Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4608 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4608 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 11704-2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 227/III/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 26/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.E.S. relativamente all’anno di imposta 2012, conseguenti all’imputazione alla contribuente di maggiori ricavi non dichiarati e di costi non deducibili per fatture relative ad operazioni inesistenti o non inerenti;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Teramo che, con sentenza n. 212/2015, rigettò il ricorso;
che la RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, la quale, con sentenza n. 227/III/2016, depositata il 26/02/2016 rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come (a) l’avviso di accertamento impugnato fosse correttamente motivato, (b) il p.v.c. sotteso all’atto impositivo avesse valore probatorio ai fini della legittimità dell’accertamento, valenza non scalfita (b.1) dalla mancata allegazione allo stesso delle dichiarazioni rese da un ex dipendente della società contribuente (siccome riportate, quanto a contenuto, nel p.v.c. medesimo) né, tantomeno, (b.2) dagli esiti del controllo svolto dalla Guardia di Finanza presso il magazzino della FARLGASS, sia perché effettuato in anno diverso da quello oggetto di contestazione, sia perché la merce sottesa alle riprese per cui è causa è destinata alla lavorazione (con conseguente inapplicabilità di riscontro diretto tra merce non
trovata e merce venduta in nero). I giudici di appello hanno altresì rilevato come, da un lato, (c) il rinvenimento di contabilità occulta costituisse ‘ valido elemento indiziario idoneo a provare l’esistenza di imponibili non registrati nella contabilità ufficiale’ , spettando conseguentemente alla contribuente ‘ fornire…una concreta prova contraria ‘ (cfr. pp. 2, ult. rigo e 3 della motivazione della sentenza impugnata) -onere non assolto nella specie e, dall’altro, (d) fossero da escludere (d.1) tanto la illogicità del recupero rispetto ai maggiori ricavi ricostruiti sulla base della retribuzione in nero corrisposta alla dipendente irregolare, (d.2) quanto la deducibilità del relativo costo, non versandosi in presenza di accertamento di tipo induttivo. Con riferimento alla ripresa per costi non inerenti, ancora, la C.T.R. evidenziò, come (e) ‘ la fonte dell’obbligo di indicazione specifica dell’autovettura riparata nel documento attestante la spesa dedotta è da rinvenire nella generale norma che consente la deducibilità delle sole spese inerenti… ‘ (cfr. p. 3 della motivazione), rilevando altresì come il possesso, ad opera della RAGIONE_SOCIALE, di autovetture non implicava, in mancanza di ulteriori elementi di riscontro, che esse necessitassero di riparazioni nell’anno di imposta in esame né, tantomeno, che le prestazioni fatturate avessero effettivamente riguardato i veicoli aziendali. Da ultimo, infine, rilevato che l’accertamento fondava sulla imputazione alla contribuente della partecipazione ad operazioni oggettivamente inesistenti, (f) qualificazione non scalfita dal provvedimento di archiviazione adottato in sede penale né dalle allegazioni (rimaste non dimostrate) della RAGIONE_SOCIALE circa la sussistenza di un interesse economico sottostante alle operazioni contestate ed implicante, quale ‘ logico corollario ‘, il difetto di inerenza dei relativi costi, la RAGIONE_SOCIALE ha concluso per (g)
l’estraneità al thema decidendum delle questioni sollevate dalla contribuente a proposito della qualificazione del rapporto in termini di interposizione illecita di manodopera;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso , l’ RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della ‘ nullità della sentenza per motivazione apparente ‘ (cfr. ricorso p. 6), per avere la RAGIONE_SOCIALE.T.RAGIONE_SOCIALE. ‘ pedissequamente ed acriticamente operato un rinvio all’atto di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate di Teramo depositato il 17 settembre 2015, e non avendo accompagnato detto rinvio da valutazioni né da indicazioni delle ragioni che possano aver indotto il giudicante a superare le questioni prospettate dalla parte appellante ‘ (cfr. ivi);
