione, il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla competente Corte di Giustizia Tributaria di II grado che provvederà a nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE questioni, fornendo adeguata e congrua motivazione, nonché alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21/09/2023.