Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9664 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.25342/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliata ope legis in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata- avverso la sentenza n.1819/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 25 gennaio 2016, depositata in data 31 marzo 2016 e non notificata.
tributi
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre, con tre motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che è rimasta intimata, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha parzialmente accolto l’appello della contribuente, in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini Ires, Irap ed Iva per l’anno di imposta 2006 ;
con la sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE rilevava che dall’analisi del bilancio, della nota integrativa e RAGIONE_SOCIALE fatture emesse, i costi non deducibili andavano ridotti all’importo di euro 169.250,00 ed i tali limiti doveva essere confermato l’avviso di accertamento;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE:
1.1. con il primo motivo, l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;
secondo la ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE sarebbe incorsa nella denunziata violazione di legge per aver ritenuto che la deducibilità dei costi contestati dall’ufficio potesse fondarsi unicamente sulla regolarità formale della loro contabilizzazione;
1.2. con il secondo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.;
la ricorrente sostiene che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe esaminato il quadro indiziario evidenziato dall’ufficio a riprova dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate, alle quali si riferivano i costi contabilizzati;
2.1. i motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti;
con l’avviso di accertamento in oggetto l’Ufficio Controlli della Direzione Provinciale I di Milano riprendeva a tassazione, ai fini IRES ed IRAP, costi indeducibili in quanto relativi ad operazioni inesistenti per euro 591.250,00, mentre, ai fini IVA, riprendeva l’imposta indebitamente detratta di euro 118.250,00, dai dati in possesso dell’Ufficio emergeva infatti che, nell’anno 2006, la società accertata aveva dedotto componenti negativi di reddito per un importo complessivo di euro 690.000,00, in relazione a fatture emesse dalla ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE“, per servizi periodici di pulizia;
secondo l’amministrazione finanziaria un importo tanto ingente mal si conciliava con le capacità organizzative di una ditta individuale, in particolar modo con riferimento alla scarsa qualificazione dei servizi forniti (pulizia, imbiancatura nei mesi di maggio e giugno);
pertanto, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente, l’Ufficio, rilevato che non vi era proporzione tra le prestazioni ricevute e quelle fornite, riteneva che vi fosse una differenza non documentata nei pagamenti di euro 591.250,00, con riferimento all’imponibile, e di euro 118250,00, in relazione all’IVA;
inoltre, dall’attività istruttoria svolta dall’Ufficio emergeva, altresì, che il fornitore, sig. NOME COGNOME, aveva ricevuto, a sua volta, fatture per servizi di pulizia per importi del tutto analoghi, e nell’annualità in esame era, altresì, impiegato presso la stessa RAGIONE_SOCIALE per 336 giorni in qualità di collaboratore coordinato e continuativo, percependo l’importo di Euro 13.336,00;
alla luce di quanto sopra, con l’avviso di accertamento in epigrafe, l’Ufficio recuperava a tassazione ai sensi dell’art. 109 TUIR, ai fini IRES ed IRAP, costi per euro 591.250,00, relativi ad operazioni inesistenti indeducibili; mentre, ai fini IVA, recuperava l’imposta indebitamente detratta in violazione dell’art. 19 DPR 633/72, pari ad euro 118.250,00;
2.2. come questa Corte ha già chiarito da tempo, <> (Cass. n. 26130/2007);
inoltre, in tema d’imposte sui redditi, si è detto che è legittimo il ricorso all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l’esistenza di maggiori ricavi o di minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, per il cui assolvimento, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, da cui il fisco ha dedotto l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE passività dichiarate, non è sufficiente la regolare annotazione RAGIONE_SOCIALE fatture nelle scritture contabili (cfr. Cass. n. 23550/2014);
si è anche precisato che rientra nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato (v. Cass. n.22176/2016);
2.3. nel caso di specie, l’accertamento fiscale si fondava sulla sproporzione dei costi rispetto alle prestazioni indicate e sulla discordanza tra i dati presenti in contabilità in merito ai componenti negativi di reddito ed i versamenti avvenuti con bonifici bancari nell’anno 2006;
l’Ufficio rilevava, inoltre, che il sig. NOME COGNOME, fornitore RAGIONE_SOCIALE prestazioni, aveva, a sua volta, emesso fatture per servizi di pulizia per importi del tutto analoghi e risultava dipendente presso la società contribuente per 336 giorni ed aveva percepito la retribuzione in qualità di collaboratore coordinato e continuativo;
pertanto, l’amministrazione finanziaria riteneva che i costi indicati in contabilità fossero indeducibili in quanto corrispettivo di operazioni (servizi di pulizia e manutenzione) inesistenti;
tali elementi risultano del tutto ignorati dalla C.t.r., che ha ritenuto di ridurre l’importo dei costi non deducibili sulla base della mera considerazione degli importi riportati regolarmente in contabilità;
di conseguenza la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024