Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12178 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23630/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 391/2016 depositata il 16/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento con cui l’Ufficio recuperava a tassazione una quota parte dei costi di sponsorizzazione sostenuti negli anni di imposta 2003 e 2005 per l’attività promozionale svolta dall’RAGIONE_SOCIALE. Più specificamente il recupero si fondava sull’asserita parziale inesistenza oggettiva delle prestazioni de quibus che sarebbero risultate sovradimensionate e sovrafatturate in rapporto ai costi sostenuti. Ai fini che interessano il prosieguo, preme ricordare che per entrambe le annualità 2003 e 2005 la competente articolazione provinciale dell’Amministrazione finanziaria faceva ricorso all’istituto del raddoppio dei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 nelle ipotesi di fatti astrattamente costituenti reato. Inoltre, specificamente per l’anno di imposta 2003, l’ atto impositivo era stato notificato alla contribuente quando erano trascorsi solo 14 giorni dal ricevimento del PVC. Tali circostanze, unite al rilievo che le prove a carico erano tratte unicamente dalle affermazioni del legale rappresentante della società sponsorizzata, venivano rappresentate al giudice di prossimità dalla società contribuente senza trovare apprezzamento, donde veniva interposto appello dove la società contribuente, fra l’altro, rilevava l’intervenuta novellazione sulla disciplina del raddoppiamento del termine per l’adozione
dell’atto impositivo, giusti i disposti di cui all’articolo 1, comma 132, della legge numero 208 del 2015.
Riuniti i giudizi, il collegio d’appello rigettava le ragioni di parte contribuente, donde la società ricorre per cassazione, unitamente al sig. NOME COGNOME in proprio e quale ex socio dell’estinta società RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.
CONSIDERTO
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura ex articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 12, comma settimo, della legge numero 212 del 2000, lamentando che l’amministrazione finanziaria non abbia rispettato il termine dilatorio di 60 giorni tra la comunicazione del PVC è la notifica dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2003. Nello specifico si protesta che l’imminente scadenza dei termini non sia elemento giustificativo per procedere in deroga al prefato termine dilatorio.
Occorre esaminare preliminarmente l’eccezione di tardività del motivo, perché non proposto nei precedenti gradi del giudizio. Al contrario, il motivo risulta scrutinato in principio di pagina 10 della sentenza qui in esame, nonché a pag. 3, ultimo capoverso, del ricorso introduttivo in primo grado di parte contribuente, donde non può ritenersi nuovo, ma tempestivamente proposto, atteso che emerge come doglianza d’appello.
Il primo motivo può quindi essere scrutinato, è fondato ed assorbente, relativamente alla ripresa a tassazione per l’anno di imposta 2003, risultando dalla sentenza impugnata che vi è stato accesso dei verificatori presso la contribuente e non potendosi ritenere causa giustificativa della deroga allo spatium l’imminente scadenza dal potere impositivo. Anche di recente, questa Suprema Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che in tema di diritti
e garanzie del contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, previsto ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 per l’emanazione dell’avviso di accertamento, a meno che l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza, determina di per sé la nullità insanabile dell’atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato (cfr. Cass. T, n. 21517/2023). Peraltro, è stato ritenuto che l’imminente scadenza del termine per l’accertamento non costituisca ragione d’urgenza tale da giustificare la deroga al termine dilatoria posto a difesa del contribuente (Cass. VI -5 n. 8749/2018).
Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice diritto civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, nonché articolo 1, comma 132, della legge numero 208 del 2015. Nella sostanza si lamenta che giudici di secondo grado non abbiano rilevato l’illegittimità del raddoppio dei termini per l’adozione dell’atto impositivo: relativamente all’anno 2003, specificamente perché la notizia d i reato è stata comunicata in data successiva alla scadenza del termine originario che, una volta scaduto, non poteva più essere prorogato; relativamente all’anno 2005, per la portata retroattiva della prefata norma che ha fatto venir meno la misura di sal vaguardia di cui all’art. 2, terzo comma, d.lgs. n. 128/2015.
Ancora una volta, occorre distinguere fra i due anni di imposta. Per il 2003, il motivo resta assorbito dall’accoglimento di quello che precede; per il 2005 non può essere accolto. Ed infatti, la notitia criminis è giunta nel corso del 2009, prima della scadenza del termine che sarebbe giunto alla fine di quell’anno. Peraltro, deve aggiungersi che, in ogni caso, anche un raddoppiamento successivo
alla scadenza del termine originario di esercizio del potere impositivo, sarebbe stato fatto salvo dalla disciplina transitoria, criticata da parte contribuente, la cui tesi esegetica non è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte. Ed infatti sul raddoppio dei termini e sulla salvezza del regime precedente (da non ritenersi quindi implicitamente abrogato) è stato affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui circoscrive l’ambito di operatività delle modifiche al regime del cd raddoppio dei termini per l’accertamento tributario ai soli avvisi notificati dopo l’entrata in vigore del citato d.lgs., essendo espressione del ragionevole esercizio discrezionale del potere del legislatore la conservazione, pur a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 132 della l. n. 208 del 2015, della vigenza della disciplina transitoria di cui al succitato art. 2, comma 3 (Cass. V., n. 39416/2021; altresì VI-5, n. 33793/2019), specificandosi altre sì che in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, come modificati dall’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire ex art. 5 d. lgs. n. 218 del 1997 già notificati, dimostrando un “favor” del legislatore per il raddoppio dei termini se non incidente su diritti fondamentali del
contribuente, quale il diritto didifesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112 Cost. (cfr. Cass. VI-5 n. 11620/2018).
