Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7690 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7690 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22205/2016 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata nel giudizio di secondo grado presso l’Avv. NOME COGNOME;
-intimata –
CARTELLA DI PAGAMENTO
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata nel giudizio di secondo grado presso il dott. NOME COGNOME
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA – CATANIA n. 3483/34/2015, depositata in data 7/8/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025;
Fatti di causa
La controversia concerne un ricorso avverso vari estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento emesse per vari anni d’imposta.
RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘la contribuente’ ) propose ricorso contro gli estratti di ruolo contestando la legittimità della notifica delle cartelle di pagamento.
Si costituì l’Agenzia delle Entrate deducendo la avvenuta e regolare notifica delle cartelle di pagamento a monte.
La C.T.P. di Catania accolse il ricorso ritenendo non regolarmente notificate le cartelle di pagamento.
L’ Agenzia delle Entrate propose appello.
Si costituì la contribuente e la C.T.R. dichiarò inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 , in quanto ‘il deposito della ricevuta ha la funzione di consentire il riscontro della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante’ .
In sostanza, ritenne la C.T.R. che , dovendo l’appellante costituirsi in giudizio improrogabilmente entro trenta giorni dalla spedizione a mezzo posta dell’atto di appello, l’omesso deposito della ricevuta di
spedizione avrebbe reso impossibile il controllo del rispetto del detto termine, sicché il ricorso era inammissibile.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate, nonostante la rituale notificazione del ricorso per cassazione tramite pec ai rispettivi domiciliatari.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘La sentenza risulta viziata per violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. (artt. 16, comma 5, 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992)’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto che, in assenza della ricevuta di spedizione, non potendo i giudici verificare la tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante, l’appello è inammissibile.
Deduce l’Agenzia ricorrente che la più recente giurisprudenza evidenzia che il termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità è normativamente ancorato alla ricezione del ricorso da parte del soggetto resistente.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘360 n. 5 c.p.c. Omesso esame di fatto decisivo’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata deducendo che, nel caso di specie, l’appello era stato notificato al domicilio della contribuente in data 6/3/2012, ben prima della scadenza del termine per appellare, provvedendo poi in data 15/3/2012 a depositare nella segreteria della C.T.R. l’atto di appello notificato, dunque entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto di impugnazione.
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi e possono essere esaminati e decisi congiuntamente.
Essi sono fondati.
Già con Sez. U-, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, questa Corte ha precisato che l’impugnazione non è inammissibile qualora l’impugnante depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza).
Un più recente arresto sezionale ha statuito che nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione) (Cass., Sez. T-, Ordinanza n. 8124 del 21/03/2023, Rv. 667336 – 01).
Si è, dunque, consolidato nella giurisprudenza di legittimità un orientamento in base al quale, sul presupposto che la scissione soggettiva degli effetti del procedimento notificatorio ha come ratio la sterilizzazione a tutela del notificante dello spazio temporale esistente tra l’affidamento dell’atto al soggetto legittimato per legge ad eseguire
la notifica e la notifica dell’atto medesimo al destinatario, il termine perentorio di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell’impugnante decorre, anche nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, non dalla spedizione a mezzo posta del ricorso, ma dalla notificazione di quest’ultimo al destinatario.
Opinare diversamente sulla sola base del dato testuale secondo il quale ‘il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adìta, copia del ricorso spedìto per posta, con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale’ , equivarrebbe a leggere in maniera asistematica il primo comma dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall’art. 53 comma 2 dello stesso d.lgs.
Non si spiegherebbe, infatti, perché solo in caso di proposizione dell’impugnazione a mezzo del servizio postale l’impugnante sarebbe gravato da un onere anticipato di costituzione in giudizio (in tesi, dalla data di spedizione del ricorso), mentre nel caso di notificazione ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., o nel caso di notifica a mezzo di consegna diretta del ricorso all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia (art. 16, comma 3, del detto d.lgs.), l’impugnante potrebbe ‘tranquillamente’ costituirsi entr o trenta giorni dal perfezionamento della notificazione.
Peraltro, deve notarsi che il richiamo agli articoli 137 e seguenti del c.p.c., allo scopo di disporre che se la notifica è affidata all’ufficiale giudiziario i trenta giorni per la costituzione decorrono dalla notifica (e dunque dal perfezionamento del procedimento notificatorio), comprende anche l’art. 149 c.p.c., a norma del quale l’ufficiale giudiziario per la notificazione del ricorso può avvalersi anche del servizio postale.
Ne consegue, allora, che deve ribadirsi il seguente principio di diritto: ‘ il deposito della ricevuta di spedizione a mezzo del servizio postale del ricorso tributario, da effettuare, ai fini della costituzione del ricorrente, a pena d’inammissibilità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del ricorso, è funzionale alla verifica della tempestività della proposizione dell’impugnazione, con la conseguenza che tale deposito non è necessario quando sia stato tempestivamente depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il ricorso, che rechi la data di spedizione asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, oppure quando dall’avviso di ricevimento risulti che il perfezionamento del procedimento notificatorio sia avvenuto entro il termine di decadenza dall’impugnazione’ .
4. Non essendosi attenuta al principio sopra espresso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.