Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21679 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11192/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 6314/09/16 depositata il 24/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 6314/09/16 del 24/10/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e dai RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 9130/02/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALEetà contribuente e dai RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007 .
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, con l’avviso di accertamento notificato alla RAGIONE_SOCIALEetà venivano recuperati a tassazione alcuni costi (lavori edili eseguiti da tale NOME COGNOME), asseritamente pagati in contanti e ritenuti non inerenti in quanto non effettivamente sostenuti.
1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) il punto di gravame relativo alla violazione del principio del litisconsorzio necessario era eccessivamente generico, «non risultando compiutamente chiarito quale attualmente lo stato e grado del processo ai nomi dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e COGNOME NOME»; b) le fatture rilasciate da NOME COGNOME non avevano attinenza all’oggetto RAGIONE_SOCIALEale e ai lavori asseritamente effettuati, sicché i costi non erano certi.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 29, 59 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 39, 101, 102, 115, 116 e 159 e
354 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE, litisconsorti pretermessi.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Il giudizio di primo grado, al pari del giudizio di secondo grado, si è svolto sia nei confronti della RAGIONE_SOCIALEetà che dei RAGIONE_SOCIALE di detta RAGIONE_SOCIALEetà, sicché non sussiste la denunciata violazione del litisconsorzio necessario.
1.3. La circostanza, poi, che i giudizi concernenti gli avvisi di accertamento nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE sono rimasti autonomi, non inficia l’integrità del contraddittorio in questa sede, con riferimento all’avviso di accertamento concernente la RAGIONE_SOCIALEetà.
1.4. Né le sentenze emesse con riferimento ad altri anni d’imposta (peraltro nemmeno prodotte) possono avere efficacia di giudicato esterno su di una questione meramente processuale.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, non avendo la CTR esaminato le questioni poste dai contribuenti.
2.1. I motivi vanno disattesi.
2.2. Non si configura, infatti, alcuna omessa pronuncia, avendo la CTR chiaramente motivato in ordine alla riconoscibilità dei costi, ritenuti non certi.
2.3. Quanto al vizio di motivazione, « le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso
la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l’art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito » (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014).
2.3.1. Tali disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all’11 settembre 2012 (Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 24909 del 09/12/2015; Cass. n. 11439 del 11/05/2018) e, dunque, anche al presente giudizio, introdotto con appello spedito il 23/12/2015, come si evince dalla sentenza impugnata.
2.4. È vero che la parte ricorrente denuncia l’omesso esame di una serie di fatti rilevanti e che, nel caso di omessa considerazione dei fatti, non opera il principio sotteso all’art. 348 ter cod. proc. civ. (Cass. n. 29222 del 12/11/2019).
2.4.1. Tuttavia, il fatto decisivo che deve essere omesso per integrare la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è quello che costituisce l’oggetto di prova nel giudizio di merito e, nel caso di specie, le circostanze rilevanti ai fini della decisione (concernenti la certezza dei costi) sono state esaminate dal giudice di appello (e, prima ancora, dal giudice di primo grado).
2.4.2. Non sussistono, pertanto, fatti omessi che rendano inapplicabile la disciplina di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ., atteso che i fatti dedotti dal contribuente ineriscono alla valutazione compiuta dalla CTR.
In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite pari ad euro 24.872,00.
3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/04/2024.