Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20084 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20084 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15837/2022 R.G. proposto da:
COGNOME, domiciliato ‘ex lege’ in Roma INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. delle MARCHE-ANCONA n. 1564/2021 depositata il 13/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME era attinto da avviso di accertamento n. R9M010200653/2008 con cui l’Agenzia delle entrate -Ufficio territoriale di Tolentino, in recepimento di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, rettificava il reddito imponibile ed il volume di affari ai fini dell’IVA dichiarati dalla ditta individuale del predetto, quanto all’anno d’imposta 2005, in ragione, per quanto di residuo rilievo, della registrazione di una fattura dell’importo di € 10.000,00 per un’operazione ritenuta inesistente, relativa all’attività di sponsorizzazione effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE, di cui egli all’epoca dei fatti era presidente.
La CTP di Macerata, adita impugnatoriamente dal contribuente, mediante sentenza n. 230/2014, emessa in data 09.04.2014 e depositata in segreteria il 02.07.2014, rigettava il ricorso, rilevando che il contribuente aveva reso dichiarazioni a carattere confessorio in sede di PVC e che, in ogni caso, considerato che il pagamento della fattura era avvenuto in contanti e direttamente in capo ai giocatori dell’Esanatoglia Calcio, la deduzione dei costi non era consentita, per violazione dell’art. 25, comma 5, l. n. 133 del 1999, come modificato dall’art. 37, comma 5, l. n. 342 del 2000.
Il contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR delle Marche, con la sentenza in epigrafe, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:
-‘ non rileva la deduzione della mancata applicazione dell’art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002, trattandosi di motivo nuovo, non proposto in primo grado e, quindi, inammissibile ‘;
-‘ è incontrovertibile che la fattura in contestazione recasse la seguente dicitura ‘acquisto Vs. spazio pubblicitario’, mentre il COGNOME ha reso una dichiarazione confessoria (v. il verbale del 19 febbraio 2008; allegato n. 9 al PVC) secondo la quale non vi era alcun contratto di sponsorizzazione e che la fattura in discorso era stata emessa, a fine stagione, per coprire i rimborsi spesi erogati a tre giocatori della ‘Unione Sportiva Esanatoglia’ (e dunque, era stata emessa per una operazione inesistente) ‘;
-‘ a conforto dell’inesistenza della sponsorizzazione, rilevano ulteriori elementi e, segnatamente: a) che vi era una sproporzione, priva di razionalità economica, tra il reddito dichiarato dal signor COGNOME (euro 18.829,00) e l’importo della sponsorizzazione (euro 10.000,00); b) che al versamento non corrisponde alcuna movimentazione bancaria o postale, ancorché l’art. 37, comma 5, della l. n. 342/2000 imponga di effettuare i pagamenti, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli . In sintesi l’insieme degli elementi richiamati, qualora valutati nel loro complesso, comprova l’impossibilità di considerare il pagamento di 10.000,00 come il corrispettivo di una sponsorizzazione ‘.
Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi. L’Agenzia delle entrate resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia: ‘Ex art. 360, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 57 d. lgs. 546/92, con riferimento all’accertata inammissibilità del motivo di appello in tema di applicazione dell’art. 90, comma 8, legge 289/2002’.
1.1. ‘el caso di specie, e nell’ambito della medesima domanda proposta in primo grado, era stata semplicemente
avanzata una censura rispetto all’operato dei Giudici di primo grado, i quali avevano rigettato le difese del Sig. COGNOME violando uno specifico dato normativo, e cioè per l’appunto l’art. 90, comma 8, Legge 289/2002. Si trattava, quindi, di una semplice difesa in diritto, resa necessaria dallo specifico tenore con cui la CTP di Macerata aveva accertato il rigetto integrale del ricorso su tale questione’. ‘Per mero tuziorismo difensivo, si rileva che in primo grado il contribuente aveva rassegnato conclusioni perfettamente idonee ad identificare la domanda di accertamento circa l’esistenza dell’operazione e, dunque, la regolarità dell’avvenuta deducibilità dei costi: ‘riconoscere l’inerenza e la legittimità dell’operazione di sponsorizzazione per insussistenza dei motivi addotti dall’ufficio ovvero per difetto di istruttoria e per mancanza di prova’ . Ed ancora, al punto 6.4 del ricorso, il Sig. COGNOME espone la pendenza del giudizio penale davanti al Tribunale di Camerino per il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs 74/2000, riferendo ‘che, una volta provato che anche la società sportiva ha rispettato i suoi impegni contrattuali, sarà inevitabile ammettere sia l’effettività (che l’adeguatezza) del contratto di sponsorizzazione. Proprio per questo motivo ci impegniamo sin d’ora a trasmettere a questa commissione gli atti (e gli esiti) del procedimento penale’ ‘. ‘l riferimento alla disposizione di cui all’art. 90, comma 8, Legge 289/2002, è stato utilizzato proprio per motivare, in sede di appello, l’errore di valutazione probatoria che era stato compiuto dai Giudici di primo grado, in quanto le difese del Sig. COGNOME erano state illegittimamente rigettate senza considerare la presunzione legale assoluta che tale norma imponeva nel caso di specie’.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2733 c.c. e dell’art. 1269 c.c.’.
