Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6240 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 07/03/2024
Oggetto: tributi –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29183/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi da ll’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1447/01/21, depositata in data 14 aprile 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE , esercente l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, ha impugnato quattro avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2013, 2014, 2015, 2016 con cui -a seguito di verifica e PVC -si disconoscevano costi per operazioni oggettivamente inesistenti e la relativa detrazione IVA, recuperandosi a tassazione i maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori.
La CTP di Milano ha rigettato i ricorsi riuniti.
Dalla sentenza emerge che il socio COGNOME NOME ha impugnato due avvisi relativi al maggior reddito da partecipazione, ricorsi rigettati dalla CTP di Como.
La CTR della Lombardia, con sentenza qui impugnata, ha rigettato gli appelli riuniti dei contribuenti, ritenendo fondata la pretesa impositiva e ritenendo che nella specie, trattandosi di società a ristretta base, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci.
Propongono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 109, quarto comma, lett. b) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e
53 Cost. Osservano i ricorrenti che l’accertamento era stato condotto con metodologia induttiva e non teneva conto dei costi e della loro deduzione ai fini delle imposte dirette e per il reddito da partecipazione del socio COGNOME NOME.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 10 e 7, commi 1 e 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere il giudice di appello censurato l’omessa allegazione all’atto impositivo delle dichiarazioni di terzo, dalle quali erano promanati il PVC e gli avvisi impugnati.
Va preliminarmente rilevato che il giudice di appello ha accertato, con statuizione non oggetto di impugnazione, che non sussiste litisconsorzio necessario tra società e socio (« nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario con la società »).
Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché -in disparte la circostanza per cui non emerge in alcun modo che gli accertamenti in oggetto fossero condotti con metodologia induttiva (« globalmente induttivo ») -la censura secondo cui l’accertamento in oggetto non tenesse conto dei costi e della loro deduzione ai fini delle imposte dirette non risulta tracciata nella sentenza impugnata, per cui deve ritenersi censura nuova.
La censura si rivela ulteriormente inammissibile, in quanto estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto indeducibili alcune componenti negative di reddito in quanto costi afferenti fatture oggettivamente inesistenti, anziché sussistente un accertamento di maggiori ricavi con metodologia induttiva.
6. Il secondo motivo -in disparte il difetto di specificità per essere stata omessa la trascrizione dell’atto impugnato è inammissibile in quanto il ricorrente intende contrastare un accertamento in fatto compiuto sin dal primo grado di giudizio, dove è stato accertato -come risulta dalla trascrizione della sentenza di primo grado operata dal controricorrente -che il PVC fosse corredato degli allegati (Sent. CTP trascritta a pag. 3 del controricorso: « Contrariamente all’assunto di parte ricorrente, il PVC in contestazione risulta esserle stato notificato, corredato della documentazione cola indicata e sottoscritto dal rappresentante: a pagina 36 del PVC è riportato che l’atto si compone di 36 fogli e 13 allegati, redatto in tre esemplari uno dei quali consegnato alla parte »).
7. In ogni caso il motivo si rivela infondato, in considerazione che sin dal primo grado di giudizio (come indicato al superiore punto) era stato accertato che parte contribuente fosse stata resa edotta del contenuto della pretesa tributaria, con statuizione confermata dal giudice di appello, in conformità all’ulteriore circostanza (emergente dal PVC, trascritto a pag. 19 del controricorso) che al contribuente fosse stato consegnato il PVC corredato degli allegati (« il presente atto, che si compone di n. 36 fogli e n. 13 allegati, viene redatto in tre esemplari di cui: 1. uno viene consegnato alla parte »). Nel qual caso, l’avviso di accertamento è legittimo ove il processo verbale di constatazione ivi richiamato faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente (Cass., Sez. V, 12 dicembre 2018, n. 32127).
8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate processuali dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 28 febbraio 2024