Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32508 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32508 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r., sedente in Monopoli; COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali soci della suddetta società, tutti con avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente
–
Contro
, ;
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, n. 3732/2017 depositata il 13 dicembre 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Con appositi avvisi di accertamento l’Agenzia recuperava a tassazione l’indebita deduzione di costi rappresentati da canone locatizio per capannone concesso dalla locatrice RAGIONE_SOCIALE, per un importo pari alla differenza fra l’imponibile fatturato e il canone pattuito. Trattandosi poi di società a ristretta base sociale, i suddetti maggiori ricavi venivano imputati come occultamente
Cancell in corso causa
distribuiti ai soci. I ricorsi venivano accolti dalla CTP, ma la decisione veniva riformata dalla CTR da cui il ricorso in cassazione dei contribuenti, basato su quattro motivi, ed avverso il quale resiste l’Agenzia con controricorso.
Successivamente veniva depositata memoria illustrativa e documenti, a mezzo della quale si specificava come in data 30 marzo 2023 la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese, mentre i soci avevano aderito alla definizione agevolata e per parte loro chiedevano l’estinzione del giudizio.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente deve darsi atto che i soci hanno depositato la documentazione atta a dimostrare l’adesione alla definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018. In particolare, sono state depositate le domande contenenti l’indicazione degli atti oggetto di impugnazione (avvisi di accertamento nei confronti dei soci) e gli F24 attestanti l’avvenuto pagamento dei relativi importi, per cui può pronunciarsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, limitatamente agli stessi.
Pregiudizialmente deve poi verificarsi l’effetto dell’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese del residuo contraddittore RAGIONE_SOCIALE Orbene L’allegazione (e la prova) dell’evento è irrilevante, secondo quanto la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2583 del 1976 e, in relazione alla cancellazione della società, Sez. L, Sentenza n. 3323 del 2014), onde al pari dell’evento morte registratosi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, può affermarsi che: « L’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, debitamente comunicata dal suo difensore, non è causa di interruzione del processo in sede di legittimità ».
Il principio risulta essere stato nuovamente applicato da Cass. n. 2625/2018 e va dunque ribadito dal Collegio.
Venendo al merito dei motivi dunque, con il primo si deduce violazione dell’art. 2909 cod. civ., in quanto con sentenza n. 3596 del 2014 della CTP di Bari sarebbe stata accertata con efficacia di giudicato la non fittizietà dell’importo dei canoni, come dimostrerebbero ‘il mastrino contabile e i bonifici di pagamento, la dichiarazione dei redditi della ditta locatrice…’.
3.1. Il motivo è infondato, in quanto non solo la sentenza in parola si riferisce a diversi anni d’imposta e si fonda su elementi probatori specificamente inerenti a tali diverse annualità, ma la parte ricorrente non ha prodotto la copia della sentenza munita del certificato di passaggio in giudicato. Per il resto il motivo fa riferimento alla posizione dei soci e pertanto è irrilevante ai fini del decidere.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1362, cod. civ., in particolare deducendosi che sarebbe stato violato il principio della distribuzione dell’onere della prova, mancando indizi a sostegno del valore negativo attribuito al contratto del 18 dicembre 2006 e circa invece la persistente efficacia del contratto del 2002. La sentenza avrebbe anche violato l’art. 1362 cod. civ., laddove si stabilisce che l’interpretazione del contratto deve avvenire alla luce della comune intenzione delle parti.
4.1. Il motivo è infondato. Sotto il primo profilo appare evidente come il giudice d’appello abbia valutato elementi indiziari a riprova della fittizietà del rinnovo contrattuale del contratto di locazione, avvenuta in corso di validità del contratto originario, con una decuplicazione del canone, tenendo conto dei legami di parentela fra le parti, nonché del mancato pagamento dei canoni stessi. Ne deriva dunque che non tanto si tratta di censura in ordine alla violazione del principio dell’onere della prova, quanto di una richiesta di revisione dell’accertamento in fatto operato dal giudice del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Quanto al secondo profilo non si specifica in quale punto la sentenza abbia violato i canoni ermeneutici stabiliti dall’art. 1362 cod. civ., limitandosi il motivo a un generico ed astratto esame della disciplina.
Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39 39 d.p.r. n. 600/1973, 54 d.p.r. n. 633/1972; 44 e 45, TUIR e 2729 e 2697, cod. civ., laddove la sentenza ha accertato una distribuzione degli utili in favore dei soci.
5.1. Il motivo è assorbito dall’intervenuta estinzione del giudizio nei confronti dei soci.
6.Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115, cod. proc. civ., non essendo stati contestati i documenti (mastrini ed estratti conto) che dimostrerebbero l’avvenuto pagamento dei canoni.
6.1. Il motivo è infondato in quanto la difesa erariale ha certamente contestato l’avvenuto pagamento, dal momento che ha dedotto espressamente come il mancato pagamento si evinceva dal debito crescente di anno in anno appostato nel bilancio sociale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, locatrice, fino ad assurgere nel 2008 alla somma di € 374.400,00.
Il ricorso, limitatamente alla società, merita dunque integrale rigetto, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, da parte della società ricorrente, ai sensi dell’art. 13, , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228,
comma 1quater un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte, con riferimento alla controversia relativa ai soci NOME e NOME COGNOME, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alla controversia relativa alla società RAGIONE_SOCIALE respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese che liquida in favore dell’Agenzia in € 2500,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024