Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 127 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 127 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
Avv. Accer. IRPEF-IVA- IRAP 2007/2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35715/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrenti –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 1017/2018 depositata in data 17 luglio 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE emetteva e notificava nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (ai fini della determinazione dell’imponibile IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA) e dei suoi due soci NOME COGNOME e COGNOME NOME (ai fini IRPEF), per gli anni d’imposta 2007 e 2008, gli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e TL3013307124, sul presupposto secondo cui la specifica attività di ‘noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto’, indicata nell’oggetto sociale della società contribuente a partire dal 2001, fosse del tutto fittizia e architettata espressamente ad uso e consumo personale dei soci. Ritenendo che la società contribuente avesse inserito i costi relativi alle imbarcazioni nella contabilità RAGIONE_SOCIALE con il fine di abbattere l’alta redditività proveniente dall’attività di commercio e manutenzione di bilancio e non considerando inerenti, ai sensi dell’art. 109, quinto comma, TUIR, i costi sostenuti dalla società contribuente per l’acquisto e la gestione RAGIONE_SOCIALE imbarcazioni, l’Ufficio procedeva a recuperare a tassazione tutti i costi riguardanti l’attività di noleggio, accertando, per l’anno d’imposta 2007, un corrispondente maggiore reddito di € 50.728,00 (da attribuirsi ai soci ex art. 5 TUIR), una maggiore IRAP di € 2.156,00 e una maggiore IVA di € 9.293,00 e, per l’anno d’imposta 2008, un maggiore reddito di € 183.567,00 (da attribuirsi ai soci ex art. 5 TUIR), una maggiore IRAP di €6.296,00 e una maggiore IVA di € 1.875,00.
Avverso gli avvisi di accertamento, i contribuenti proponevano distinti ricorsi dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
Per l’anno d’imposta 2007, la RAGIONE_SOCIALE.tRAGIONE_SOCIALEp. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 333/2015, rigettava i ricorsi dei contribuenti, concludendo nel senso del carattere fittizio dell’attività di noleggio RAGIONE_SOCIALE imbarcazioni; per l’anno d’imposta 2008, invece, la RAGIONE_SOCIALE.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 49/2016,
accoglieva i ricorsi dei contribuenti, ritenendo sostanzialmente provata l’attività di noleggio svolta dalla società.
Contro tale sentenza proponevano appello entrambe le parti dinanzi la C.t.r. della Liguria; si costituivano in giudizio nei distinti procedimenti sia l’Ufficio che i contribuenti, controdeducendo puntualmente agli appelli presentati.
La C.t.r. adita, con sentenza n. 1017/2018, depositata in data 17 luglio 2018, previa riunione dei giudizi, rigettava l’appello dell’Ufficio ed accoglieva quello dei contribuenti, ritenendo la ricostruzione analitico -induttiva operata dall’RAGIONE_SOCIALE non supportata da idonei elementi di prova.
Avverso tale pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. I contribuenti hanno resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 6 novembre 2025, per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), D.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha effettuato un’inversione dell’onere probatorio a carico dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo quest’ultima onerata della dimostrazione della fittizietà dell’attività di noleggio di imbarcazioni e non dando rilievo alla circostanza per cui sarebbe onere del contribuente dimostrare (analiticamente) la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, i quali sono dati e circostanze facilmente falsificabili.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 D.P.R. 917/1986, 32 D.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato la necessità di tener conto di tutti i ricavi societari e, dunque, anche di quelli tratti dall’attività principale svolta dalla società contribuente (ossia la costruzione di bilance), non considerando che, riconoscere a chi svolge un’avviata attività imprenditoriale di riportare nella contabilità RAGIONE_SOCIALE di tale attività anche i costi derivanti da altra attività, che con la prima non presenta alcuna correlazione e che è all’inizio del suo percorso di sviluppo, e che per questo non genera ricavi, vuol dire consentire al contribuente di ridurre la redditività della prima, dando luogo ad un rilevante risparmio d’imposta.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 D.P.R. 600/1973 e 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha annullato gli avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio sulla base del fatto che la natura fittizia della seconda attività di noleggio di imbarcazioni si fondava esclusivamente su elementi indiziari, quali principalmente l’estraneità del secondo oggetto sociale rispetto al primo e l’antieconomicità dei costi/ricavi della seconda attività, scontrandosi, in questo modo, con il principio secondo cui il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria può implicare la possibilità di sindacare, a certe condizioni, i comportamenti dell’imprenditore perché antieconomici e in contrasto con il principio di ragionevolezza.
Preliminarmente, deve rilevarsi che analoga fattispecie tra le stesse parti è già stata risolta con ordinanza di questa Corte n. 32601/2021.
Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione e stante l’affinità RAGIONE_SOCIALE critiche sollevate, sono infondati.
È principio consolidato di questa Corte che, in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti la deducibilità di costi basandosi su elementi, anche indiziari, che ne facciano dubitare della realtà o dell’inerenza, spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni e la loro funzionalità all’attività d’impresa. A tal fine, non è sufficiente la mera regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, trattandosi di dati facilmente falsificabili.
2.1. Più in particolare, si è sostenuto (Cass. 31/05/2018, n. 13924) che qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture ai fini Iva e di imposte dirette, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza ovvero alla conoscibilità della fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni da parte del cessionario/committente che richiede la detrazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un’operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (cfr . Cass. sentt. n. 967/2016; n. 428/2015; n. 28683/2015; n. 12802/2011).