2.1. ‘La parte di sentenza che, inoltre, deve costituire oggetto dell’odierna impugnazione di legittimità, concerne il passaggio in cui viene comunque accertata la natura di dichiarazione confessoria effettuata dal Sig. COGNOME in sede di PVC, e per la precisione nel verbale del 19 febbraio 2008′. ‘i riporta in estratto la parte di dichiarazione che -secondo l’ottica dei Giudici di appello -dovrebbe essere qualificata come confessoria: ‘…la società sportiva, nella persona del cassiere COGNOME NOME, ha emesso la citata fattura nei confronti della mia ditta ˂ COGNOME RAGIONE_SOCIALE ma non è stato stipulato alcun contratto di sponsorizzazione…’ . Ebbene, è evidente che il Sig. COGNOME, facendo espresso riferimento alla mancata ‘stipula’ di un ‘contratto’, intendesse dire (come in effetti è) che tra le parti non è stata sottoscritta, per la stagione calcistica 2005, alcuna scrittura privata di sponsorizzazione. Ciò in quanto l’intesa, già definita a partire dalla stagione calcistica 2002 , è stata rinnovata per fatti concludenti ed in via orale, dati i rapporti ormai intercorrenti fra le parti (si tenga infatti presente che, all’epoca, il ricorrente era anche il Presidente dell’RAGIONE_SOCIALE, come risulta dagli atti dei precedenti gradi di giudizio). Tale evidenza è stata compiutamente accertata dal Tribunale di Camerino, nella sentenza di assoluzione n. 256/2009 del 24 settembre 2009, emessa nel procedimento R.G.N.R. 266/2008 ‘.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘Ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, legge 289/2002, art. 37, comma 5, della l. n. 342/2000 e dell’art. 2697 c.c.’.
3.1. ‘In sintesi, la ‘ratio decidendi’ d sentenza poggia su due rilievi: a) la presunta sproporzione fra il reddito dichiarato nell’anno 2005 dall’odierno ricorrente e l’importo della fatturazione di 10.000,00 € oltre IVA; b) il mancato tracciamento della movimentazione in uscita della somma corrispondente all’importo
fatturato . Anzitutto, il rilievo di cui al sub a) va dichiarato completamente illegittimo in base all’art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002 (c.d. Legge finanziaria 2003), poiché la CTR delle Marche ha inteso effettuare una sorta di valutazione di congruità fra redditi e spese del Sig. COGNOME la quale, però, è assolutamente vietata nel caso in cui le sponsorizzazioni risultino inferiori all’importo annuo di Euro 200.000,00 . In secondo luogo, profilo sub b), l’accertamento si pone apertamente in conflitto con l’esatta interpretazione della disposizione di cui all’art. 37, comma 5, Legge 342/2000 (con la quale è stato novellato l’art. 25, Legge 133/1999) l’unico soggetto giuridico destinatario della disposizione è proprio l’associazione sportiva dilettantistica, non di certo il soggetto costituente lo sponsor, in quanto la disposizione regola esclusivamente l’efficacia giuridica delle disposizioni fiscali a vantaggio delle ASD’. Risulta ‘violata la regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., posto che il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto senz’altro accertare la sussistenza dell’operazione di sponsorizzazione e, conseguentemente, la totale deducibilità delle spese sostenute dall’odierno ricorrente. Tanto più che l’operato della CTR delle Marche viola palesemente anche il chiaro principio di diritto fatto proprio da Codesta Suprema Corte, in base al quale il Giudice tributario è tenuto a considerare la sentenza penale irrevocabile ‘.
Tenuto conto che, per i fatti per cui è giudizio, il contribuente, imputato del delitto p. e p. dall’art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000, è stato assolto dal Tribunale di Camerino, ad esito di giudizio dibattimentale, ‘visto l’art. 530 c.p.p.’, ‘perché il fatto non sussiste’, viene in linea di conto la questione dell’efficacia del giudicato penale assolutorio nel giudizio tributario ai sensi del novello art. 21 -bis D.Lgs. n. 74 del 2000: questione della quale, nondimeno, risultano investite le Sezioni Unite di questa Suprema
Corte di Cassazione, per effetto di ordinanza di rimessione addì 4 marzo 2025, n. 5714.
4.1. Ne consegue che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.
Così deciso a Roma, lì 29 maggio 2025.