Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22399 Anno 2024
TABLE
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 3599 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO ;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5026/49/2015, depositata in data 23 novembre 2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
– a seguito di verifica fiscale effettuata dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Calende, per gli anni 20062009, l’RAGIONE_SOCIALE, emetteva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di rimessaggio imbarcazioni e fornitura di servizi nautici, avviso di accertamento con il quale relativamente all’anno 2008, riprendeva a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e detratti ai fini Iva: 1) afferenti all’acquisto in leasing e utilizzo di un’imbarcazione Sealine T60, denominata Stone IV e targata TARGA_VEICOLO che i verificatori consideravano bene non inerente all’attività esercitata dalla società, ma utilizzata per finalità personali ed extraimprenditoriali; 2) relativi a fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE per prestazioni di lavoro rese da dipendenti di detta società nei confronti di RAGIONE_SOCIALE considerate generiche nella descrizione RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate;
-il ricorso avverso il suddetto atto impositivo proposto da RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, veniva rigettato con sentenza n. 507/11/2014;
-avverso tale sentenza, la società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con sentenza n. 5026/49/2015, depositata il 23 novembre 2015, confermava la pronuncia di primo grado;
-in punto di diritto, la CTR ha affermato che l’imbarcazione Sealine T60 non poteva essere considerata ‘ bene strumentale’ in quanto non collegata funzionalmente all’attività esercitata dalla società mancando totalmente il nesso (diretto e indiretto) tra il bene e l’attività d i impresa e, dunque, il presupposto a
fondamento dell’inerenza del costo di cui all’art. 109 TUIR; in particolare, a dispetto di quanto astrattamente indicato nello statuto della società, l’attività di rimessaggio di imbarcazioni e fornitura di servizi nautici si palesava come prevalente se non addirittura esclusiva non essendo state rinvenute fatture di compravendita di imbarcazioni, di noleggio o di locazione che potessero fare presumere l’esercizio anche di tali attività né ad esse si faceva, peraltro, riferimento nel sito web della società; inoltre, nello studio di settore allegato alla dichiarazione dei redditi per l’anno in questione, la società aveva ripartito l’attività svolta in manutenzione/riparazione 10%, rimessaggio a terra 10%, rimessaggio in acqua 80%, il che induceva a ritenere c he l’imbarcazione non potesse essere considerata, in alcun modo, un ‘bene strumentale’ all’attività di impresa, tenuto conto, altresì, del fatto che il costo di acquisto e i relativi oneri di gestione incidevano particolarmente sul bilancio, con conseguente sproporzione e antieconomicità degli stessi rispetto ai ricavi; tantomeno risultava provato dalla contribuente l’inerenza del costo come acquisto a fini promozionali, essendo desumibile dalle dichiarazioni rese in sede di pvc e dalla documentazione prodotta, un uso della imbarcazione per fini extraimprenditoriali, stante l’utilizzo esclusivo dell’imbarcazione nel mese di agosto e nei pressi di località turistiche (come da fatture carburante);
-avverso la sentenza di appello la società propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
-la società contribuente ha depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio avendoci rinunciato implicitamente per avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
-all’udienza del 5 dicembre 2023, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo invitando l’RAGIONE_SOCIALE a prendere posizione in ordine alla regolarità del suddetto procedimento di definizione agevolata del giudizio;
– in data 25 gennaio 2024, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/86 (TUIR) per avere la CTR peraltro, richiamando impropriamente l’art. 164 TUIR – ritenuto indeducibili i canoni di leasing corrisposti dalla società per l’acquisto dell’imbarcazione Sealine T60, denominata Stone IV, e i relativi costi di gestione, in quanto trattavasi di bene non strumentale all’attività di impresa e utilizzato per fini personali extra -imprenditoriali, sebben e detti costi fossero inerenti all’attività di impresa, ai sensi dell’art. 109 TUIR, dovendo il bene essere considerato ‘strumentale’ siccome destinato ad essere impiegato in modo durevole nel ciclo produttivo aziendale. In particolare, ad avviso della ricorrente – premesso che dallo statuto risultava lo svolgimento da parte della società non solo dell’attività di rimessaggio imbarcazioni e fornitura di servizi nautici ma anche di quella di compravendita, locazione, noleggio, comodato di imbarcazioni -sarebbero stati correttamente dedotti sia i canoni di leasing dell’imbarcazione essendo questa ‘ utilizzata quale bene strumentale per la promozione del marchio RAGIONE_SOCIALE ‘ e destinata anche alla successiva rivendita (il che era stato comprovato anche da documentazione prodotta nei gradi di merito) sia le spese di gestione della stessa in quanto riconducibili al detto bene strumentale;
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c. e 2729 c.c. per avere la CTR confermato la legittimità dell’avviso in questione ancorché, in violazio ne del criterio di ripartizione dell’onere probatorio tra contribuente e Amministrazione, a fronte dell’avvenuta prova da parte della contribuente della strumentalità dell’imbarcazione acquistata in leasing , ricadesse sull’Amministrazione l’onere di dimost rare che il bene in oggetto fosse stato impiegato per fini extra-imprenditoriali, nella specie, non assolto, avendo il giudice di appello dato rilievo, sotto tale profilo, ad elementi insignificanti quali l’utilizzo stagionale dell’imbarcazione in porti tu ristici (lontani dal luogo della
sede legale della società), le risultanze dello studio di settore (considerato che alcuna cessione di imbarcazione era stata conclusa dalla contribuente nel 2008), e, avendo affermato erroneamente il mancato rinvenimento di ‘fatture di compravendita di imb arcazioni, di noleggio e di locazione’ laddove dalla documentazione prodotta già in primo grado risultava il contrario;
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR ritenuto indetraibili, ai fini Iva, i canoni di leasing dell’imbarcazione e i relativi costi di gestione stimati sproporzionati e antieconomici sebbene la società avesse dimostrato la stretta connessione tra tali spese e l’esercizio dell’attività di impresa e la regola dell’antieconomicità fosse propria soltanto della imposizione diretta, estensibile all’Iva soltanto nel caso di osservanza dei principi enunciati dalla Corte di giustizia a tenore dei quali, in via generale, non è consentita alcuna limitazione al diritto di detrazione;
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. con riguardo alla valenza degli elementi indiziari, al divieto di prova testimoniale ex art. 7, comma 4, d. lgs. n. 546/1992 ed ai principi di formazione della prova ex articoli 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR ritenuto l’utilizzo a fini extra -imprenditoriali dell’imbarcazione anche sulla base di dichiarazioni rese da terzi in sede di p.v.c. sebbene fossero inidonee da sole a fondare il convincimento del giudice. Peraltro, ad avviso della ricorrente, mentre alcune dichiarazioni rilasciate nel p.v.c. dalla dipendente sig.ra COGNOME sarebbero state interpretate per escludere la inerenza dei costi, la CTR non avrebbe preso in considerazione altre dichiarazioni a favore della società rese dalla medesima sig.ra COGNOME nonché dall’operatore addetto all’imbarcazione sig. COGNOME e dal commercialista della società;
Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio avendo il giudice di appello completamente obliterato tutti gli argomenti esposti dalle parti sul distinto rilievo concernente la assunta indeducibilità dei costi di cui alle
fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE per prestazioni rese in favore della contribuente;
Parte ricorrente ha depositato l’istanza di estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. rottamazione-ter) (sono allegati domanda di adesione alla definizione agevolata e comunicazione dell’Agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE somme dovute);
7.Ai sensi dell’art. 3, comma 6, cit . «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti.»;
In data 25 gennaio 2024, l’RAGIONE_SOCIALE – avendo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comunicato l’avvenuto pagamento da parte della società contribuente di quanto previsto per il perfezionamento della procedura di definizione agevolata- ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio;
In considerazione dell’adesione dell’RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti;
Tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare la ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018);
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa tra le parti le spese.
Cosi deciso in Roma il 26 giugno 2024
Il Presidente Ernestino NOME COGNOME