Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31993 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31993 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2023
sul ricorso 538/2016 proposto da:
COGNOME ITALO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, Pec: EMAIL, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
proposto avverso la sentenza n.2155/24/2015 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, depositata il 19/5/2015;
Udita la relazione della causa svolta in data 13/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 2155/24/2015 depositata il 19/5/2015 rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME, titolare di attività di impresa di distribuzione di apparecchi di intrattenimento e scommesse, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pavia n. 139/1/2014, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente. L’impugnazione aveva ad oggetto l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO recante riprese ad imposizione IRPEF, Addizionali, IRAP, IVA, oltre accessori, relativamente all’anno di imposta 2007. L’avviso veniva notificato al contribuente dall’RAGIONE_SOCIALE a seguito di un accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. c) del d.P.R. n.600 del 1973, nell’ambito del quale era stata acquisita documentazione ex artt.32 del medesimo decreto e 51 d.P.R. n.633 del 1972. L’avviso veniva in particolare adottato a seguito dell’acquisizione di dati e notizie in contraddittorio con il contribuente, nonché da parte del Concessionario della rete telematica circa il dettaglio della raccolta complessiva degli apparecchi gestiti dal contribuente.
Con il suddetto atto impositivo veniva accertata in capo al contribuente la mancata contabilizzazione di incassi pari ad euro
346.049,90, derivante dall’attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità.
Sulla base di tali dati veniva ricostruito l’ammontare RAGIONE_SOCIALE somme giocate, depurate dalle vincite, presunte nella misura minima prevista dalla legge, e dalle somme atte a remunerare il gestore e gli esercenti, calcolate tenuto conto del PREU, RAGIONE_SOCIALE rate amministrative, dei compensi del Concessionario e del canone spettante ai Monopoli di RAGIONE_SOCIALE.
L’Ufficio accertatore scomputava soltanto le somme che, secondo la dichiarazione del contribuente, erano state versate ai gestori ossia il 50% del dichiarato, e attribuiva l’intero maggiore importo accertato al gestore senza riconoscere in via presuntiva la ripartizione tra gestore ed esercenti, secondo la logica emersa dai dati contabili per il dichiarato.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo, non condividendo la preliminare prospettata lesione del contraddittorio procedimentale per asserita violazione dell’art. 12 co. 7 della legge n.212/2000 quanto ai dati ottenuti dal Concessionario della rete telematica. Venivano inoltre disattese le difese nel merito, inclusa la presunta inattendibilità del dato del PREU 2007 e il mancato riparto del maggior ricavo accertato tra gestore ed esercente, e dunque la contestazione del mancato riconoscimento del costo. La decisione veniva integralmente condivisa dal giudice d’appello.
Il contribuente ricorre per cassazione per due motivi e deposita anche istanza di interruzione del processo per sopravvenuta morte della parte, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
7.
Sempre in via preliminare, va dato atto RAGIONE_SOCIALE eccezioni sollevate in controricorso di inammissibilità del ricorso, sia perché sotto la parvenza della violazione di legge chiede la rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prove e incappa nella preclusione della c.d. doppia conforme, sia perché fondate sull’erroneo presupposto della correlazione tra maggiori ricavi accertati e maggiori costi, scrutinabili unitamente alle singole censure.
Con il primo motivo il ricorrente – ai fini dell’art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. -deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 1 lett. c) e d) d.P.R. n. 600/73 e la violazione dell’art. 2729 cod. civ., per aver l’RAGIONE_SOCIALE posto in essere l’accertamento disattendendo la sua contabilità, pur non essendone stata dimostrata la falsità o l’irregolarità, in forza di una asserita illegittima presunzione di secondo grado, basata sul dato trasmesso dal Concessionario per risalire dal PREU e applicando su detto importo, ancora in via presuntiva, la percentuale minima RAGIONE_SOCIALE vincite.
Il motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ. come interpretato da Cass. Sez. U – , Sentenza n. 7155 del 21/03/2017, in quanto si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione.
10.1. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in punto di accertamento analitico induttivo, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, ossia gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza RAGIONE_SOCIALE proprie dichiarazioni (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 35713 del 05/12/2022, conforme a Cass. S ez. 6 – 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015).
