Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10665 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10665 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24706/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 784/2022 depositata il 15/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Con avvisi di accertamento nn. SDC T6S030502637-2017, SDC T6S030502638-2017, T6S030502639-2017, relativi agli anni d’imposta 2013 -2014-2015, notificati il 12/12/2017, l’Amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione costi di sponsorizzazione ritenuti parzialmente indeducibili, ex art. 109, comma 5, del T.U.I.R. in quanto non inerenti all’attività d’impresa della società RAGIONE_SOCIALE esercente attività di commercio all’ingrosso di ferramenta.
La società contribuente impugnava detti avvisi ed il primo grado di giudizio si concludeva con la sent. n. 191/2019, con cui la Commissione tributaria provinciale di Padova accoglieva il ricorso.
L’appello dell’ufficio veniva respinto con la sentenza qui impugnata.
Ha quindi proposto ricorso per cassazione L’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso con il quale si è contestata la fondatezza del ricorso e, in via pregiudiziale, la sua tardività. Vi è memoria scritta del medesimo controricorrente.
Successivamente è stata fissata udienza in camera di consiglio, per il 4 febbraio 2025.
CONSIDERATO CHE
I due motivi di ricorso possono compendiarsi come segue:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 90 della Legge n. 289/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.);
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 53 Cost., 2697 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.
In via pregiudiziale occorre affrontare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. Secondo la controricorrente, infatti, il ricorso sarebbe stato notificato dopo il decorso dei 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c., anche tenendo conto della sospensione dei termini di impugnazione disposta dalla L. n. 197/2022.
Tale eccezione non è, tuttavia, fondata.
E’ pacifico che la sentenza impugnata sia stata pubblicata in data 15/06/2022 e che il termine c.d. ‘lungo’ applicabile, di cui all’art. 327 c.p.c., sia quello semestrale, posto che il primo comma di detta disposizione -dopo la novella di cui alla legge n. 69/2009 -afferma che ‘indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza’.
Sostiene la contribuente che in effetti, nel caso di specie, andrebbe computata una sola volta la sospensione feriale ex lege n. 742/1969 e, altresì, la sospensione straordinaria di 11 mesi disposta dalla L. n. 197/2022 che, indubbiamente, appare applicabile alla fattispecie in esame.
Ora, tale ultima norma prevede che per le controversie definibili (tra le quali rientra anche quella in esame) si applica una sospensione di 11 mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, e di riassunzione che scadono tra la data di entrata in vigore della legge (01.01.2023) e la data del 31.10.2023 (termine così modificato dal d.l. 30.03.2023, n. 34).
L’argomentazione secondo cui, nel caso di specie, non opererebbe la proroga prevista dall’art. 155, comma 4, c.p.c. non può tuttavia essere accolta.
Come noto, tale disposizione fissa le modalità di calcolo dei termini processuali, stabilendo che nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali; per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune e, dopo aver ulteriormente precisato che anche i giorni festivi si computano nel termine, sancisce la regola per cui se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Tale proroga è stata estesa dal legislatore, per esigenze di certezza e tutela del diritto di difesa delle parti, anche al calcolo dei termini relativi al compimento degli atti processuali che scadono di sabato.
Va in primo luogo osservato che quest’ultima proroga ha portata generale. Essa si applica al termine per proporre ricorso in ambito tributario (come espressamente affermato da Sez. 5, ord. n. 740 del 09/01/2024, per la quale rilevano anche i termini per il compimento degli atti processuali fuori udienza); ma si applica altresì, in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., al termine per il deposito in cancelleria della dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU (Sez. 6 – L, ord. n. 24408 del 04/10/2018); come pure al ricorso per cassazione (cfr. Sez. 6 – 5, ord. n. 23375 del 16/11/2016 in tema di termine c.d. ‘breve’ per la proposizione del ricorso di legittimità); la proroga si applica altresì ai termini di costituzione (cfr. ad es. Sez. 6 – 1, ord. n. 310 del 12/01/2016, in tema di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo). L’esemplificazione potrebbe continuare proprio per la generalità della proroga prevista dall’art. 155 comma 4, in combinato disposto con il successivo comma 5, c.p.c.
Venendo alla fattispecie in esame il termine lungo semestrale a decorrere dal 15 giugno 2022 comportava, altresì, l’applicazione della sospensione feriale (ulteriori 31 gg.) portando la scadenza del termine per la proposizione del ricorso alla data di lunedì 16 gennaio 2023. Da tale data decorre la sospensione di 11 mesi disposta dalla l. n. 197/2022, portando quindi la scadenza del termine per proporre ricorso avverso la sentenza della CTR del Veneto al giorno 16 dicembre 2023 che essendo di sabato, è stato prorogato ex lege sino al 18 dicembre 2023, data nella quale il ricorso è stato notificato, per pacifica ammissione della stessa controricorrente e risulta dalla stessa certificazione di consegna telematica allegata al ricorso dell’Ufficio (vds. ricevuta di avvenuta consegna il giorno 18/12/2023 alle ore 12:30:17).
