Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31976 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31976 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11864/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 9697/2021 depositata il 29 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto la concessione di un contributo pubblico previsto dal POR Sicilia 2000/2006 per la realizzazione di un complesso di idroterapia e di estetica con annesse strutture ricettive di tipo alberghiero per un importo complessivo di euro 964.954,91, erogato in anni precedenti al 2011. A partire dal 2010, la società è stata oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Patti con riferimento all’ illegittima ricezione di tali contributi. In data 5 giugno 2012, la Guardia di Finanza concludeva le verifiche, rilevando l’ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In data 22 luglio 2016, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava alla società l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, concernente maggiori imposte relative a IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. L’avviso di accertamento faceva seguito agli avvisi emessi nei confronti della società con riferimento agli anni dal 2005 al 2010. Secondo la prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE, la società, al fine di conseguire illecitamente il contributo da parte della Regione Sicilia, avrebbe contabilizzato costi fittizi, documentati da fatture per operazioni inesistenti, emesse da alcuni fornitori in anni precedenti al 2011.
La società proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento , contestandone la legittimità.
Si opponeva l’Ufficio chiedendone il rigetto.
La Commissione tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 4206/01/2017, accoglieva il ricorso.
-Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva atto di appello.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 9697/2021, depositata il 29 ottobre 2021, ha accolto l’appello.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 14, comma 4 bis , della legge n. 537/1993 e dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo quanto prospettato, sarebbe da censurare il comportamento del giudice di secondo grado che non ha tenuto conto del tipo di accertamento effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE nel caso di specie, con conseguente violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di presunzioni e dell’art. 14, comma 4 bis , della legge n. 537/1993. L ‘RAGIONE_SOCIALE avrebbe fatto ricorso a un ragionamento di tipo induttivo, fondato su mere presunzioni sconfessate dalla copiosa produzione documentale prodotta in seno al giudizio di primo grado. Difatti, non sarebbero stati riscontrati, per l’anno 2011, costi e/o spese sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE per beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia poi esercitato l’azione penale. Sebbene sia vero che le operazioni ispettive della Guardia di Finanza hanno preso in esame il periodo d’imposta compreso tra l’1.01.2005 e il 10.04.2012, tuttavia, gli agenti non hanno mosso alcuna contestazione per l’anno 2011, in quanto, con riferimento a questa annualità, la RAGIONE_SOCIALE non ha ricevuto alcun contributo regionale, né ha dedotto costi per operazioni inesistenti o detratto IVA relativa a operazioni inesistenti. I fatti contestati quale reato si riferiscono ad anni precedenti al 2011 e se , quindi, non è stata esercitata l’azione penale
con riferimento al 2011, non possono esservi costi direttamente utilizzati per il compimento di atti qualificati come delittuosi e, quindi, non potrebbe applicarsi il comma 4 bis dell’art. 14 della l. 23 dicembre 1993 n. 537.
Con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 1, n. 4 codice del processo tributario, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. La ricorrente deduce che nella motivazione della decisione impugnata non vengono riportate le risultanze della verifica e l’unica ratio decidendi espressa si compone di una serie di affermazioni apodittiche che non hanno alcun ancoraggio al quadro fattuale e istruttorio della fattispecie. Si tratterebbe, dunque, di affermazioni del tutto inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Commissione tributaria regionale non avrebbe in alcun modo tenuto conto della ripartizione dell’onere probatorio tra contribuente e Amministrazione, limitandosi a motivare la sentenza sulla scorta di quanto apoditticamente e infondatamente affermato dall’RAGIONE_SOCIALE con l’atto di appello. Al contrario, all’esito dei due grad i di giudizio, la società avrebbe dimostrato che:
le contestazioni oggetto di indagine penale non riguardavano l’annualità 2011, per la quale non è stata esercitata alcuna azione penale;
le fatture presuntivamente parzialmente inesistenti non erano relative al 2011, ma alle annualità dal 2005 al 2010, e che comunque i relativi avvisi erano stati già annullati in sede giudiziaria;
nel 2011 non è stato dedotto alcun costo relativo a fatture asseritamente inesistenti, né è stata detratta l’ IVA con riferimento a operazioni inesistenti;
il complesso oggetto del finanziamento regionale, sin dall’aprile 2012, è pronto ad assolvere alla funzione alberghiera e di centro termale, come documentato negli allegati al fascicolo di primo grado;
nelle more del sequestro del complesso ordinato dalla Procura della Repubblica di Patti, lo stesso RAGIONE_SOCIALE. autorizzava l’esecuzione dei lavori di completamento e la RAGIONE_SOCIALE ha pienamente assolto l’impegno di informare la Procura della Repubblica del completamento dei lavori con relazioni mensili;
non è dato rinvenire alcun connotato di fittizietà e illiceità nell’attività svolta dalla società ricorrente e dai suoi amministratori, i quali hanno destinato alla realizzazione del complesso terreni di loro proprietà, contratto un ingente mutuo bancario, investito ingenti somme di denaro, dotando la RAGIONE_SOCIALE di ulteriori disponibilità.
1.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).
Nel caso di specie, la sentenza contiene affermazioni apodittiche e non spiega perchè i costi sono indeducibili. La motivazione risulta del tutto criptica e non dà conto alcuno dei rilievi formulati dalla società ricorrente con riferimento al fatto che le contestazioni oggetto di indagine penale non riguardavano l’annualità 2011, per la quale, peraltro, non era stata esercitata alcuna azione penale, e che le fatture inesistenti non erano relative al 2011, ma alle annualità dal 2005 al 2010.
Va peraltro evidenziato che il richiamo all’art. 14, comma 4bis , come modificato dall’art. 8 d.l. n. 16 del 2012, non è pertinente, perchè la contestazione riguarda operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. n. 33915/2019) e, se viene accertata la loro inesistenza oggettiva, secondo le previste regole di ripartizione RAGIONE_SOCIALE prova, i costi non sono in ogni caso deducibili, a prescindere dal collegamento con un delitto non colposo.
In tema di attività d’impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell’operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 10336/2025).
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di
secondo grado territorialmente competente anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 14 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME