Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4888 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4888 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24613/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
-resistente- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana n. 1015/2016 depositata il 30/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE (nel prosieguo ‘RAGIONE_SOCIALE ‘) ricorre, con due motivi, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR RAGIONE_SOCIALEa Toscana indicata in epigrafe che, fatta salva l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa lex mitior in materia di sanzione, ha confermato la pronuncia di primo grado, di rigetto del ricorso proposto dalla società avverso gli avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007, con i quali si disconosceva la deduzione per costi relativi a prestazioni rese da soggetti residenti o localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, e segnatamente la Stabile
Organizzazione Elvetica RAGIONE_SOCIALEa società lussemburghese RAGIONE_SOCIALE e la società di RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione per l’eventuale discussione di pubblica udienza.
Infine, in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza, i l Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380bis .1 c.p.с.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, pr imo comma, num. 3, c.p.с., la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione tra l’Italia e il Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l’evasione fiscale firmata il 3 giugno 1981, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 agosto 1982, n. 747, RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione tra il Governo RAGIONE_SOCIALEa Repubblica Italiana ed il Governo RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di RAGIONE_SOCIALE per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata il 29 gennaio 1977, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 26 luglio 1978, n. 575, degli artt. 169 del d.P.R. n. 917/1986 e 75 del d.P.R. n. 600/1973.
1.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno ritenuto applicabile la disciplina in materia di indeducibilità dei costi c.d. black list di cui all’art. 110, commi 10 e 11, Tuir, nonostante l’esistenza di clausole di non discriminazione contenute nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni in vigore fra l’Italia ed i paesi di residenza dei fornitori.
1.2. A tale riguardo è opportuno rammentare che l’art. 110 del T uir, nel testo vigente ratione temporis , così recita ai commi 10 e 11: «10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 168 -bis . Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea o RAGIONE_SOCIALEo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto. 11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione ».
1.3. Le su riportate previsioni sono state abrogate dall’art. 1, comma 142, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015 con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, giusta quanto stabilito dal comma 144 del medesimo articolo, e devono, pertanto, ritenersi applicabili alla fattispecie di causa, avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo all’anno 2008.
1.4. Ancora, si rammenta questa Corte ha da tempo chiarito che tale regime è certamente compatibile con il moRAGIONE_SOCIALEo OCSE contro le doppie imposizioni, in quanto la disciplina di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, commi 10 e 11, (nel testo in vigore ratione temporis ) non contrasta con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 24, par. 24, del moRAGIONE_SOCIALEo OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, atteso che il peculiare regime probatorio previsto dalla norma interna opera solo sul piano RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALE‘operazione, sicché, una volta fornita tale prova, i costi sono deducibili secondo le regole ordinarie (cfr. Cass., 29/03/2019, n. 8812).
1.5. Con specifico riferimento alla previsione contenuta nella Convenzione stipulata con la Svizzera, ma il principio vale per tutte le previsioni convenzionali conformi, come nella fattispecie in esame, al
moRAGIONE_SOCIALEo OCSE, si è precisato che «salvo prova contraria, in materia di indeducibilità RAGIONE_SOCIALEe spese derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, l’art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente “ratione temporis”, non è in contrasto con l’art. 25, par. 3, RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, interpretato secondo il principio AVV_NOTAIO di buona fede, di cui all’art. 31 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ed in conformità al Commentario OCSE al relativo moRAGIONE_SOCIALEo convenzionale» (Cass. Sez. 5, 17/06/2022, n. 19722, Rv. 664939 – 01).
1.6. Il motivo è, pertanto, infondato.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с. , la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 110, commi 10 e 11, del Tuir.
2.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata, adducendo di avere prodotto certificazione rilasciata dalla Autorità Fiscale Svizzera idonea a documentare lo status fiscale non privilegiato RAGIONE_SOCIALEa Stabile Organizzazione Svizzera RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE e di avere, in ogni caso, dimostrato la concreta esecuzione RAGIONE_SOCIALEa operazione, nonché l’effettivo interesse, da ritenersi come specificazione del AVV_NOTAIO requisito RAGIONE_SOCIALE‘inerenza del costo sostenuto alla attività d’impresa.
