Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30499 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 30499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
Op inesistenti
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5910/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , nonché la società RAGIONE_SOCIALE, sedente in Trescore Balneario, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il primo in Bergamo, INDIRIZZO, il tutto come di procure in calce al ricorso;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 1320/26/20, depositata il 25 giugno 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Si dà atto che il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si dà altresì atto che il sostituto del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, ha concluso per l’accoglimento del ricorso, mentre la difesa erariale ne ha richiesto la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza.
RILEVATO CHE:
1.L’RAGIONE_SOCIALE, con due avvisi di accertamento, riprendeva a tassazione redditi derivanti dal disconoscimento di componenti negativi per € 2.689.999,95, con riguardo alla ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, e per € 10.350.000,60 per quanto riguarda la RAGIONE_SOCIALE, il tutto per l’anno d’imposta 2010. Trattavasi in particolare di costi collegati ad operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP di Bergamo respingeva i ricorsi proposti dai contribuenti, e la CTR, adìta dagli stessi in grado d’appello, confermava la sentenza di primo grado. Ricorrono i contribuenti in cassazione affidandosi ad un unico mezzo. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e, da ultimo, i contribuenti hanno depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 109 TUIR e 53 Cost. nonché omesso esame di un fatto decisivo.
1.1. Il motivo è infondato.
L’assunto da cui parte la difesa dei contribuenti è che, eliminate dalle poste passive le voci inerenti alle operazioni oggetto di indagine penale (quelle cioè per le quali sussisterebbero i presupposti per essere qualificate come oggettivamente inesistenti), poiché la merce -ancorché in modo irregolare -era stata acquistata, tali poste venivano compensate con un conto generico ‘acquisti di materiale ferroso’, apertamente non supportato da documenti giustificativi. Si sostiene che tale modo di procedere consentirebbe di salvaguardare il principio di capacità contributiva e inoltre si adeguerebbe al criterio proprio
dell’accertamento induttivo, in cui a fronte dei redditi ricostruiti vengono riconosciuti i corrispettivi costi.
Di là dall’inammissibile affastellamento di motivi differenti (di cui uno, relativo all’assunto omesso esame di fatto decisivo, è di per sé inammissibile dal momento che sul punto della mancata documentazione dei costi si ha la doppia conformità delle sentenze di merito), risulta evidente che nella specie, volta che l’esame della contabilità denunci l’irregolarità dei documenti che dimostrerebbero i costi, è compito del contribuente provare documentalmente quei costi che effettivamente abbia sostenuto, come prescritto dall’art. 109 TUIR.
Qui in effetti non si versa in ipotesi di omessa dichiarazione, ma in un caso di dichiarazione effettuata con imputazione di costi non documentati, perché i documenti originariamente allegati risultano non rilevanti (in quanto ricollegati ad operazioni oggettivamente inesistenti).
I ricavi sono quelli effettivi, dichiarati, non sono ricostruiti dall’ufficio, e il principio per cui i relativi costi devono essere documentati non risulta affatto in contrasto con quello della capacità contributiva, diversamente la stessa necessità di documentazione dei costi sarebbe del tutto obliterata.
L’infondatezza radicale del ricorso determina la condanna delle ricorrenti alle spese di giudizio.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 20 mila, oltre spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024