Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32508 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32508 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 10684/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore .
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, n. 1080, depositata in data 27 ottobre 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Genova, con la sentenza n. 83/2013, aveva rigettato il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta RAGIONE_SOCIALE, con conseguenti recuperi IRES, IRAP, IVA ed accessori.
La Commissione tributaria regionale, adita dalla RAGIONE_SOCIALE contribuente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’accertamento relativamente a i punti nn. 3, 4 e 5 e lo ha confermato per il rest o, disponendo l’adeguamento degli accessori e compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.
I giudici di secondo grado, in particolare, per quel che rileva in questa sede, hanno affermato che:
-) quanto al punto 3, riguardante le spese di sponsorizzazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE per euro 30.000,00, la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 780/14 aveva riconosciuto fondati i rilievi della RAGIONE_SOCIALE sulla base della documentazione agli atti, che attestava, tra l’altro, l’esistenza – oltre che del contratto a tacito rinnovo -di numerose corrispondenze e messaggi email tra i contraenti, nonché di diverse relazioni degli amministratori di RAGIONE_SOCIALE in ordine ai risultati ottenuti in termini di ritorno d’immagine, cui era seguita la collaborazione con diverse altre cooperative; la documentazione in atti quanto a striscioni, banner e simili era coerente con quella a suo tempo esaminata per il 2005; inoltre nella relazione degli amministratori per il RAGIONE_SOCIALE si dava atto dei risultati della sponsorizzazione e dei nominativi RAGIONE_SOCIALE aziende private (come
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), il cui coinvolgimento commerciale era stato favorito dalla sponsorizzazione e aveva trovato riscontro nella dettagliata fatturazione di diversi servizi ad essi resi; il tacito rinnovo del contratto era previsto al punto 4 (« Il presente contratto ha durata per tutta la stagione sportiva anno 2004-2005 e sono ammessi rinnovi taciti ») e confermato dai versamenti che risultavano effettuati;
-) quanto al punto 4 , relativa all’o messa contabilizzazione di interessi attivi per finanziamento RAGIONE_SOCIALE pari a euro 3.633,45 e di interessi attivi per finanziamento RAGIONE_SOCIALE pari a euro 2.076,26, il prestito di euro 35.000,00 da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE era stato documentalmente erogato come infruttifero e non risultava che avesse comportato oneri particolari a RAGIONE_SOCIALE, atteso che della linea di credito accesa nel contempo con la Banca Intesa la RAGIONE_SOCIALE non aveva in realtà mai usufruito; inoltre, trattandosi di Ente operante nel settore formazione, come la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poteva essere credibile un rapporto di collaborazione e sostegno; identiche considerazioni valevano per la somma di euro 20.000,00 erogata al RAGIONE_SOCIALE; -) quanto al punto 5, concernente lo sbilancio tra conto corrente a nome della cooperativa e importi iscritti a bilancio pari a euro 144.231,06, era stata dimostrata la rispondenza tra saldo contabile e saldo dell’estratto conto bancario, stante che la documentazione esibita dalla RAGIONE_SOCIALE (ancorché dopo diversi solleciti dei verificatori e riprovevoli rinvii) e depositata in atti era diretta a dimostrare che le incoerenze tra estratto conto e contabilità aziendale erano (anche) risalenti agli esercizi 2003 e 2004 e a dimostrare che – anno per annole differenze tra il saldo bancario e il saldo contabile derivavano da partite contabili in riconciliazione bancaria di fine esercizio (pagamenti di fornitori e/o incassi da clienti ovvero competenze bancarie di fine esercizio); le tesi di parte privata dovevano, dunque, ritenersi
comprovate dalla documentazione prodotta, documentazione che era stata contestata dall’Ufficio solo sulla base della ritenuta non affidabilità dei riferimenti agli anni pregressi, ma non valutata quanto alla porzione -preponderante – relativa alle partite fornitori/clienti.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a sei motivi.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva fatto riferimento a una sentenza (non accertata passata in giudicato e non valutata nella sua attendibilità) che non era fatto certo e che non indicava fatti storici concreti. Anche l’affermazione che la documentazione prodotta (striscioni, banner e simili) era coerente con quella a suo tempo esaminata per il 2005, era apodittica e non dimostrata e violava l’art. 2697 cod. civ.. Anche la relazione degli amministratori costituiva un esilissimo indizio, non avendo escluso i giudici di secondo grado se i clienti fossero stati acquisiti dopo la sponsorizzazione. Anche il rinnovo tacito del contratto non era elemento preciso e concordante sull’esistenza e inerenza dei costi, essendo compatibile con l’ipotesi di contratto redatto per forma a fini truffaldini.
Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale non aveva accertato se la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse effettivamente svolto le prestazioni
dedotte in contratto, con ciò violando e falsamente applicando il combinato disposto RAGIONE_SOCIALE norme di cui in rubrica.
3. Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del decreto legislativo n. 546/89 (rectius: 1992), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale, richiamando la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 780/14, non passata in giudicato, aveva posto i fatti fondanti la sua presunzione con affermazioni apodittiche, astratte, generiche, irrazionali, sicché li poneva con motivazione sostanzialmente carente o meramente parvente. I giudici di secondo grado non avevano considerato che: l’esito del giudizio di primo grado aveva palesato che controparte era soggetto dedito a prassi indebita deduzione di costi (inesistenti/ non inerenti) sicché non solo il rilievo mosso era credibile e supportato da indizio, ma ciò rendeva necessario un rigoroso esame RAGIONE_SOCIALE avverse deduzioni; il contratto non era registrato e non aveva data certa (e ciò era indice di irregolarità), né era stata prodotto in giudizio (come rilevato dall’Ufficio) e, dunque, non vi era riscontro se le prestazioni, svolte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fossero sono quelle di cui al contratto; il pagamento era avvenuto con assegni e in forma diversa da quella convenuta, il che era altro elemento di irregolarità; la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era un evasore totale; le deduzioni dell’Ufficio sulla relazione degli Amministratori, dalla quale non risultava che i clienti fossero aumentati dopo la sponsorizzazione; le deduzioni dell’Ufficio sulla inverosimiglianza che una RAGIONE_SOCIALE di consulenza gestionale spendesse il 7% RAGIONE_SOCIALE sue spese totali (dei suoi costi annui totali) per sponsorizzare una RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dilettantistico ed effettuasse un simile solo investimento pubblicitario (almeno alla apparenza non congruente all’attività di controparte, assai preferibile essendo la sponsorizzazione di altre iniziative, es. congressi e giornate di studio in materia amministrativa); la deduzione dell’Ufficio che da vari controlli incrociati era emerso che controparte – che pur pagava per più
anni fior di quattrini non veniva indicata come sponsor ufficiale di RAGIONE_SOCIALE, né nella brochure ufficiale della squadra, né sotto forma di striscione né in altre modalità. La sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che le operazioni fatturate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fossero vere e inerenti lo aveva fatto con motivazione sostanzialmente carente.
Il quarto mezzo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La deduzione dell’Ufficio, fat ta in primo e in secondo grado, secondo cui era necessario riprendere a tassazione costi per euro 15.000,00, siccome spesati nel RAGIONE_SOCIALE, essendo relativi a prestazioni svolte nel RAGIONE_SOCIALE, non era stata minimamente presa in considerazione dalla Commissione tributaria regionale che su di essa non aveva deciso.
Il quinto mezzo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale, sul rilievo n. quanto al punto 5, concernente lo sbilancio tra conto corrente a nome della cooperativa e importi iscritti a bilancio pari a euro 144.231,06, aveva ritenuto fornita idonea spiegazione di riconciliazione fra saldi indicati in bilancio e i saldi effettivi con affermazioni del tutto astratte, generiche, apodittiche e apoditticamente travisate e palesemente incomplete, avendo limitato la contestazione dell’Ufficio a una parte RAGIONE_SOCIALE deduzioni, nemmeno esaminate, e non considerando l’accertata prassi evasiva cui era dedita controparte e il riprovevole ritardo di tre anni (accertato dai giudici di primo grado) con il quale erano state fornite le spiegazioni.
Il sesto mezzo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del decreto legislativo n. 546 del1992,
degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale sul rilievo n. 4 avente ad oggetto l’omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito derivanti da interessi attivi su finanziamenti, con motivazione del tutto carente, aveva considerato elementi non dedotti dalla controparte (né da nessun altro) senza precisare in alcun modo di dove li avesse tratti, ovvero che la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE operassero nel medesimo settore della formazione; che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al momento della concessione dei prestiti, fosse legata a questi da rapporti di collaborazione e sostegno e che questi fossero la ragione del prestito non generativo; che vi fosse pattuizione scritta in ordine alla non feneratizietà del mutuo concesso a RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente venendo in rilievo lo stesso profilo di censura (vizio di motivazione apparente) e la cui trattazione è prioritaria, non meritano di essere accolti.
7.1 E’ orientamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell’ipotesi di « assenza » della motivazione, quando cioè « non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione », non configurabile nel caso di « una pur succinta esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata » (cfr. Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di « motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado » (cfr. Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112) ovvero qualora la motivazione « risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di
esplicitare le ragioni della decisione » (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598); ipotesi ravvisata anche in caso di « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione », Cass., 25 giugno 2018, n. 16611).
7.2 Questa Corte ha, inoltre, affermato che « costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata » (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione).