2.2. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
2.3. È opportuno premettere, a tale riguardo come solo con il d.m. 20.7.2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28.7.2023, n. 175, è stata apportata la modifica del decreto 4 maggio 1999, recante «Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato», espungendo la Svizzera dal relativo elenco. Ne consegue che la concreta efficacia RAGIONE_SOCIALE‘eliminazione RAGIONE_SOCIALEa Svizzera , ove era localizzata la Stabile organizzazione RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE,
dai paesi non collaborativi esula dalla fattispecie controversa, che è di molti anni precedente.
2.4. Tale esegesi è confermata dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEa Legge 13/06/2023, n. 83 -recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno, pubblicata nella G.U. 30 giugno 2023, n. 151, che dispone: «1. Nelle more RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe intese conseguenti agli accordi di cui all’articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa presente legge in materia di telelavoro e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘Accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, reso esecutivo con legge 26 luglio 1975, n. 386, si considerano effettuati nell’altro Stato. 2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2023. 3. Alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in virtù RAGIONE_SOCIALEa ratifica RAGIONE_SOCIALE‘Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché in considerazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni contenute nell’articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALEe finanze, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, si provvede all’eliminazione RAGIONE_SOCIALEa Svizzera dall’elenco di cui all’articolo 1 del decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999. L’efficacia RAGIONE_SOCIALEe modifiche al decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALEe finanze. Restano ferme tutte le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni».
Va, tuttavia, rilevato che, in virtù RAGIONE_SOCIALEa legislazione all’epoca vigente, la Svizzera, era ricompresa nella c.d. black list limitatamente «alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding , ausiliarie e di domicilio», come previsto dall’ art. 3, comma 1 num. 13) del d.m. 23 gennaio 2002, nonché «ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma 1 che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria» (così l’ art. 3, comma 2, d.m. 23 gennaio 2002, cit.).
3.1. A tale riguardo, la società contribuente allega di avere prodotto prima alla Guardia di Finanza in sede di verifica, quindi all ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e dunque versato in giudizio apposita certificazione fiscale, datata 8 giugno 2007, con la quale l’Amministrazione Fiscale del Canton Ticino -Ufficio Tassazione Persone Giuridiche di Bellinzona attestava che «la succursale di Lugano RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE con sede a Lussemburgo è iscritta nei nostri registri con i numeri NUMERO_DOCUMENTO e CSI 695.2.000.0305. Essa è assoggettata all’imposta federale diretta (confederazione Svizzera), all’imposta cantonale (Canton Ticino) e all’imposta comunale/municipale» (documento richiamato, nel suo
contenuto, nel ricorso e nuovamente prodotto unitamente ad esso, sub . doc. 9).
3.2. Ora, l’assoggettamento RAGIONE_SOCIALEa Stabile Organizzazione Svizzera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alle imposte federali, cantonali e comunali/municipali comporta che la detta società non beneficiasse del regime agevolato proprio RAGIONE_SOCIALEe società holding , ausiliare e di domicilio né di altri regimi (agevolati) equiparabili.
3.3. Tale conclusione deriva necessariamente dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3, commi 1 e 2, del d.m. 23 gennaio 2002.
3.4. Ed infatti da tali norme discende che: i) il regime RAGIONE_SOCIALEe società «holding, ausiliarie e di domicilio» è alternativo (in quanto agevolato) e incompatibile con il regime (ordinario) che assoggetta la società alle imposte federali, cantonali e municipali/comunali, come recita l’articolo 3, comma 1, num. 13) del d.m. 23 gennaio 2002; ii) sono considerati regimi fiscali agevolati quelli equiparabili al regime fiscale applicabile alle società holding , ausiliare e di domicilio, come recita l’articolo 3, comma 2, d.m. 23 gennaio 2002; iii) l’attestazione RAGIONE_SOCIALE‘assoggettamento alle imposte federali, conduce pertanto ad escludere che la società beneficiasse di un regime fiscale privilegiato di qualsivoglia natura.
3.5. Hanno pertanto errato i giudici RAGIONE_SOCIALE‘appello nel ritenere che non fosse stata acquisita la prova RAGIONE_SOCIALEa inesistenza di regimi fiscali agevolati, al fine di escludere nel caso di specie l’applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa indeducibilità dei costi relativi alle prestazioni rese dalla RAGIONE_SOCIALE
In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso e accolto, nei termini sopra indicati, il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME