Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6326 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 08/03/2024
Oggetto: tributi accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29200/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2378/26/21, depositata in data 9 febbraio 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2014, con il quale -a seguito di verifica nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di istruttoria «a tavolino» -si disconoscevano costi per operazioni oggettivamente inesistenti relative a quattro fatture di acquisto e si recuperavano maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori.
La CTP di Bergamo ha accolto il ricorso.
La CTR della Lombardia, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che le fatture di acquisto, aventi ad oggetto attività di sponsorizzazione, non corrispondessero ad attività realmente svolte, non risultando sufficienti la produzione delle magliette, né il contratto di sponsorizzazione, in quanto non vi è stata prova dello svolgimento di una attività di promozione dell’immagine del beneficiario , né vi fosse prova della contribuzione da parte del beneficiario del potenziale incremento creato all’attività commerciale dello sponsor.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione « di norme di diritto (…) in riferimento alla vigente normativa tributaria », nella
parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non assolto da parte della contribuente l’onere della prova. Evidenzia parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe invertito l’onere della prova, facendo carico alla parte contribuente di provare un fatto negativo, quale la non falsità delle fatture.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione incoerente, contraddittoria e apparente e, pertanto, inesistente, con violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. , nonché degli artt. 36, comma 2, ln. 4 e 61 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Deduce parte ricorrente di avere prodotto ampia documentazione fotografica attestate l’effettivo svolgimento dell’attività di sponsorizzazione che il giudice di appello avrebbe erroneamente valutato o pretermesso. Osserva, peraltro, parte ricorrente come nelle more del deposito della sentenza di appello il procedimento penale a carico della legale rappresentante della società contribuente si sarebbe concluso con assoluzione con formula piena.
Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto -in disparte l’omessa indicazione del parametro normativo in relazione al primo motivo -censure volte a comportare un diverso apprezzamento delle prove. Il ricorrente mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere insussistenti le operazioni sottostanti le fatture di acquisto aventi ad oggetto attività di sponsorizzazione, mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758) e a un nuovo apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315).
Il secondo motivo è, in ogni caso, infondato nella parte in cui deduce apparenza della motivazione, posto che tale vizio può essere censurato in sede di legittimità solo ove il vizio motivazionale trasmodi nella nullità della sentenza per apparenza della motivazione, ove il percorso logico seguito dal giudice di appello appaia incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). La sentenza, con motivazione succinta ma compiuta, ha considerato insufficiente la documentazione prodotta dal contribuente al fine di « dimostrare l’effettività dell a prestazione» , nonché ritenendo omessa la prova che le competizioni sportive e gli eventi organizzato dall’RAGIONE_SOCIALE abbiano contribuito « alla diffusione della conoscenza e della conoscibilità dello sponsor (…) con ciò recando un potenziale incremento della sua attività commerciale ».
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 28 febbraio 2024