10.2. Quanto poi al divieto di doppia presunzione (cd. “praesumptio de praesumpto”), va innanzitutto ricordato che non è configurabile nel sistema processuale un divieto generalizzato di presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ., né ad altre norme (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 23860 del 29/10/2020; Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 20748 del 01/08/2019). Esso in ogni caso anche su di un piano logico non attiene alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione legale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 24/07/2013). Perciò, ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, l ‘ onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non è illegittimo (Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 15003 del 16/06/2017 ) e per legge la tassazione sui suddetti giochi viene calcolata sulla base del Prelievo Erariale Unico.
10.3. Del resto, in materia di prelievo erariale unico (c.d. PREU) sulle somme giocate mediante gli apparecchi da intrattenimento di cui
all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., già ex art. 39, comma 13, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, presupposto di fatto del tributo è l’effettivo impiego del mezzo utilizzato ovvero l’esercizio del gioco mediante l’apparecchio da intrattenimento, in forza del principio della capacità contributiva di cui all’art. 53, comma 1, Cost. (Cfr. Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 33584 del 18/12/2019). Inoltre, nell’ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi dell’art. 39 quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall’art. 1 della l. n. 296 del 2006 (applicabile “ratione temporis” ed anteriore alla modifica di cui all’art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009), sono coobbligati solidali il soggetto che ha provveduto alla installazione degli apparecchi, il possessore dei locali nel quale sono installati ed il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, purché non siano già debitori a titolo principale. (Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 14563 del 06/06/2018; cfr. anche Sez. 5 – , Sentenza n. 13116 del 25/05/2018).
La prospettiva del ricorrente si pone in contrasto con tali consolidati principi di diritto, ben potendo l’Amministrazione procedere all’accertamento analitico induttivo pur in presenza di contabilità formalmente regolare, anche in ragione RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie ex art.32 cit. idonee a generare presunzioni gravi precise e concordanti, e potendo pure valersi di presunzioni basate sui dati trasmessi dal Concessionario, con calcolo del non dichiarato sulla base del PREU, mentre del tutto generiche sono le deduzioni secondo cui il dato raccolto dagli apparecchi sarebbe diverso dalla determinazione forfettaria operata dall’Amministrazione .
Con il secondo motivo di ricorso -in relazione a ll’art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. -si prospetta la violazione e falsa applicazione del combinato art. 56 del TUIR e art. 39 d.P.R. 600/1973,
in relazione a ll’ art. 53 Cost., avendo la sentenza impugnata mancato di riconoscere che l’RAGIONE_SOCIALE ha addossato tutti i maggiori ricavi rideterminati sulla base RAGIONE_SOCIALE presunzioni al solo gestore, così senza riconoscere al contribuente i costi inerenti ai maggiori redditi presunti dall’Ufficio, rectius senza tener conto della quota esercenti emergente dalla contabilità con riferimento al dichiarato, in contrasto con il principio di capacità contributiva.
13. La censura non è inammissibile per doppia conforme, in quanto la questione non è motivazionale bensì incentrata su una violazione di legge relativa al meccanismo presuntivo e all’art.53 Cost., né è questione nuova dal momento che la correlazione tra maggiori ricavi e costi è un profilo controverso sin dalle fasi di merito, ed è fondata.
La CTR non ha tenuto conto, alla luce del principio di capacità contributiva (cfr. Corte. Cost. n.10/2023 interpretando l’art.32 del d.P.R. 600/73), del fatto che la contabilità del contribuente è potenzialmente idonea a fondare presunzioni gravi precise e concordanti anche per la parte dei ricavi non dichiarati, in quanto attività dichiarativa posta in essere dallo stesso contribuente, formata anteriormente all’accertamento, cronologicamente afferente alla medesima annualità e, dunque, secondo un moRAGIONE_SOCIALE economico di gestione dell’impresa evidentemente suscettibile di replicarsi nell’intero periodo di imposta.
E’ pertanto necessario un nuovo accertamento da parte del giudice della fase rescissoria avuto riguardo al profilo indicato.
14. In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, rigettato il primo, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo oltre che per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
La Corte:
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite .
Roma, così deciso in data 13 settembre 2023