che il motivo è infondato;
che nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità dei contenuti, né delle relative modalità espositive (arg. da Cass., Sez. U, 16.1.2015, n. 642, Rv. 634091-01; Cass., Sez. 5, 6.10.2022, n. 29028, Rv. 666078-01);
che premesso che, già in astratto, nulla vietava, dunque, alla C.T.R. di riprodurre, in parte qua , il contenuto delle memorie difensive dell’ RAGIONE_SOCIALE), senza altro aggiungervi, in ogni caso non v’è prova che le argomentazioni motivazionali in questione siano state emesse in assenza di un vaglio critico delle contrapposte posizioni assunte dalle parti in giudizio (così espressamente Cass., Sez. 5, 6.10.2022, n. 29028, Rv. 666078-01, in motivazione, p. 4, sub § 8) – anzi il contrario emergendo proprio ex actis, quale conseguenza della rielaborazione dei contenuti testuali della memoria in questione, a dimostrazione del fatto che la motivazione della decisione ha rappresentato il frutto della ragionata valutazione delle allegazioni difensive, nonché delle produzioni documentali delle parti, non scalfite dall’erroneo richiamo, alla pagina 2 della motivazione, all’anno di imposta 2011, trattandosi, all’evidenza, di mero lapsus calami, sulla base del mero raffronto con l’ incipit della medesima motivazione, laddove l’anno di imposta è correttamente individuato nel 2012; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ‘violazione e falsa applicazione di legge degli art. 41bis DPR 600/1973, art. 25 D.LGS 446/1972, art. 54 del DPR 633/1972 ‘ (cfr. ricorso p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente confermato la decisione di prime cure che, nel confermare a propria volta la legittimità dell’accertamento condotto dall’Ufficio in ordine alla ripresa di € 1.500,00 per la mancata contabilizzazione di retribuzioni versate in nero, è addivenuta a tale conclusione nonostante l’incompatibilità tra la prova di natura indiziaria ed un accertamento (come nella specie) di natura parziale; che il motivo è infondato;
che è sufficiente richiamare i consolidati principi affermati da questa Corte, per cui: a) l’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via indiziaria e presuntiva (Cass., Sez. 6-5, 4.4.2018, n. 8406, Rv. 647574-01); b) la documentazione extracontabile, rivelatrice dell’utilizzo di lavoro “in nero” da parte della società accertata, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino in termini quantitativi o monetari, i singoli atti di impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, spettando poi al contribuente l’onere -non assolto, nella specie – di fornire adeguata prova contraria (Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10138, non massimata, in motivazione, p. 3, sub § 4 ed ivi altri riferimenti giurisprudenziali);
che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 109 DPR 917/1986 ‘ (cfr. ricorso, p. 15), per avere la RAGIONE_SOCIALE.T.RAGIONE_SOCIALE. erroneamente ritenuto non inerenti (e, quindi, non deducibili) i costi per le riparazioni di autovetture ed autocarri indicati nelle fatture sottese alle riprese per cui è causa, anche considerando che ‘ non sembra possa escludersi che quelle spese potessero essere idonee –
direttamente o indirettamente -a produrre utili, anche over riferite a vetture non aziendali ‘ (cfr. ivi, p. 17);
che il motivo è inammissibile;
che in tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità – anche solo potenziale ed indiretta – secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa, perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass., Sez. 5, 18.8.2022, n. 24880, Rv. 665495-01);
che la C.T.R. – attenendosi al principio che precede – ha dunque escluso l’inerenza all’attività di impresa esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE dei costi indicati nelle fatture sottese alla ripresa per cui e causa e relativi a riparazioni di veicoli, osservando come, in presenza di documenti di spesa non contenenti sufficienti informazioni (cfr. anche il p.v.c. trascritto, in parte qua , alla p. 16 del ricorso, donde risulta che le fatture in questione riportavano la generica dicitura ‘MANUTENZIONE E RIPARAZIONE’ riferite ad ‘AUTOCARRI’ ed ‘AUTOVETTURE’), la società contribuente non avesse fornito la prova che le lavorazioni in questione effettivamente riguardassero i propri veicoli;