Non si tratta di duplicare la sospensione feriale che, in effetti, è stata sopra computata un’unica volta. Ma si tratta di rilevare che anche al termine lungo aumentato della sospensione feriale si applica la proroga ex lege di cui all’art. 155, comma 4 e 5 c.p.c., proprio per la sua generalità ed automaticità. Pertanto, come sopra rilevato, la sospensione straordinaria ex l. n. 197/2022 di 11 mesi non inizia a decorre dal 15 gennaio 2023 (giornata di domenica) bensì -in quanto scadente in giorno festivo -dal successivo 16 gennaio 2023.
La tesi della controricorrente secondo cui in tale giornata non vi è una ‘scadenza’ per quanto suggestiva, prova troppo. Ed infatti la stessa deve poi ammettere l’applicabilità della sospensione relativa alle cause definibili, che -per l’appunto si giustifica unicamente ai termini di impugnazione che ‘scadono’ tra la sua data di entrata in vigore ed il 31 ottobre 2023 (cfr. testo dell’art. 1, comma 199 della L. n. 197/2022).
Sia pure in una fattispecie diversa, questa Corte ha con pronunce risalenti affermato che ‘la disciplina del computo dei termini dettata dall’art. 155 c.p.c. e, in particolare, la previsione del 4°
comma di tale norma, concernente la proroga di diritto della scadenza, se il giorno di scadenza è festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere generale, al termine di venti giorni stabilito dall’art. 369, 1° comma, c.p.c., per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, dies a quo per il termine dato all’intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale (Cass. 5 giugno 2006, n. 13201). Cfr. altresì Cass 31 marzo 2005, sulla sommatoria del termine lungo computato ex nominatione dierum e termine di sospensione feriale (da calcolarsi ex numeratione dierum) aggiungendo altresì la proroga di cui all’art. 155 c.p.c. ove la sommatoria cada in giorno festivo (naturalmente avuto riguardo alla disciplina all’epoca ratione temporis vigente).
L’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate non può, pertanto, essere accolta, dovendosi affermare il seguente principio: in tema di calcolo del termine per proporre ricorso per Cassazione, la proroga del termine processuale che scada in giorno festivo o, come previsto dall’art. 155, comma 5, c.p.c. nella giornata del sabato, si applica anche al termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. aumentato della durata della sospensione feriale, anche laddove da tale data si debba far decorrere un’ulteriore periodo di sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista dal legislatore (nel caso di specie quella prevista dall’art. 1, comma 199 della l. n. 197/2022), in quanto anche in tal caso si può parlare di ‘scadenza’ che è assunta a presupposto di applicabilità dell’ulteriore periodo di sospensione.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, deve rilevarsi che il primo motivo di ricorso è peraltro fondato.
La motivazione della decisione di secondo grado impugnata rileva, in effetti, correttamente che ‘ l ‘Ufficio appellante afferma l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ritiene che l’inerenza del costo deve essere distinta dalla nozione di congruità del costo e
nella parte in cui afferma che l’inerenza non può identificarsi con la sproporzione o l’incongruità del costo; rileva altresì il travisamento dei fatti per aver ritenuto che non sia in contrasto tra le Parti l’inerenza dei costi dedotti. L’Ufficio evidenzia al riguardo come a parità di condizioni contrattuali, nonostante il contratto sottoscritto dalla RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE <> di contratti stipulati con altri sponsor, la prima ha corrisposto ad RAGIONE_SOCIALE un corrispettivo tre volte maggiore (contratti 2013) o quattro volte maggiore (contratti 2014 e 2015): unica differenza è ‘l’esposizione logo su spalla tuta da gare del pilota’, presente solo nei contratti di RAGIONE_SOCIALE, peraltro non sufficientemente documentata in atti come realmente effettuata. Il relativo costo deve quindi ritenersi non inerente, in quanto non congruo, come tale pienamente sindacabile dall’Ufficio, anche in punto di detraibilità dell’IVA’.
Tuttavia, a fronte di tale premessa, la sentenza ritiene di confermare la decisione di primo grado, ‘sussistendo tutti i requisiti normativamente prescritti affinché i costi di sponsorizzazione sostenuti dall’odierna appellata possano essere integralmente dedotti alla luce di quanto previsto dall’art. 90 comma 8 legge 289/2002, alla stregua della interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui ‘la citata disposizione ha introdotto, a favore del solo “soggetto erogante” il corrispettivo (nella specie la società ricorrente) e non, invece, a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro (cfr. Cass. n. 17196 del 2019, in motivazione), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese’.
Ma il punto essenziale, ammesso anche dalla controricorrente, è che nel caso di specie la sponsorizzazione era effettuata nei confronti di tale RAGIONE_SOCIALE, società di capitali, e non certo una ‘compagine sportiva dilettantistica’, come pure a pag. 3 la
sentenza di merito ritiene invece -contrariamente alle risultanze processuali -essere ‘palese e non contestata’.
Il primo motivo di ricorso è conseguentemente fondato, avendo la decisione impugnata erroneamente applicato la presunzione assoluta di cui all’art. 90 comma 8 legge 289/2002 ad un soggetto sponsorizzato che non era affatto una società o associazione sportiva dilettantistica, dovendo invece valutarsi il caso alla luce dei principi di inerenza e congruità delle spese che si vorrebbero deducibili.
Il secondo motivo di ricorso è assorbito da quanto precede.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati, provvedendo altresì sulle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo mezzo, cassa in parte qua la decisione impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025