Ne consegue che il raddoppiamento del termine per la ripresa a tassazione è stato validamente spiegato, donde l’atto impositivo per l’anno 2005 deve ritenersi correttamente tempestivo, salvo che per il profilo dell’IRAP: in tema di accertamento, il cd. “raddoppio dei termini”, previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (cfr. Cass. VI-5, n. 10483/2018), mentre resta assorbito per l’anno 2003 in ragione dell’accoglimento del primo motivo, secondo quanto si è detto sopra.
Con il terzo motivo si prospetta censura ex articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 39, primo comma, lettera d) , del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, criticando che il collegio del gravame abbia ritenuto sufficiente quale principio di prova le dichiarazioni del principale indagato da ritenersi inattendibili perché tese a ridurre la propria stessa personale responsabilità. Richiama sul punto precedenti di questa Suprema Corte di legittimità in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni penali nel processo tributario.
Il motivo è infondato. Ed infatti, nel processo tributario, le dichiarazioni rese da un terzo, inserite, anche per riassunto, nel processo verbale di constatazione e recepite nell’avviso di accertamento, hanno valore indiziario e possono assurgere a fonte di prova presuntiva, concorrendo a formare il convincimento del giudice anche se non rese in contraddittorio con il contribuente, senza necessità di ulteriori indagini da parte dell’Ufficio (cfr. Cass. VI-5, n. 9316/2020). Parimenti, nel processo tributario, il giudice non è vincolato dalle imputazioni formulate in sede penale, essendo
tenuto a vagliare per proprio conto se le prove raccolte nel giudizio penale e riportate nel processo verbale di constatazione siano idonee a fondare il proprio convincimento in ordine ai fatti costitutivi della pretesa tributaria, senza che costituisca un limite il disposto di cui all’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sul giuramento e la prova testimoniale, in quanto valevole per la sola diretta assunzione della narrazione dei fatti della controversia da parte del giudice tributario, ma non anche da parte degli organi amministrativi di verifica, sicché le dichiarazioni di terzi da questi raccolte, ancorché in un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, sono pienamente utilizzabili come elementi di prova in quanto aventi natura di mere informazioni (cfr. Cass. V, n. 4982/2020). Altresì, In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi -e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi -esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto
con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore (Cfr. Cass. V, n. 24461/2018). In ogni caso, la sentenza in scrutinio ha puntualmente ed ampiamente motivato sull’attendibilità delle dichiarazioni, con riferimento a riscontri esterni, ma anche interni alle stesse dichiarazioni.
Peraltro, in ordine all’invocato art. 6 CEDU, proprio in sua applicazione e considerata la peculiarità del giudizio tributario, è senz’altro consentito allo stesso contribuente di produrre a sua volta dichiarazioni di terzi (com’è avvenuto nel caso in ogge tto, con le fonti di ‘stampa’ di cui parla l’impugnata sentenza), garantendo così piena parità e diritto difesa (cfr. Cass. V, n. 9903/2020).
Il motivo non può quindi essere accolto.
Con il quarto motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 5 del codice di procedura civile per omesso esame di fatti dedotti in giudizio, censurando l’operato del collegio d’appello, ove non considera l’assenza di elementi probatori atti a dimostrare la contestata retrocessione all’odierna parte contribuente di una quota dell’importo corrisposto alla ditta sponsorizzata.
Il motivo è inammissibile ove, sotto forma di omesso esame, sollecita una revisione del giudizio di merito con apprezzamento teso a risultato opposto a quello raggiunto dal collegio d’appello. Ed infatti, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come
riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. III, n. 23940/2017). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053). Fattispecie che nel caso sub iudice non ricorrono.
Il motivo non può quindi essere accolto.
Con il quinto motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di rito civile per violazione dell’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica numero 987 del 1986 laddove il giudice di appello ha collegato l’asserita non inerenza del
costo pubblicitario alla mancata dimostrazione di un incremento del proprio volume d’affari, applicando un criterio di effettività, anziché di potenzialità, nel collegamento tra costi e spese deducibili. In altri termini, si censura la statuizione per cui la sponsorizzazione sia avvenuta a favore di altra società del medesimo gruppo economico, donde non può essere accordata l’inerenza della spesa.
Il motivo è fondato. Infatti, secondo l’orientamento più recente di questa Suprema Corte di legittimità, in materia di costi deducibili, deve rinvenirsi una correlazione del costo di cui si tratta non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all’attività imprenditoriale nel suo complesso (Cass, sez, V 17 gennaio 2020 n. 902) avuto riguardo all’oggetto dell’impresa (Cass. sez. V 15 gennaio 2020 n. 559).
Conseguenza di tale impostazione è, da un lato, che non assume rilevanza in quanto tale la congruità o l’utilità del costo rispetto ai ricavi, dovendosi dare un giudizio di inerenza di carattere qualitativo e non quantitativo (Cas. Sez. V, 21 novembre 2019 n. 30366; Cass. civ. sez. V 31 ottobre 2018 n. 27786; Cass. sez. V, 11 gennaio 2018 n. 450); dall’altro che l’antieconomicità del costo rispetto al ricavo atteso degrada a mero elemento sintomatico della carenza di inerenza.
In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo, dal secondo (limitatamente all’Irap) e dal quinto motivo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito per i residui accertamenti in fatto in ordine all’anno di imposta 2005, secondo i parametri indicati in motivazione.
P.Q.M.
accoglie il primo, secondo (nei limiti di cui in motivazione) e quinto motivo di ricorso; rigetta il terzo, dichiara inammissibile il quarto; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024.