che appare allora evidente come parte ricorrente – peraltro anche attraverso l’introduzione di un argomento nuovo (siccome non
localizzato se, come e quando allegato nei precedenti gradi di merito) e, cioè, la possibilità di considerare inerenti anche riparazioni afferenti a veicoli non rientranti nel parco macchine aziendale – miri ad una – inammissibile (arg. da (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01) – (ri)valutazione degli elementi che hanno indotto la C.T.R. a ritenere corretta la ripresa operata dall’Ufficio in parte qua ;
che con il quarto ed ultimo motivo, infine, la difesa della RAGIONE_SOCIALE lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ‘ violazione e falsa applicazione art. 109 DPR 917/1986 -art. 19 DPR 633/1972 -art. 41bis DPR 600/1973 ‘ (cfr. ricorso, p. 18), per avere la RAGIONE_SOCIALE erroneamente confermato la mancanza di inerenza (e, quindi, l’indeducibilità) dei costi sostenuti per i rapporti di consulenza intercorsi tra la odierna ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE, ‘ operazioni giudicate elusive, in conseguenza della assunta inesistenza economica dei servizi che la componevano ‘, nonostante (a) un decreto di archiviazione del G.i.p. presso il Tribunale di Teramo abbia confermato ‘ la genuinità di quei servizi ‘ (cfr. ricorso, p. 22), documentalmente comprovati, peraltro, dal contratto del 29.4.2011 e (b) le ragioni di risparmio fiscale non incidano sulla deducibilità dei costi relativi ad operazioni (nella specie) esistenti;
che il motivo è inammissibile, non cogliendo esso la ratio decidendi della gravata decisione;
che va anzitutto osservato che: 1) in materia di deducibilità dei costi d’impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito
dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi, non potendo tale ultima prova, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., Sez. 5, 19.12.2019, n. 33915, Rv. 656602-01); 2) in tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 cod. proc. pen. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell’art. 654 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 5, 4.8.2020, n. 16649, Rv. 658694-01);
che, tanto premesso, osserva la Corte come la C.T.R., contrariamente a quanto opinato dalla difesa di parte ricorrente, non ha ritenuto i costi relativi alle operazioni intercorse tra la RAGIONE_SOCIALE e la FINEDIL indeducibili, siccome non inerenti ma ha, piuttosto, ritenuto assolta, ad opera dell’Ufficio, la prova della inesistenza oggettiva delle operazioni infragruppo in questione, da ciò inferendone (in perfetta linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte supra richiamata) la indeducibilità dei connessi costi (‘ resta ferma la qualificazione delle operazioni in esame come ‘economicamente inesistenti’, con
conseguente…indeducibilità…dei costi. Al riguardo, si ritiene…che qualsiasi divergenza tra realtà documentale e la realtà economica dell’operazione è idonea a qualificare l’operazione come (oggettivamente) inesistente sotto il profilo fiscale, con le conseguenze di cui sopra’ ), al contempo ritenendo non assolta, ad opera della contribuente, l’onere della prova contraria su di sé gravante sulla scorta (a) della irrilevanza del decreto di archiviazione pronunziato dal G.i.p. presso il Tribunale di Teramo (peraltro neppure trascritto in ricorso, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., sì da precludere alla Corte qualsivoglia valutazione in ordine alle relative motivazioni), (b) della mancanza di prova in ordine all’esistenza effettiva di un interesse societario sottostante alle operazioni contestate, (c) del regime minimale ovvero dell’inverosimiglianza dei risparmi di spesa addotti dalla contribuente nonché, (d) quale conseguenza della esternalizzazione dei servizi amministrativi, commerciali e di consulenza della RAGIONE_SOCIALE, della duplicazione di esborsi alle stesse conseguenti, ‘ spesati come costi per servizi e dalla RAGIONE_SOCIALE come costi per personale dipendente ‘ (cfr. ult. p. della motivazione);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. ,
delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.000,00 (tremila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione