Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9003 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 3185/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 21/05/2017, depositata il 16.01.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della CTP di Genova che aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, esercente l’ attività di costruzione di edifici, avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno d’imposta 2009, con il quale erano stati recuperati a tassazione ricavi non dichiarati e costi ritenuti non deducibili;
dalla sentenza impugnata si evince che i ricavi non dichiarati, pari ad € 1.773.376,39, riguardavano alcune operazioni ritenute dall’Ufficio antieconomiche, in quanto i corrispettivi di vendita di alcuni immobili erano inferiori al costo sostenuto dalla società per la loro realizzazione e ai prezzi normalmente praticati dalla contribuente, mentre i costi considerati non inerenti , pari ad € 33.650,00, erano conseguenti ad una transazione;
dopo avere ricostruito la vicenda processuale, riassumendo le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti, il giudice di appello ha condiviso la motivazione della sentenza di primo grado, ritenendo che ‘la redditività dell’operazione ‘va valutata pertanto nel suo complesso e in relazione al capitale investito’ e che ‘risulta essere estremamente vantaggiosa’ ;
la CTR ha poi precisato che , sulla base dell’esame RAGIONE_SOCIALE singole operazioni e della somma algebrica dei risultati separati di ognuna di esse, la contribuente aveva, ‘per l’intera operazione’ , dichiarato utili pari ad € 8.128.140,00 circa, ai quali andava aggiunto il valore RAGIONE_SOCIALE ‘rimanenze ‘ di immobili non ancora venduti;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
la contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4 del d.lgs.
546 del 1992, 132 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza di motivazione in ordine al la conferma dell’annullamento dell’atto impugnato anche con riferimento al rilievo riguardante l’indeducibilità del costo di € 33.650,00 per difetto del requisito di inerenza;
il motivo è infondato;
-occorre premettere che l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);
-deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;
solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo” , in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3.11.2016, n. 22232);
nel caso in esame, la RAGIONE_SOCIALE, dopo avere riassunto le ragioni poste a fondamento della decisione appellata, specificando che riguardavano anche la ripresa relativa ai costi ritenuti indeducibili per mancanza di inerenza , e dopo avere illustrato le censure mosse con l’atto di appello dall’RAGIONE_SOCIALE e le controdeduzioni della parte
appellata, ha esposto con argomentazione concisa, ma comprensibile e priva di contraddizioni, le ragioni della propria decisione, considerando l’operazione ‘unitaria’ e ritenendo che la stessa, ‘valutata pertanto nel suo complesso’ , risultava essere stata ‘estremamente vantaggiosa’ per la contribuente;
– per le espressioni utilizzate anche nella parte espositiva e per i richiami fatti al contenuto della sentenza di primo grado, che, in relazione al recupero dei costi relativi ad una transazione, aveva evidenziato come anche quest’ultima doveva essere considerata vantaggiosa per la società (‘Si ribadisce che non vi è antieconomicità cui l’Ufficio è pervenuto senza considerare l’operazione nel suo complesso che invece risulta di provata assoluta economicità. Relativamente ai costi per € 33.650,00 ritenuti indeducibili era interesse della società RAGIONE_SOCIALE, di acquisire rapidamente la titolarità degli immobili il che giustifica la soluzione transattiva che ha consentito altresì di adempiere ai contratti stipulati con terzi quindi è da considerare un costo-investimento in previsione di futuri ricavi poi verificatisi, costo quindi deducibile ‘) , deve ritenersi che in questa valutazione sia compreso anche il rilievo riguardante la ritenuta indeducibilità del costo di € 33.650,00 ;
– ed invero, nel collegarsi alle deduzioni esposte dalla contribuente con riferimento al contenzioso con la RAGIONE_SOCIALE (‘la risoluzione del contratto avrebbe portato ad un contenzioso legale lungo, incerto e capace di compromettere in parte l’intera operazione, motivo per cui ha dovuto accogliere la risoluzione consensuale proposta, addivenendo a € 400.00,00 di indennizzo, così come per gli € 33.650,00 costi entrambi documentati e del tutto inerenti’ ), i giudici di appello hanno concluso nel senso che ‘Nell’ottica generale la redditività dell’operazione va valutata pertanto nel suo complesso e in relazione al capitale investito risulta essere stata estremamente
vantaggiosa ‘, tanto che la RAGIONE_SOCIALE, per l’intera operazione, aveva conseguito e dichiarato ‘utili per € 8.128.140,00, utili ai quali va aggiunto il valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze di immobili non ancora venduti’ ;
le argomentazioni svolte esplicitano le ragioni della decisione, per cui eventuali profili di insufficienza della motivazione, anche se sussistenti, non la viziano in modo così radicale da renderla meramente apparente, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);
in conclusione, dunque, il ricorso va rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.300,00 per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali e agli accessori di legge.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 dicembre 2023