Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2569 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2569 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25354/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale risulta ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE n. 241/2018, depositata il 01/02/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito, per la ricorrente, l’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udito il Sostituto P.G. AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del giudizio è rappresentato dalla sent. n. 241/2018, emessa dalla CTR del Piemonte e dep. il 01/02/2018, non notificata, con riferimento all’annualità d’imposta 2009 -2010, concernente la indeducibilità di un costo di 202.000 euro nel 2009 e di 200.000 euro nel successivo anno d’imposta, per servizi amministrativi resi dalla consolidante RAGIONE_SOCIALE nei confronti della consolidata RAGIONE_SOCIALE
In precedenza, le due società contribuenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento NUMERO_DOCUMENTO relativo all’IRES 2009 e NUMERO_DOCUMENTO per IRES 2010, ricorsi che venivano riuniti ed accolti parzialmente dalla CTP di Torino con la sent. n. 372/2015 (che confermava l’accertamento per il 2009 unicamente per la parte relativa alla ripresa a tassazione di alcuni costi per omaggi e manutenzioni, complessivamente pari ad euro 8.503, annullando invece gli accertamenti per il recupero relativo agli indicati servizi amministrativi ‘infragruppo’).
L’appello dell’ufficio è stato parimenti respinto con la sentenza oggetto della presente impugnazione.
4 . L’ufficio ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi di doglianza. Il ricorso è stato notificato alla RAGIONE_SOCIALE ed al Fallimento della RAGIONE_SOCIALE a mezzo PEC, presso i procuratori costituiti nel giudizio di merito.
Entrambe le convenute non si sono costituite.
La procura generale, in persona del sostituto P.G. AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso per iscritto, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
7 . E’ stata, quindi, fissata udienza pubblica per il successivo 20 novembre 2025, cui ha partecipato per l’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO l’AVV_NOTAIO, mentre il sost. COGNOME.G. ha ribadito le proprie conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso proposti possono così sintetizzarsi:
violazione art. 109 dpr 917/1986 e artt. 2704 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; secondo la ricorrente, l’indeducibilità del costo contabilizzato dalla società RAGIONE_SOCIALE -derivante da asseriti servizi amministrativi forniti dall’RAGIONE_SOCIALE per complessivi Euro 404.000 era stata legittimamente motivata dall’ufficio, in mancanza di data certa del contratto relativo ai servizi medesimi, dalla mancata indicazione analitica del costo del lavoro utilizzato a tal fine e dall’assenza di documentazione relativa all’avvenuta registrazione a fine anno della fattura relativa;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 163 dpr 22/12/1986 n. 917 , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; l’ufficio ritiene che anche la parte di motivazione relativa ad un’asserita duplicazione d’imposta in contrasto con l’art. 163 TUIR sia erronea in diritto.
Il primo motivo di ricorso risulta fondato, in consonanza con le stesse conclusioni della Procura Generale.
La motivazione della sentenza impugnata ha ritenuto, in buona sostanza, l’erroneità del disconoscimento effettuato dall’Ufficio del costo portato in deduzione dalla RAGIONE_SOCIALE, in ragione della pretesa inidoneità della documentazione ad esso sottostante, sul rilievo che ‘l’assenza di data certa sul contratto, la mancata indicazione analitica del
costo del lavoro e la mancata fornitura di documentazione e l’avvenuta registrazione a fine anno della fattura’ non sono obbligatoriamente richiesti per la deducibilità del suddetto costo.
Così facendo, tuttavia, i giudici di merito hanno finito per capovolgere l’onere probatorio incombente sulle parti , errando altresì nell’applicazione dell’art. 109 TUIR , quanto alla deducibilità dei costi.
Con principio certamente applicabile, mutatis mutandis, anche alla vicenda in esame, Sez. 5, sent. n. 2599 del 27/01/2023, ha giustamente affermato che in materia di costi cd. infragruppo, affinché il corrispettivo, riconosciuto alla capogruppo o alla società incaricata del servizio a beneficio di altra consociata, sia deducibile dalla società che lo riceve, occorre che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata, anche se a quei costi non corrispondano direttamente ricavi in senso stretto; ne consegue che l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati grava sulla contribuente controllata che affermi di aver ricevuto il servizio, tenuta ad una specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.
In precedenza, anche Sez. 5, ord. n. 8001 del 22/03/2021, aveva già stabilito che in tema di reddito di impresa, ai fini della deducibilità dei costi infragruppo derivanti da accordi “cost sharing agreements”, non può ritenersi sufficiente l’esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate -quali le attività direzionali, amministrative, legali e tecniche -e la fatturazione dei corrispettivi, richiedendosi, al contrario, la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.
Nella stessa ottica interpretativa, si è altresì ribadito che la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali e sui servizi prestati dalla controllante, è subordinata all’effettività ed inerenza della spesa in ordine all’attività di impresa esercitata dalla controllata ed al reale vantaggio che ne sia derivato a quest’ultima, inteso a migliorare la posizione economica o commerciale della stessa (Sez. 5, ord. n. 19001 del 06/07/2021; così come Sez. 5, ord. n. 17535 del 28/06/2019 e Sez. 5, sent. n. 32422 del 14/12/2018).
Il che, peraltro, si pone in linea con il più generale principio secondo cui in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé (cfr. ex multiis, Sez. 5, sent. n. 24880 del 18/08/2022 o Sez. 5, ord. n. 3750 del 13/02/2025, con riguardo specifico all’attività di consulenza resa fra società collegate).
E’quindi riduttivo ritenere, come invece hanno fatto i giudici di merito, che l’ufficio abbia tenuto un comportamento ‘contraddittorio’ che, da un lato, non avrebbe contestato la movimentazione monetaria fra le due società e, dall’altro, avrebbe preteso la data certa del contratto di assistenza e servizi amministrativi prodotto in sede di verifica quale giustificativo.
Tale richiesta, infatti, si è accompagnata ad una più ampia contestazione che rilevava come la RAGIONE_SOCIALE avesse un oggetto sociale incompatibile con lo svolgimento di dette attività di assistenza amministrativa e come, alla luce della genericità della descrizione delle fatture n. NUMERO_DOCUMENTO e 71NUMERO_DOCUMENTO, occorresse chiarire le modalità di lavoro che avevano permesso la prestazione di tali servizi, atteso che la RAGIONE_SOCIALE era priva del personale sufficiente a tale svolgimento, non erano identificati beni specifici idonei all’espletamento dell’attività e la
RAGIONE_SOCIALE risultava aver pagato anche a soggetti terzi alcune prestazioni (SISTRI -sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) che pure risultavano contenute nelle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE.
La decisione impugnata ha invece , di fatto, capovolto l’onere della prova , ritenendo che una volta prodotto un contratto privo di data certa, spettasse all’amministrazione provare l’indeducibilità dei costi e non alla contribuente dimostrare i presupposti che giustificassero la deducibilità dei medesimi. Si tratta di un vizio che non attiene ad una diversa valutazione del merito del giudizio, ma che è possibile censurare ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., laddove la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. derivi dal fatto che il giudice ha attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Sez. 3, sent. n. 13395 del 29/05/2018 e, più recentemente, anche Sez. 5, sent. n. 26739 del 15/10/2024, in tema di distinzione fra violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.).
In definitiva, il primo motivo di ricorso appare fondato. L’esigenza di rinnovare la valutazione in tema di deducibilità dei costi indicati applicando correttamente l’onere probatorio, secondo quanto sopra si è evidenziato, determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo;
per l’effetto cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Consigliere rel. NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME