Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1643 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9837/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’Avv. NOME (C.F. CODICE_FISCALE E) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-resistente –
Oggetto: tributi -accertamento -costi – deducibilità – certezza
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Emilia -Romagna, n. 1724/19/14, depositata in data 8 ottobre 2014 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 novembre 2023.
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME, esercente l’attività di agente di commercio e di commerciante all’ingrosso (come emerge dalla sentenza impugnata) ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2008, con il quale si ritenevano indeducibili costi relativi a compensi corrisposti all’RAGIONE_SOCIALE, recuperandosi maggiori IRPEF, IRAP e IVA.
Il contribuente ha dedotto che i compensi corrisposti al fornitore derivavano dalla stipulazione di un contratto, in base al quale il contribuente si obbligava nei confronti del COGNOME a corrispondergli un compenso (con una componente fissa e con bonus annuale) per eventuali segnalazioni che sarebbero state fatte al contribuente sull’esistenza « di eventuali cantieri ».
La CTP di Bologna ha rigettato il ricorso.
La CTR del l’Emilia -Romagna, con sentenza in data 8 ottobre 2014, ha rigettato l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudi ce di appello che le fatture prodotte dal contribuente non consentono di determinare l’entità sia delle prestazioni ivi descritte (« impossibilità di determinare la entità dei costi »), sia dei costi di ciascuna segnalazione per ciascun cantiere, con conseguente assenza di certezza dei costi nella loro entità.
Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria ; l’Ufficio si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 2729 cod. civ., ritenendo il ricorrente che la sentenza non avrebbe indicato quale norma sarebbe stata violata dal contribuente. Osserva parte ricorrente ch e la deducibilità del costo è legata all’inerenza del costo stesso, la quale non può ritenersi legata ai ricavi dell’RAGIONE_SOCIALE ma in « collegamento funzionale » all’attività di RAGIONE_SOCIALE svolta, potendo risultare inerenti e, quindi, deducibili, costi sostenuti in proiezione futura. Osserva, inoltre, come l’accertamento del giudice del merito sia fondato su presunzioni prive di pregnanza indiziaria. Il ricorrente si richiama, inoltre, al contratto di collaborazione con il fornitore che individuerebbe con chiarezza l’oggetto della prestazione . In memoria il ricorrente osserva come l’inerenza qualitativa sia orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa motivazione o motivazione apparente in relazione agli artt. 132, secondo comma, cod. proc. civ. e 111, secondo comma, Cost., ritenendo il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe priva di illustrazione dell’iter logico che ha condotto il giudice di appello alla decisione.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi, che nella specie consisterebbero nei documenti prodotti nel giudizio di merito (contratti, pagamenti e contabilità), i quali evidenzierebbero la prestazione svolta, composta da una prestazione fissa e da una variabile, circostanze che avrebbero reso irrilevante una analitica indicazione delle prestazioni in fattura. Il ricorrente ripropone, in
questo motivo, oltre all’omessa valutazione dei suddetti elementi di prova, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce violazione di legge in relazione alle disposizioni che regolano l’inerenza dei costi, in quanto il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La sentenza ha escluso la deducibilità del costo non in quanto non inerente (secondo quanto deduce il ricorrente), ma in quanto costo del quale non è certa l’esistenza (« si tratta (…) della impossibilità di determinare la entità dei costi da indicare nelle varie fatture (…) manca agli at ti la possibilità di quantificare i costi di ogni specifica segnalazione per ciascun cantiere. I costi indicati in fatture non sono certi nella loro entità »). Il giudice di appello ha, pertanto, escluso la deducibilità del costo fermandosi ancor prima della valutazione del costo in termini di inerenza (ancorché meramente qualitativa) all’attività di RAGIONE_SOCIALE svolta dal ricorrente, in quanto ha ritenuto la mancanza di elementi certi da cui desumere l’esistenza del costo (che solo in quanto certo può essere considerato come inerente o meno), potendo una spesa essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esista una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l’importo, la ragione della stessa (Cass., Sez. V, 17 dicembre 2020, n. 28936).
5. Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui deduce scarsa pregnanza degli elementi indiziari che sono stati valorizzati dal giudice di appello, in quanto giudizio volto a sindacare la scelta e la valutazione delle prove, attività che spetta al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione in termini di violazione di legge. Così come è incensurabile in cassazione, negli stessi termini, il preteso difettoso esame della documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno della deducibilità dei costi. Né la memoria aggiunge ulteriori elementi di discussione.
6. Il secondo motivo è infondato. Il vizio di motivazione apparente può essere predicato solo ove la sentenza impugnata non consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice del merito al fine di giungere alla decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Nella specie, il giudice ha escluso la deducibilità del costo ritenendo che la documentazione prodotta dal ricorrente non desse conto dell’effettiva esistenza, certezza e determinabilità del costo.
7. Il terzo motivo -in disparte l’inammissibilità del motivo sia per « doppia conforme » ex art. 348ter cod. proc. civ., sia per omessa indicazione della decisività di un (in tesi) fatto storico -è inammissibile, in quanto non è volto a sindacare l’omesso esame di un fatto storico -naturalistico, bensì l’omesso esame di alcune delle prove, ritenute dal ricorrente decisive. Deve, pertanto, ribadirsi il principio secondo cui « la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell’affermare che il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476).
Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese in assenza di difese scritte dell’Amministrazione resistente; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 24 novembre 2023