2.2. Sul punto la Corte europea ha più volte ribadito che se – tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse dall’emittente della fattura o, comunque, a monte dell’operazione dedotta a fondamento del diritto alla detrazione – tale operazione è considerata come non effettivamente
realizzata, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi ed alla stregua dei principi sull’onere della prova vigenti nello RAGIONE_SOCIALE membro, senza, peraltro, esigere dal destinatario della fattura verifiche (circa la qualità di soggetto passivo IVA in capo al fatturante o la disponibilità dei beni di cui trattasi) alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. Ciò premesso, non può revocarsi in dubbio che l’Amministrazione possa fornire tale prova anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l’IVA, l’art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e analoga previsione è contenuta, per le imposte dirette, nell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917/1986, n. 917; in tal caso, sarà il contribuente a dover provare, in applicazione di principi ordinari sull’onere della prova vigenti nel nostro ordinamento (art. 2697 c.c.), di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri.
2.3. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALE ha fatto buon governo dei principi testè declinati e non ha operato un’illegittima inversione dell’onere probatorio, compiendo una valutazione comparativa degli elementi offerti dalle parti, concludendo che la contribuente avesse fornito una “controprova” idonea a superare gli indizi presentati dall’Ufficio, valorizzando, la necessità di adottare una “prospettiva dinamica” nell’analisi dell’economicità di una nuova iniziativa imprenditoriale. L’avvio di un’attività, specialmente se richiede ingenti investimenti iniziali come l’acquisto di un’imbarcazione, può fisiologicamente comportare perdite nei primi esercizi, dovute sia ai costi di partenza sia alla necessità di acquisire una clientela.
La Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento sull’effettività dell’attività di noleggio su specifici elementi di fatto (sito internet, attività promozionale, collegamenti con operatori del settore), ritenendo che essi
provassero l’intento imprenditoriale della società. Tale accertamento, basato sulla valutazione del materiale probatorio, costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, è sorretto da una motivazione logica e non contraddittoria.
3. Il secondo motivo è infondato.
L’argomentazione dell’RAGIONE_SOCIALE si fonda sul presupposto, già smentito dall’accertamento di merito, che l’attività di noleggio fosse fittizia o comunque priva di autonomia economica. Una volta stabilita, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, l’effettività della seconda attività imprenditoriale, la questione dell’inerenza dei relativi costi deve essere risolta in senso positivo.
Il principio di inerenza, di cui all’art. 109 TUIR, non postula una necessaria correlazione tra costo e ricavo, ma impone un nesso di funzionalità tra la spesa e l’attività d’impresa, intesa come attività potenzialmente idonea a produrre utili; la prova dell’inerenza dei costi, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ricade sul contribuente (Cass. nn.10257/2008, 4554/2010, 5374/2021) ed in relazione alla regola RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2697 c.c., grava sull’amministrazione l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, mentre grava sul contribuente la prova (in caso di contestazione da parte dell’amministrazione) della sussistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo della suddetta pretesa (nella specie, esistenza di costi deducibili).
Pertanto, se un’impresa svolge legittimamente due distinte attività, i costi relativi a ciascuna di esse sono deducibili in quanto inerenti a quella specifica branca dell’impresa, a condizione che essa sia reale e non meramente fittizia.
3.1. Come già chiarito da questa Corte (Cass. 09/11/2021, n. 32601, citata), una volta esclusa la fittizietà dell’attività di noleggio, “perde rilevanza la distinzione tra attività principale e secondaria”, essendo
pacifico che i costi contestati “inerivano proprio alla nuova attività effettivamente intrapresa dalla società contribuente”.
3.2. In ogni caso, va rilevato che anche la riconduzione della fattispecie al fenomeno dell’abuso del diritto, sostenuta dall’Ufficio, non consente di pervenire a diverse conclusioni.
In particolare, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, l’affiancamento di un’attività del tutto secondaria a quella principale (e soprattutto da questa avulsa ed eterogenea), sarebbe avvenuta al solo scopo di conseguire un risparmio fiscale e quindi per dedurre i costi dal reddito imponibile derivante in via esclusiva dall’attività principale, specie in considerazione del fatto che, al contrario, l’attività secondaria, negli anni di accertamento, non aveva prodotto significativi ricavi. La ricostruzione della fattispecie in termini di abuso del diritto non sarebbe, invero, contraddetta dal fatto che ci si trovi al cospetto di un’operazione vera e reale: secondo la consueta definizione, infatti, l’abuso ricorre al cospetto di un’operazione economica volta al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, ancorché non contrastante con alcuna disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione.
3.3. Va, tuttavia, considerato che, premesso che l’accertamento in oggetto è relativo agli anni 2007 e 2008, trova applicazione il principio, in tema d’imposte dirette, secondo il quale pur costituendo l’abuso del diritto un principio RAGIONE_SOCIALE, con radici comunitarie e costituzionali, rilevabile d’ufficio dal giudice, nonostante la mancata allegazione dell’Amministrazione finanziaria, l’art. 37 -bis d.P .R. n. 600 del 1973, ora sostituito dall’art. 10 -bis l. n. 212 del 2000, non contiene un’elencazione tassativa RAGIONE_SOCIALE fattispecie abusive, ma costituisce una norma aperta, la quale trova applicazione, alla stregua del RAGIONE_SOCIALE principio antielusivo rinvenibile nella Costituzione e nelle indicazioni della raccomandazione n. 2012/772/UE, in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che,
realizzate al fine di eludere l’imposizione, siano prive di sostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali (Cass. 02/02/2021, n. 2224).
4. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in € 5.600 oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME