Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15782 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
disponeva l’acquisizione del fascicolo di merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va subito evidenziato, a fronte della contestazione della ricorrente, che il Comune ha depositato agli atti la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 20 gennaio 2017 con cui è stata autorizzata la costituzione nel presente giudizio.
Va premesso che la contribuente ha rappresentato di aver spedito l’originario ricorso avverso l’avviso di accertamento impugnato tramite il servizio postale in data 22 giugno 2012, il quale venne ricevuto dal Comune di Milano il 27 giugno 2012, ponendo in rilievo di aver prodotto sin dalla sua costituzione in primo grado sia la ricevuta di spedizione della suddetta notifica, che il relativo avviso di ricevimento.
Per tale via, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3
e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 16, 20 e 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assumendo che il più recente orientamento della Corte di legittimità aveva chiarito che il dies a quo del termine costituzione in giudizio del ricorrente decorre dal momento della ricezione della notifica da parte del destinatario, richiamando sul punto la previsione dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il principio di scissione degli effetti della notifica.
Con il terzo ed il quarto motivo di impugnazione l’istante ha contestato, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ribadendo che già nel corso del giudizio di primo grado era stato depositato l’avviso di ricevimento della citata notifica e ponendo, comunque, in rilievo che nessuna preclusione operava, a mente del menzionato art. 58, circa il deposito di detto documento in sede d’appello, valendo il divieto dei nova solo per le prove costituende.
Come sopra anticipato la Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito, dal cui esame emerge che sin dal primo grado giudizio venne depositato il ricorso originario munito della ricevuta di spedizione della notifica (eseguita il 22 giugno 2012), dell’avviso di ricevimento (da cui risulta che al Comune l’atto venne consegnato il 27 giugno 2012), cui fece seguito, in data 26 luglio 2012 e, quindi, nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la costituzione in giudizio dell’odierna ricorrente tramite rituale deposito dei predetti atti.
Tanto acclarato in punto di fatto, consentito dalla deduzione del secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., i primi due motivi del ricorso, da esaminarsi in modo unitario, in quanto connessi, vanno accolti.
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, risolvendo il conflitto tra i due opposti orientamenti hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)» (così Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452).
Tale ordine di idee è stato ribadito dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez. T., 21 marzo 2023, n. 8124, Cass., Sez. T., 29 agosto 2022, n. 25473, Cass., Sez. VI T, 24 luglio 2018, n. 19642) e non vi è ragione di non dare continuità al predetto orientamento.
L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe l’esame dei restanti due, basati sulla violazione della previsione dell’art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, questione questa superata, a monte, dalla dimostrata, tempestiva, produzione dei menzionati atti nel corso del giudizio di primo grado.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Milano), in diversa composizione, per l’esame dei motivi di appello, nonché per regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Milano), in diversa composizione, per l’esame dei motivi di appello, nonché per regolare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.