Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13336 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13336 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 37506/2019 proposto da:
NOME COGNOME, residente in Stornarella (FG), alla INDIRIZZO in proprio e rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricors o, dall’ Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata nello studio dell’ Avv. COGNOME, in Foggia alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di posta elettronica certificata:
EMAIL; EMAIL);
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
Comunicazione iscrizione ipotecaria -Costituzione tardiva in appello
Agenzia delle Entrate Riscossione;
Regione Puglia;
– intimate –
-avverso la sentenza n. 1469/2019 emessa dalla CTR Puglia in data 09/05/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
L’Agenzia delle Entrate Riscossione impugnava la sentenza della CTP di Foggia con la quale era stato accolto il ricorso proposto da NOME avverso una comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a cartelle esattoriali.
La CTR della Puglia accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava il ricorso originario proposto dalla contribuente NOME COGNOME affermando che la costituzione in giudizio dell’appellante era stata tempestiva; che, in presenza del deposito della sola copia dell’atto di appello, l’inammissibilità poteva essere dichiarata solo nel caso di effettiva difformità fra la copia depositata e l’originale notificato ; che la contribuente non aveva denunciato la mancanza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (la cui notifica era stata, peraltro, dimostrata dall’Ufficio), sicchè la CTP, nel rilevarla, era incorsa in ultrapetizione ; che l’Agenzia aveva prodotto copia degli estratti di ruolo con allegate le relate di notifica delle cartelle esattoriali, e che la notifica della intimazione di pagamento non era richiesta come condizione per l’iscrizione dell’ipoteca.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Puglia non hanno svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
-controricorrente –
3), c.p.c., per non aver la CTR rilevato la tardiva costituzione dell’Agenzia, nonostante fosse avvenuta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del ricorso.
1.1. Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19642 del 24/07/2018 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8124 del 21/03/2023) che, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione).
Pertanto, in tema di contenzioso tributario, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), il ricorso direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9173 del 21/04/2011; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18373 del 26/10/2012, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12027 del 28/05/2014). Ne consegue che, in difetto, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività della predetta costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, nè è sanabile per via della costituzione del convenuto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7373 del 31/03/2011; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16758 del 09/08/2016).
Nel caso di specie, a fronte di una notifica incontestatamente ricevuta dal contribuente destinatario in data 1.3.2018, il ricorso in appello è stato depositato presso la Segreteria della CTR solo in data 19.4.2019 e, quindi, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni.
Il principio sancito dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto
dell’articolo 149 c.p.c. e dell’articolo 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) trova applicazione limitatamente al tema della tempestività della notifica dell’atto, ma non anche con riguardo alla questione relativa alla tempestività del deposito del ricorso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11201 del 17/07/2003 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14742 del 26/06/2007, con riferimento al deposito del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c.).
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. n. 546/1992 e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR rilevato la mancata conformità tra la copia del ricorso depositato dalla controparte e l’esemplare che risultava ad essa spedito per posta.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione ‘di norme di diritto’, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., il vizio di ultrapetizione e l’omessa pronuncia sul disconoscimento, da essa operato, della copia della comunicazione preventiva e dell’avviso di ricevimento depositati nel giudizio di appello dall’Agenzia Entrate Riscossione.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per averla la CTR condannata alle spese del doppio grado di giudizio, nonostante la fondatezza delle domande e delle eccezioni da lei proposte.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo restano assorbiti nell’accoglimento del primo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel senso di dichiarare inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e, per l’effetto, rilevare il passaggio in giudicato della sentenza
di primo grado.
Le spese del presente giudizio e quelle del grado d’appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ponendosi queste ultime a carico della sola soccombente Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa con riferimento al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione rilevandosi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
condanna l ‘ Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese relative al grado d’appello , che si liquidano in € 6.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap, nonché l ‘ Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese concernenti il presente giudizio, che liquida in € 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 29.4.2025.