Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21906 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21906 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12284/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 4850/30/15 depositata il 12/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4850/30/15 del 12/11/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR)
rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 10015/29/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo venivano recuperati a tassazione costi di sponsorizzazione erogati in favore di San Marino RAGIONE_SOCIALE
1.2. La CTR respingeva l’appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) la società contribuente aveva abbattuto l’utile di esercizio a mezzo la deduzione di costi di sponsorizzazione per euro 480.000,00; b) la sponsorizzazione riguardava un ente della Repubblica di San Marino, al tempo dei fatti facente parte dei Paesi black list ; c) ai fini dell’inerenza, occorreva tenere conto della rilevante entità degli importi effettivamente corrisposti, senza che fosse stata data prova di un ritorno commerciale dei costi sostenuti.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., per avere la CTR ritenuto la legittimità dell’atto impositivo sulla base degli scarni elementi indiziari forniti dall’Ufficio, inidonei a fondare la presunzione di evasione .
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in ragione dell’inversione dell’onere della prova, posto in capo al ricorrente, nonché l’omesso esame di un fatto
decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR ritenuto di potere sindacare le scelte imprenditoriali della società, senza tenere conto che il concetto di inerenza e congruità del costo va collegato all’attività di impresa e non ai ricavi in senso stretto che possono scaturire dalla spesa sostenuta; tanto più trattandosi di società dotata di regolare contabilità.
Il due motivi possono essere cumulativamente esaminati per ragioni di connessione. Il primo motivo va disatteso mentre è parzialmente fondato il secondo motivo.
2.1. Il primo motivo è prima di tutto inammissibile perché si censura la legittimità delle presunzioni poste a base dell’atto impositivo senza trascrivere integralmente la motivazione dell’avviso di accertamento nelle sue parte essenziali, ma facendone un breve e non esaustivo riassunto, e senza indicare la sua specifica collocazione negli atti di causa (cfr. Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).
2.2. Il motivo è comunque infondato, atteso che, da quanto emerge dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria ha contestato la sostanziale sproporzione tra costi sostenuti per la sponsorizzazione ed utile di esercizio, presumendo l’abbattimento di detto utile proprio attraverso la deduzione di detti costi, tra l’altro sostenuti nei confronti di un ente sammarinese, con conseguente sospetto di evasione fiscale.
2.3. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di accertamento tributario, ove la contabilità risulti formalmente regolare, ma si riveli intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, in applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 300 del 1973, l’Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva – sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti – il
reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, lasciando al contribuente l’onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni » (così, da ultimo, Cass. n. 24578 del 09/08/2022; si vedano, altresì, Cass. n. 21128 del 22/07/2021; Cass. n. 6918 del 20/03/2013).
2.3.1. In proposito è stato, altresì, evidenziato che l’antieconomicità del comportamento del contribuente può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave (Cass. n. 27552 del 30/10/2018).
2.4. La valutazione della CTR in ordine alla legittimità delle presunzioni poste a fondamento dell’avviso di accertamento è dunque legittima, non essendo irragionevole presumere, pur in presenza di una contabilità regolare, la sussistenza di una evasione fiscale riconnessa alla antieconomicità delle sponsorizzazioni effettuate.
2.5. Il secondo motivo è sicuramente inammissibile nella parte in cui si denuncia l’omesso esame di un fatto rilevante, oggetto di contestazione tra le parti, senza la specifica indicazione di quale sia il fatto il cui esame è stato omesso dalla CTR.
2.6. Il motivo è, peraltro, fondato nella parte in cui il giudice di appello esclude la sussistenza di un sindacato sulle scelte imprenditoriali, ma riconnette la sostanziale mancanza di inerenza della spesa sostenuta dalla società contribuente all’eccessività della spesa rispetto ai benefici ottenuti, che non sarebbero stati dimostrati dalla ricorrente.
2.7. Invero, va ricordato che « I costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all’attività stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità, vantaggio o potenziale
incremento per l’attività medesima » (Cass. n. 30024 del 26/10/2021). In buona sostanza, « l’inerenza dei costi di sponsorizzazione rispetto all’attività di impresa va intesa in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l’attività imprenditoriale, e non in senso meramente quantitativo, come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento della stessa » (Cass. n. 11324 del 07/04/2022).
2.8. La sentenza impugnata non si è conformata ai superiori principi di diritto e, entro questi limiti, va cassata.
In conclusione, va accolto, nei limiti di cui sopra, il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 12/02/2025.