Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34814 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34814 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
Oggetto: costi sponsorizzazioni -ASD 90, comma 8, Legge del 27/12/2002 n. 289 requisiti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15146/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL), domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione ;
avverso la sentenza n.232/4/2022 della Commissione Tributaria Regionale delle Marche depositata il 24.2.2022, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche veniva parzialmente accolto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro n. 376/1/2015 con la quale era stato rigettato il ricorso di NOME COGNOME contro l’avviso di accertamento per II.D. e IVA relativamente al l’anno di imposta 2006.
All’origine dell’accertamento vi era una verifica condotta dalla Guardia di Finanza i cui esiti confluivano nel PVC del 09/07/2009, che contestava gravi e ripetute violazioni per una pluralità di annualità, tra cui quella oggetto del presente processo, quanto alla contabilizzazione di costi per pubblicità e sponsorizzazioni.
La controversia concerneva il recupero a tassazione, fra l’altro, anche delle imposte dovute per l’indeducibilità di costi riconducibili a sponsorizzazioni sostenute a favore di alcune associazioni dilettantistiche che l’Amministrazione finanziaria disconosceva. Tale conclusione era dovuta al fatto che erano state ritenute sproporzionate e antieconomiche sia rispetto al servizio pubblicitario acquistato, poiché le stesse prestazioni erano state garantite ad altri sponsor a costi notevolmente inferiori e più realistici, sia in rapporto all’attività esercitata dal contribuente che, all’epoca dei fatti, era un agente di commercio monomandatario con volume d’affari non molto elevato.
Il giudice di prime cure confermava integralmente le riprese, mentre il giudice d’appello riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto indeducibili le spese per sponsorizzazioni in favore dell’associazione sportiva dilettantistica Novafeltria.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia , affidato a due motivi, al quale il contribuente ha replicato con controricorso, che illustra con memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ.
Considerato che:
Non sussistono i presupposti per la riunione, chiesta nella memoria illustrativa, del presente processo con altri due pendenti tra le medesime parti e chiamati alla medesima adunanza camerale, essendo diverse le prestazioni alla base delle riprese, seppure analoghe le questioni giuridiche sottese.
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt.90, comma 8, L. 289/02, 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento al capo della decisione in cui si afferma, in violazione del canone di riparto della prova, che non sarebbe in contestazione e sarebbe comunque provata l’esecuzione del servizio di pubblicità da parte della società sponsorizzata, in ragione degli estratti dei periodici e delle fotografie prodotte nel giudizio.
La seconda censura, motivazionale, prospetta in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto oggetto di discussione e decisivo, ossia che le prestazioni cui si riferiscono le fatture portate in detrazione dal contribuente sarebbero incerte nella loro esecuzione e comunque nella loro entità. 4. I motivi, connessi, sono inammissibili.
4.1. L’art.90, comma 8, Legge del 27/12/2002 n. 289, nel testo applicabile ratione temporis , prevede che «Il corrispettivo in denaro
o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917». 4.2. La giurisprudenza della Corte (Cass. Sez. 5 -, ordinanza n. 4612 del 14/02/2023) ha già interpretato l’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis , nel senso che la norma fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor.
Inconferente è perciò ogni comparazione, come operato nel ricorso, a costi contrattati da altri sponsor in riferimento alla medesima ASD, come pure ogni valutazione circa l’effettività del vantaggio economico e di immagine ritraibile dalla promozione dell’attività svolta dal contribuente.
4.3. Infatti, quanto all’inerenza, ai fini della detrazione dell’IVA , le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n.14232 del 07/06/2017; conf. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 8981 del 06/04/2017), a condizione che: a) il soggetto
sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
Quest’ultimo profilo, ossia l’esistenza e certezza del costo in relazione alla prestazione fatturata, è oggetto della censura in disamina.
4.4. Al proposito, il Collegio osserva innanzitutto che l’Agenzia ha dimostrato di aver contestato l’effettività delle prestazioni fin dal primo grado, dal momento che la stessa sentenza della CTP ha accertato la presenza di motivi oggettivi per dubitare dell’effettività delle prestazioni.
Ciò premesso, il Collegio osserva che l’affermazione contraria contenuta nella sentenza impugnata riguardo all’esistenza delle prestazioni fatturate è effettuata non solo con un rinvio per relationem alla documentazione prodotta dalla parte. Il giudice compie anche un’autonoma precisa valutazione sulla base di individuati elementi istruttori raccolti nel processo: «vedere gli estratti dei periodici e le fotografie prodotte» (cfr. p.3 sentenza).
Il riferimento preciso al contenuto degli estratti dei periodici e delle fotografie prodotte agli atti attesta che è stata valutata dal giudice non solo l’esistenza e la certezza del costo sul presupposto dell ‘accertata esistenza della prestazione nonché del suo contenuto ai fini della corrispondenza con la fatturazione. Ciò costituisce un accertamento della corrispondenza del fatto alla documentazione fiscale con riferimento alla specifica attività promozionale svolta dall’associazione sportiva dilettantistica.
4.5. Egualmente, con un preciso e motivato accertamento fattuale la sentenza impugnata ha escluso che l’Agenzia abbia dimostrato la parziale retrocessione del prezzo delle sponsorizzazioni.
Né è richiesto un giudizio di congruità della prestazione effettivamente eseguita che, ove venisse ammesso, comporterebbe in diritto l’introduzione di un nuovo requisito, diverso da quelli già sopra individuati (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, n.14232/2017 cit.) ai fini della detrazione dell’IVA con riferimento alle spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, le quali sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza.
Il fatto storico della esecuzione delle prestazioni fatturate e della loro entità è stato perciò valutato dal giudice e, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti. Pertanto, non vi è spazio alcuno neppure per l’accoglimento del prospettato omesso esame oggetto della seconda censura, in quanto il fatto è stato valutato dal giudice ed oggetto di precisi accertamenti nei termini sopra evidenziati.
Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza ex art.92, comma 1, cod. proc. civ..
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 per compensi, oltre euro 200,00 per rimborso spese borsuali, IVA e Cpa e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.11.2024