7.3 Nel caso in esame, è sufficiente esaminare i passi della motivazione oggetto RAGIONE_SOCIALE doglianze in esame, perché sia palese che le censure sono infondate, atteso che la motivazione è esistente ed articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne il percorso logico, tenuto soprattutto conto dei fatti costitutivi esposti nell’avviso di accertamento e posti a fondamento degli specifici rilievi oggetto di impugnazione.
7.4 In particolare, la Commissione tributaria regionale ha richiamato: -) quanto al punto 3, riguardante le spese di sponsorizzazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per euro 30.000,00: 1) la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 780 del 18 giugno 2014, evidenziando che in quella sede le ragioni della RAGIONE_SOCIALE erano state riconosciute sulla base della documentazione in atti, che attestava sia
l’esistenza del contratto di sponsorizzazione del 28 luglio 2004, sia il suo tacito rinnovo, dell’esistenza di numerose corrispondenze e messaggi via email tra i contraenti e di diverse relazioni degli amministratori della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che attestavano i risultati ottenuti in termini di ritorno d’immagine, cui era seguita la collaborazione con diverse altre cooperative; 2) la documentazione in atti quanto a striscioni, banner e simili, ritenendola coerente con quella a suo tempo esaminata per il 2005; 3) la relazione degli amministratori per il 2006 che dava atto dei risultati della sponsorizzazione e dei nominativi RAGIONE_SOCIALE aziende private (come RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) il cui coinvolgimento commerciale era stato favorito dalla sponsorizzazione; 4) il tacito rinnovo del contratto previsto al punto 4 (« Il presente contratto ha durata per tutta la stagione sportiva anno 2004-2005 e sono ammessi rinnovi taciti »), confermato dai versamenti che risultavano effettuati.
-) quanto al punto 4, relativo all’omessa contabilizzazione di interessi attivi per finanziamento RAGIONE_SOCIALE pari a euro 3.633,45 e di interessi attivi per finanziamento RAGIONE_SOCIALE pari a euro 2.076,26: la natura infruttifera dei prestiti e il mancato utilizzo della linea di credito accese nel contempo con la Banca Intesa e la credibilità del rapporto di collaborazione e sostegno tra le RAGIONE_SOCIALE, in quanto operanti tutte nel settore della formazione;
-) quanto al punto 5, concernente lo sbilancio tra conto corrente a nome della cooperativa e importi iscritti a bilancio pari a euro 144.231,06: 1) la documentazione esibita dalla RAGIONE_SOCIALE che dimostrava la rispondenza tra saldo contabile e saldo dell’estratto conto bancario e che le differenze tra il saldo bancario e il saldo contabile derivavano da partite contabili in riconciliazione bancaria di fine esercizio (a partire dagli anni 2003 e 2004), rilevando che detta documentazione era stata
contestata dall’Ufficio solo sulla base della ritenuta non affidabilità dei riferimenti agli anni pregressi, ma non valutata quanto alla porzione, preponderante, relativa alle partite fornitori/clienti.
7.5 R
decisione impugnata ha illustrato il percorso argomentativo che ha portato a rigettare le tesi dell’RAGIONE_SOCIALE appellante e specificamente ad accogliere l’appello della RAGIONE_SOCIALE contribuente sui rilievi nn. 3, 4 e 5, con una motivazione che, per quanto rilevato sopra, risulta ancorata alla fattispecie concreta ed è, dunque, idonea ad evidenziare gli elementi che hanno giustificato il convincimento dei giudici di secondo grado.
7.6 In ultimo, la censura di omesso esame avente ad oggetto i costi per le prestazioni di tipo pubblicitario prestate dalla RAGIONE_SOCIALE per euro 15.000,00, in quanto spesati in anno non di competenza, deve ritenersi infondata, posto che, seppure è vero che la Commissione tributaria regionale non si è espressamente pronunciata, risulta tuttavia chiaro che si tratta di un rigetto implicito.
7.7 Al riguardo, deve darsi seguito al principio di diritto che « Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo » (v. in tal senso, tra le molte, Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191).
Il primo e il secondo motivo sono, invece, inammissibili, in quanto la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento
discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass., 19 luglio 2021, n. 20553).
8.1 Ed invero, il giudizio di merito non può essere ulteriormente revisionato in questa sede, tenuto conto del principio di diritto secondo cui: « Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione » (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042).
8.2 Né vi è stata, dunque, la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., che ricorre solo quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541), evenienza che, nel caso in esame, non è stata nemmeno dedotta dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
8.3 Né sussiste la violazione dell’art. 2697 cod. civ., che si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l ‘onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di
ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769).
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato.
9.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese, non avendo la RAGIONE_SOCIALE intimata svolto difese.
9.2 Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 9 novembre 2023.